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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1998.268
Data decisione, Autorità: 22.01.1999, IICCA
Incarto n. 12.98.00268
Lugano 22 gennaio 1999/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 18 novembre 1998 presentata da
relativa al dispositivo n. 2 della sentenza 7 settembre 1998 del Tribunale del lavoro di Baden (Arbeitsgericht Baden) nella causa che ha opposto il qui istante a
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolta l’istanza di delibazione;
Ritenuto
in fatto ed in diritto che con sentenza del 7 settembre 1998 il Tribunale del lavoro di Baden ha condannato la __________ a versare a __________ l’importo di Fr. 12’846.40 oltre interessi al 5% dal 1.9.1997 (dispositivo n. 1) ed inoltre ha fatto obbligo alla stessa __________ di rilasciare all’istante un attestato di lavoro, ai sensi dell’art. 330a cpv. 2 CO, per il periodo dal 5.12.1996 al 31.8.1997 (dispositivo n. 2);
che __________ chiede ora che il dispositivo n. 2 di quella sentenza venga delibato nel Canton Ticino;
che la __________, alla quale l’istanza è stata intimata per osservazioni, non ne ha presentate;
che secondo l’art. 510 CPC le sentenze civili pronunciate da tribunali confederati sono riconosciute e dichiarate esecutive nel Cantone Ticino se sono passate in giudicato (lett. a), se emanano dall’autorità giudiziaria competente (lett. b) e se le parti sono state regolarmente citate, rappresentate o giudicate in contumacia (lett. c);
che in concreto la sentenza del Tribunale del lavoro di Baden ha acquisito forza di giudicato come risulta dall’attestazione 9.9.1998 della segretaria del Tribunale;
che nulla induce a dubitare della competenza dell’autorità giudiziaria adita siccome, trattandosi di azione di lavoro, presumibilmente luogo dove è stata prestata l’opera (art. 343 CO);
che la convenuta è rimasta contumace ma è stata regolarmente citata come risulta dalla sottoscrizione, in data 16.7.1998 della ricevuta di ritorno contenente la citazione per l’udienza di discussione;
che sono date, ciò premesso, le condizioni cumulative disposte dall’art. 510 CPC;
che non si prelevano tasse o spese trattandosi di una procedura in materia di contratto di lavoro (art. 343 cpv. 3 CO);
pronuncia: 1. L’istanza è accolta nel senso che il dispositivo n. 2 della sentenza emanata fra le parti il 7 settembre 1998 dal Tribunale del lavoro di Baden (Arbeitsgericht Baden) è riconosciuto e dichiarato esecutivo nel Cantone Ticino.
Non si prelevano tasse o spese.
Intimazione a:
–
Per la Seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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