AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1998.260
Data decisione, Autorità: 31.03.1999, IICCA
Incarto n. 12.98.00260
Lugano 31 marzo 1999/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare sul ricorso per nullità in materia arbitrale proposto il 23 novembre 1998 da
patr. dall’avv. __________
contro il referto ottobre 1998 dei signori arch. __________ e ing. __________ nella vertenza che lo oppone a
entrambi patr. dall’ avv. __________
Letti ed esaminati il ricorso per nullità 23 novembre 1998, le osservazioni 18 gennaio 1999 e gli atti allegati al ricorso
Ritenuto
in fatto
A. __________ ha deliberato all’impresa __________, previa demolizione di opere esistenti, la costruzione di scale con gradini in sasso e di muri di sostegno del giardino in una sua proprietà a __________. La __________ ha subappaltato tali opere alla ditta __________. Terminati i lavori il committente ne ha contestato la cattiva esecuzione e gli importi relativi fatturati.
B. Il 24 luglio 1998, in occasione di un sopralluogo inteso ad indicare ai periti arch. __________ e ing. __________ indicati dalle stesse parti, quali erano gli oggetti della vertenza ed a quali quesiti dovevano dare risposta, si è deciso che “l’operato dei due Periti verrà accettato dalle parti quale decisione definitiva. In pratica hanno funzione d’arbitrato”.
C. Nell’ottobre 1998 i due periti hanno rassegnato il loro referto rispondendo ai questi e riassumendo l’importo riconosciuto dovuto all’impresa __________ per i lavori e le prestazioni eseguite.
D. __________ è insorto contro il referto arbitrale invocando la violazione di norme imperative di procedura (art. 36 litt. d CIA in relazione all’art. 25 CIA), il fatto che gli arbitri avrebbe travalicato il loro mandato (art. 36 litt. c CIA) e l’arbitrio del referto (art. 36 litt. f CIA).
Delle argomentazioni del ricorso e delle osservazioni delle controparti, che ne propongono la reiezione, si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto
In sostanza si tratta di esaminare se il querelato giudizio possa essere considerato un lodo arbitrale, o se invece nello stesso non si debba ravvisare un semplice referto di arbitratore.
La differenziazione non è puramente dottrinale o didascalica, ma ha una specifica rilevanza pratica: infatti per costante dottrina e giurisprudenza il Concordato intercantonale sull’arbitrato (CIA) -e quindi anche l’art. 36 CIA relativo al ricorso per nullità- è applicabile solo ai lodi veri e propri (DTF 117 Ia 367 consid. 5 e riferimenti; II CCA 20 settembre 1994 in re B./arch. S.); i referti di arbitratore possono per contro essere invalidati solo in presenza di particolari condizioni e mediante una causa ordinaria (DTF 117 Ia 369 consid. 7).
In linea di principio, mentre l’arbitratore si limita ad accertare fatti giuridicamente rilevanti, l’arbitro è invece chiamato a risolvere una lite. Tuttavia anche l’arbitratore può essere tenuto a pronunciarsi su questioni giuridiche, decisivo è quindi il carattere intrinseco della decisione vincolante che viene emessa: il lodo implica infatti un verdetto giudiziale (“Richterspruch”, cfr. DTF 107 Ia 318 e segg.).
Nella pratica si è tuttavia osservato che una distinzione basata su questo unico principio può essere alquanto difficoltosa. La giurisprudenza ha perciò sviluppato tutta una serie di criteri distintivi che permettono di concludere per l’esistenza di un referto di arbitratore o per l’istituzione di un vero tribunale arbitrale (cfr. DTF 117 Ia 367 e segg., consid. 5b e 6).
Così, mentre la denominazione usata non è determinante, di ben altra rilevanza è la volontà delle parti che traspare dal contratto ed il modo con cui il mandatario (arbitro o arbitratore) ha inteso ed eseguito il mandato affidatogli: se è prevista una semplice procedura informale, senza scambio di allegati e domanda di condanna di una parte, oppure ancora se l’arbitro non è stato incaricato di statuire sulle spese e sulle ripetibili, vi sarà una certa propensione per il semplice referto di arbitratore; se invece viene dichiarato applicabile il CIA o è previsto che la decisione contenga l’indicazione delle parti, i punti litigiosi ed il dispositivo, o ancora se la decisione risolve definitivamente la lite, allora ci si orienterà principalmente per l’esistenza di un tribunale arbitrale (così in: II CCA 25 gennaio 1994 in re D.T. e llcc./B., 26 novembre 1993 C./F.A. SA).
4.1 In primo luogo occorre osservare che non esiste vero e proprio patto arbitrale ma un unico riferimento, contenuto in un verbale di sopralluogo, che indica come l’operato dei periti che in pratica avrebbero funzione di “arbitrato” sarebbe stato accettato dalle parti come decisione definitiva. Il verbale in questione non è sottoscritto dalle parti e di conseguenza, fosse anche completo e chiaro nella sua accezione di clausola arbitrale, non può essere considerato quale valida ed operante compromissione arbitrale della controversia sorta tra le parti, l’esigenza della forma scritta escludendo atti taciti o concludenti (Lalive-Poudret-Reymond, Le droit de l’arbitrage, ad art. 6 CIA n. 1).
4.1. In quell’accordo ai periti, così sono sempre chiamati ed indicati gli estensori del preteso lodo, era stato demandato il compito di definire se le opere eseguite corrispondevano alle regole dell’arte, di giudicare i computi della fatturazione e di decidere sull’attendibilità della misura dei materiali forniti dall’impresa; solo successivamente l’avv. __________, per il committente __________ ampliava e specificava il compito dei periti con l’indicazione di quesiti più specificati e precisi ai quali poi i periti hanno dato puntuale risposta nel loro referto. Non esiste atto della controparte che rappresenti accordo scritto con tale nuovo e più ampio mandato ai periti.
4.2. I pretesi accordi arbitrali, che tali non sono, non contengono riferimento alcuno al CIA o al CPC o ad altra procedura. Ed infatti non ha avuto luogo procedura alcuna se non la raccolta di informazioni presso terzi che non è dato sapere se portate a conoscenza delle parti e da queste discusse.
Il referto allestito dai periti, che non adempie nemmeno lontanamente i requisiti formali di cui all’art. 33 CIA, consiste per la maggior parte in semplici accertamenti di fatto (difettosità dell’opera, minor valore, misura della retribuzione, ecc.) ed è privo di un dispositivo condannatorio.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza del ricorrente.
Per i quali motivi
richiamati gli art. 6 e 36 CIA
e, per le spese, gli art. 147 e seg. CPC e la LTG
dichiara e pronuncia
Il ricorso per nullità 23 novembre 1998 __________ occhi è irricevibile.
Gli oneri di questo procedimento consistenti in:
a) tassa di giustizia Fr. 450.-
b) spese Fr. 50.-
totale Fr. 500.-
già anticipati dal ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere a controparte Fr. 200.- per ripetibili.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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