AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1998.264
Data decisione, Autorità: 20.04.1999, IICCA
Incarto n. 12.98.00264
Lugano 20 aprile 1999/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa -inc. no. OA.95.00077 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud- promossa con petizione 3 luglio 1995 da
rappr. dall’avv. __________
contro
entrambe rappr. dall’avv. __________
ora
rappr. dall’avv. __________
con cui l’attore ha chiesto, previa l’adozione di misure cautelari, la condanna delle convenute __________ e __________ alla restituzione di tutta una serie di titoli depositati sulla relazione “__________ ” e in subordine al pagamento di fr. 400’000.- oltre interessi ciascuna, rispettivamente nei confronti della convenuta __________ l’accertamento della sua responsabilità per il danno da lui subito e in subordine la sua condanna al pagamento di fr. 450’000.- più interessi;
domande avversate dalle convenute che hanno postulato la reiezione della petizione;
ed ora sul decreto 30 ottobre 1998 con cui il Pretore ha stralciato dai ruoli la petizione, ponendo la tassa di giustizia e le spese a carico di chi le aveva anticipate e condannando l’attore a versare alla convenuta __________ fr. 9’000.- per ripetibili;
appellanti l’attore e la convenuta __________, con appelli 17 rispettivamente 21 novembre 1998, con cui chiedono la riforma del dispositivo su spese e ripetibili, il primo nel senso di compensare le ripetibili della sede pretorile, la seconda nel senso di aumentarle a fr. 17’100.-;
viste le osservazioni 13 rispettivamente 19 gennaio 1999 delle convenute __________ e __________ e dell’attore, postulanti la reiezione del gravame della convenuta __________ e quelle datate 15 gennaio 1999 di quest’ultima, che auspica la reiezione dell’appello dell’attore;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti,
ritenuto
in fatto
che nell’ottobre 1992 __________ ha aperto presso la filiale di __________ dell’__________ la relazione bancaria “__________”, conferendo procura alla moglie __________;
che nel corso del 1994 quest’ultima ha trasferito i titoli presenti sul conto sulla relazione “__________”, intestata a nome della madre __________ presso il medesimo istituto bancario;
che con la petizione in rassegna __________ ha chiesto, previa l’adozione delle necessarie misure cautelari, la condanna della moglie e della suocera alla restituzione dei titoli depositati sulla relazione “__________” e in subordine la loro condanna al pagamento di fr. 400’000.- oltre interessi ciascuna, pari al valore degli stessi, rimproverando alla moglie di aver disposto illecitamente dei beni di sua proprietà e alla suocera di essersi indebitamente arricchita di quegli importi;
che con la petizione egli ha inoltre rimproverato all’__________ __________, ora __________ di aver eseguito gli ordini della procuratrice, pur dovendo nutrire dei dubbi sulla sua facoltà di disporre, ed ha pertanto chiesto che fosse accertata la responsabilità dell’istituto di credito per il danno da lui subito e in subordine la sua condanna al pagamento di fr. 450’000.- più interessi;
che le convenute si sono opposte alla petizione;
che, terminato lo scambio degli allegati preliminari, con lettera 20 luglio 1998 l’attore ha informato il Pretore che tra l’attore stesso e le parti __________ e __________ era stato finalizzato un accordo transattivo in base al quale queste ultime gli riconoscevano il 60% di quanto depositato a suo tempo sul conto “__________”, sicché la causa, a suo dire divenuta priva d’oggetto, poteva essere stralciata dai ruoli;
che in quel medesimo scritto l’attore indicava che le ripetibili tra le parti oggetto dell’accordo transattivo erano da ritenersi compensate, per cui rimaneva da decidere unicamente l’ammontare delle eventuali ripetibili dovute alla parte __________;
che con il decreto qui impugnato il Pretore, preso atto della comunicazione dell’attore, ha stralciato la petizione dai ruoli e, rilevando che nei confronti di __________ l’attore doveva essere ritenuto interamente soccombente, lo ha condannato a rifondere a quest’ultima un’indennità per ripetibili, calcolata in base all’art. 11 cpv. 2 TOA, di fr. 9’000.-;
che con i loro rispettivi appelli l’attore e la convenuta __________ insorgono contro il pronunciato pretorile relativo alle ripetibili: mentre il primo chiede che le ripetibili siano compensate, la seconda ne auspica l’aumento a fr. 17’100.-;
che le parti, con le loro rispettive osservazioni, hanno postulato la reiezione del gravame di parte avversa, mentre le convenute __________ e __________ si sono schierate a favore della tesi dell’attore;
considerato
in diritto
che innanzitutto è pacifico che la transazione extragiudiziaria venuta in essere tra l’attore e le convenute __________ e __________ ha reso priva d’oggetto la petizione tra quelle parti, non però quella tra l’attore e la convenuta __________, la quale non ha aderito a quell’accordo;
che è nondimeno pacifico che l’attore ha chiesto lo stralcio dell’intera petizione, sia delle richieste inoltrate nei confronti delle parti __________ e __________ sia di quelle rivolte verso __________;
che non vi è dubbio che il ritiro della petizione nei confronti della convenuta __________avvenuto senza il suo consenso, costituisce desistenza, per cui l’attore è tenuto a corrispondere alla controparte adeguate ripetibili (art. 77 cpv. 2 e 3 CPC; Cocchi/Trezzini, CPC, N. 8 e 10 ad art. 148; Rep. 1978 p. 376; CCC 20 giugno 1990 in re N./D.; IICCA 6 luglio 1993 in re M./P. SA, 10 gennaio 1994 in re F./U., 16 gennaio 1995 in re F. SA/C., 11 giugno 1996 in re P./B., 24 ottobre 1996 in re B./O. e llcc., 10 novembre 1997 in re A. SA./S. SA, 20 maggio 1998 in re S. e llcc./W., 9 luglio 1998 in re G./N. SA, 27 agosto 1998 in re S. SA/D., 4 settembre 1998 in re F. SA/F.D. SA, 28 dicembre 1998 in re E.F. SA/A. SA, 13 gennaio 1999 in re M. SA/P. SA);
che l’attore non contesta tale principio, ma ritiene che nel caso di specie le ripetibili dovrebbero essere compensate, atteso come la convenuta sia risultata soccombente nella procedura cautelare, mentre nel merito, visto l’accordo delle parti __________ e __________ a restituire il 60% di quanto a suo tempo depositato sul conto “__________”, essa lo era almeno in quella misura;
che le censure dell’attore sono manifestamente infondate;
che innanzitutto non vi è motivo per ammettere che la convenuta __________ sia soccombente nella procedura cautelare, il fatto che in quella sede il Pretore abbia provvisoriamente ordinato il blocco dei titoli depositati sul conto “__________”, aperto presso di lei a nome della convenuta __________, costituendo semmai soccombenza di quest’ultima;
che il fatto che le convenute __________ e __________ abbiano concordato con l’attore la restituzione del 60% di quanto depositato a suo tempo sul conto “__________” non significa in alcun modo che anche la pretesa nei confronti della banca fosse fondata in tale misura, ovvero che quest’ultima si fosse effettivamente resa responsabile nei confronti dell’attore di cattivo inadempimento del contratto, segnatamente per aver eseguito le istruzioni della procuratrice pur dovendo nutrire dubbi sulla facoltà di quest’ultima di disporre dei ben presenti sul conto: a seguito dello stralcio della causa, tale questione è rimasta irrisolta e non può qui essere ridiscussa;
che in definitiva l’appello dell’attore deve pertanto essere respinto, siccome del tutto infondato;
che con il suo gravame la convenuta __________ censura per contro l’ammontare delle ripetibili che il primo giudice ha posto a suo favore;
che a ragione il Pretore -e le parti qui concordano- stante la prematura cessazione della lite a seguito della desistenza dell’attore, ha provveduto alla quantificazione delle ripetibili dovute alla controparte in applicazione dell’art. 11 TOA, facendo cioè capo alla nota formula con cui l’onorario ad valorem viene mediato con quello ad horam (Boll. OAV 1991 N. 1 p. 15; Cocchi/Trezzini, op. cit., N. 3 ad art. 77; IICCA 3 febbraio 1993 in re T.V./S., 10 gennaio 1994 in re F./U., 16 gennaio 1995 in re F. SA/C., 10 novembre 1997 in re A. SA./S. SA, 20 maggio 1998 in re S. e llcc./W., 9 luglio 1998 in re G./N. SA, 4 settembre 1998 in re F. SA/F.D. SA, 28 dicembre 1998 in re E.F. SA/A. SA, 13 gennaio 1999 in re M. SA/P.);
che, pacifico a questo stadio della lite un valore di causa di fr. 425’000.-, le ripetibili che avrebbero potuto essere accordate alla convenuta __________ se la reiezione della petizione fosse avvenuta con una sentenza di merito sarebbero state comprese tra fr. 21’250.- e fr. 34’000.- (5 - 8%, art. 9 TOA);
che, nell’ambito dell’onorario ad valorem, la convenuta __________ ha auspicato il riconoscimento di una percentuale del 7% sul valore di causa, ossia fr. 29’750.-, importo che l’attore non ha contestato nelle sue osservazioni, limitandosi a pretendere che lo stesso fosse ridotto di 2/3 in considerazione del fatto che la causa si era conclusa già dopo lo scambio degli allegati preliminari (ad 3 e 4);
che l’argomentazione difensiva dell’attore è chiaramente infondata, il calcolo dovendo essere effettuato sulla base dell’intera retribuzione ipotetica (IICCA 28 dicembre 1998 in re F.F. SA/A. SA), atteso che del fatto che la causa si sia conclusa prematuramente si tiene già conto nell’ambito della determinazione dell’onorario ad horam;
che l’onorario calcolato sulla base del valore litigioso sarebbe pertanto di fr. 29’750.-;
che il calcolo dell’onorario ad horam della convenuta, con un dispendio di tempo di 40 ore retribuite in ragione di fr. 300.- l’una, è stato espressamente ammesso dall’attore nelle sue osservazioni (ad 5);
che l’onorario calcolato solo sulla base del dispendio di tempo sarebbe pertanto di fr. 12’000.-;
che, ciò premesso, l’applicazione dell’art. 11 TOA conduce ad un importo per ripetibili di fr. 17’100.- arrotondati;
che l’appello della convenuta __________ deve conseguentemente essere accolto;
che le spese e le ripetibili di questa sede devono essere poste a carico dell’attore, integralmente soccombente (art. 148 CPC), mentre le convenute __________ e __________ non possono in concreto essere considerate soccombenti, il giudizio sulle ripetibili dovute nell’ambito della vertenza che opponeva l’attore alla convenuta __________ non concernendole direttamente;
Per i quali motivi
visti gli art. 148 e segg. CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 17 novembre 1998 __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in complessivi fr. 200.- (tassa di giustizia fr. 180.- e spese fr. 20.-), già anticipate dall’appellante __________, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere all’appellata __________. 500.- per ripetibili di questa sede.
III. L’appello 20 novembre 1998 di __________ è accolto e di conseguenza il dispositivo 2 del decreto 30 ottobre 1998 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud viene così riformato:
IV. Le spese della procedura d’appello consistenti in complessivi fr. 200.- (tassa di giustizia fr. 180.- e spese fr. 20.-), già anticipati dall’appellante __________ sono a carico dell’appellato __________ il quale rifonderà all’appellante fr. 500.- per ripetibili di questa sede.
V. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster