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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1998.254
Data decisione, Autorità: 11.03.1999, IICCA
Incarto n. 12.98.00254
Lugano 11 marzo 1999/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa di disconoscimento del debito OA.96.177 della Pretura di Mendrisio-Nord, promossa con petizione 24 ottobre 1995 da
rappr. dallo studio legale __________
contro
rappr. avv. __________
con cui l’attore ha chiesto il disconoscimento di un debito di fr. 21’000.-- oltre accessori;
Domanda avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione, e che in via riconvenzionale ha chiesto la condanna dell’attore al pagamento di fr. 2’697.50 oltre interessi;
Il Pretore con sentenza 16 ottobre 1998 ha respinto la petizione e ammesso la riconvenzionale per fr. 375.-- oltre interessi;
Appellante l’attore, che con atto di appello del 9 novembre 1998 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere l’azione di disconoscimento;
Mentre il convenuto con osservazioni 16 dicembre 1998 postula la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto:
A. Il convenuto ha escusso l’attore per fr. 21’000.-- oltre interessi sulla base del “contratto relativo alle prestazioni dell’architetto” del 25 marzo 1994 (doc. A), ottenendo il 13 ottobre 1995 il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta dall’attore al precetto esecutivo intimatogli.
B. Con la petizione in rassegna l’attore ha chiesto il disconoscimento di tale debito, sostenendo di avere revocato il mandato in questione e di dovere solvere al convenuto solo il valore delle prestazioni da lui eseguite, che ammonterebbe a soli fr. 18’400.--, di modo che, avendo egli già versato fr. 19’000.--, nulla più sarebbe dovuto all’escutente.
C. Il convenuto si è opposto alla petizione rilevando che l’accordo intervenuto in relazione alla mercede forfetaria di fr. 80’000.-- avrebbe previsto il versamento della metà al momento dell’approvazione dei progetti da parte dell’autorità, stadio che egli avrebbe raggiunto con successo, con il che sarebbero del tutto pacifici sia l’esistenza del credito di complessivi fr. 40’000.--, che, di conseguenza, il diritto al saldo di fr. 21’000.-- posto in esecuzione.
Vi sarebbero anzi ancora dei crediti del convenuto di fr. 1’500.-- per spese eliografiche e di fr. 2’497.50 per l’IVA, importi oggetto di domanda riconvenzionale.
D. L’attore ha contestato la domanda riconvenzionale.
Le parti hanno per il resto confermato le rispettive tesi e domande, contestando nel contempo quelle della parte avversaria.
E. Nel giudizio qui impugnato il Pretore ha ritenuto assimilabile al mandato il contratto venuto in essere tra le parti, ed ha interpretato il la parte dell’accordo relativa alla retribuzione nel senso che per la fase fino all’ottenimento delle licenze edilizie sarebbe stata voluta una remunerazione in misura della metà del totale forfetario, ossia di fr. 40’000.--, senza possibilità di dipartirsi da questa ripartizione sulla base delle modalità di computo di cui alle norme SIA, la cui applicabilità non sarebbe stata concordata dalle parti.
Sarebbe pertanto da respingere la petizione, mentre la riconvenzionale andrebbe protetta limitatamente a fr. 375.--, pari al 25% del concordato rimborso spese forfetario.
F. Con l’appello in rassegna l’attore ha contestato le conclusioni alle quali è giunto il Pretore, sostenendo che il previsto versamento di fr. 40’000.-- avrebbe costituito un acconto per le prestazioni in parte già eseguite e di prossima esecuzione, mentre il fatto che si specifichino tutte le opere da eseguire non significherebbe che si sia voluto suddividere il contratto in due parti, stabilendo un prezzo per la prima parte e uno per la seconda, non potendosi inoltre affermare che la quota del 10% della mercede da compensare con lavori presso il __________ sarebbe stata relativa alla seconda parte dei lavori. Avendo l’attore compiuto solo il 23% della sua prestazione, gli sarebbero dovuti unicamente i fr. 19’000.-- già versatigli.
G. Delle osservazioni al gravame del resistente, che conclude per la sua integrale reiezione, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
L’attore non risulta avere impugnato il dispositivo n. 3 sulla domanda riconvenzionale che, a prescindere dalle argomentazioni di cui all’appello, è pertanto divenuto definitivo.
Per il resto, l’attore dà atto al giudizio impugnato del suo obbligo, derivante dall’art. 394 CO, di retribuire il proprio mandatario nella misura del lavoro da lui svolto, mentre contesta in sostanza l’interpretazione data dal Pretore al contenuto degli accordi tra le parti riassunti dal contratto doc. A.
Si tratta di doglianze del tutto infondate.
2.1 Va innanzitutto completamente disatteso il riferimento che l’attore ancora in questa sede fa in favore delle norme SIA, ed in particolare della chiave di ripartizione ivi prevista della retribuzione del progettista per le varie fasi del suo mandato.
Si tratta infatti di un ordinamento che non ha validità generale (Rep. 1993, pag. 199; II CCA 20 gennaio 1999 in re T. SA/M. e llcc.), che nemmeno costituisce espressione dell’uso comune in quel settore (II CCA 20 novembre 1997 in re arch. T/P. e riferimenti) e che, tantomeno, non può rivendicare neppure una presunzione di esattezza scientifica nella definizione dell’onere di lavoro incombente all’architetto.
In altri termini, il fatto che le norme SIA indichino, dal profilo retributivo, nel 23% la misura della prestazione totale eseguita nella fattispecie dal convenuto, non significa che ciò sia in assoluto vero, ed in ogni caso non vincola le parti che non hanno pattuito tale disposizione, né è di particolare ausilio al giudice nella fissazione dell’onorario spettante al mandatario secondo il proprio libero apprezzamento (Fellmann, Berner Kommentar, n. 395 e segg. ad art. 394 CO).
2.2 Per il resto merita integrale conferma l’interpretazione data dal Pretore al contenuto degli accordi tra le parti.
L’esame della parte del contratto doc. A riservata alla definizione degli onorari dimostra infatti come sia stata intenzione dei contraenti quella di subordinare i pagamenti del mandante al conseguimento di determinati risultati o, più in generale, in base “allo sviluppo dei lavori”, escludendo per contro la facoltà per il progettista di esigere pagamenti anticipati, precedenti ad esempio l’inizio della progettazione.
Con questa premessa, nulla, se non l’opinione dell’attore, consente di considerare casuale l’indicazione dell’esigibilità del 50% dell’onorario forfetario al momento dell’approvazione del progetto, o di ammettere che esso costituisca in parte un anticipo per le prestazioni successive (il che appare escluso dalla predetta impostazione generale dell’accordo), ma si deve al contrario ritenere che le parti abbiano voluto attribuire al decisivo momento del conseguimento della licenza edilizia la valenza di un risultato di per sé stante, suscettibile di rendere esigibile e dovuta la metà dell’onorario complessivo.
2.3 Nemmeno la pattuizione per cui il 10% dell’onorario andava soluto con prestazioni del garage __________ osta all’esistenza del debito di fr. 40’000.--: dalla sistematica del doc. A risulta in effetti esplicita la volontà di retribuire il 50% della prestazione al momento dell’approvazione del progetto mediante “versamento”, ossia con denaro, mentre la pattuizione relativa allo scambio di prestazioni segue cronologicamente detta pattuizione, e precede quella per cui “il resto” sarebbe stato dovuto “in base allo sviluppo dei lavori”.
Ne consegue la reiezione del gravame, infondato in ogni suo punto.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati l’art.148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 9 novembre 1998 __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 750.--
b) spese fr. 50.--
T o t a l e fr. 800.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere al convenuto fr. 1’000.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura di Mendrisio-Nord.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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