AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1998.253
Data decisione, Autorità: 19.04.1999, IICCA
Incarto n. 12.98.00253
Lugano 19 aprile 1999/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.97.187 della Pretura del distretto di Bellinzona, promossa con petizione 11 novembre 1997 da
rappr. dall'avv. __________
contro
rappr. dall'avv. __________
con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 100’000.-- oltre interessi in conseguenza del contratto di assicurazione;
Domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 26 ottobre 1998 ha respinto;
Appellante l’attore con atto di appello del 10 novembre 1998, e resistente la convenuta con osservazioni del 14 dicembre 1998;
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto:
A. Secondo quanto affermato in petizione, l’11 febbraio 1995 l’attore, all’epoca calciatore professionista, si sarebbe infortunato in uno scontro di gioco durante un incontro amichevole, riportando lesioni tali da mettere fine alla sua carriera.
Ritenendo con ciò soddisfatte le condizioni di cui al contratto di assicurazione concluso con la convenuta per il rischio di invalidità, e non potendosi accettare l’atteggiamento dell’assicuratrice, che avrebbe sostenuto le tesi della solo parziale invalidità (offrendo di conseguenza un indennizzo parziale) e della prescrizione della pretesa, l’attore procede con la presente causa per l’importo assicurato di fr. 100’000.-- oltre interessi.
B. Nella risposta del 21 gennaio 1998 la convenuta ha preliminarmente eccepito la prescrizione della pretesa dell’attore ex art. 46 cpv. 1 LCA, che avrebbe iniziato a decorrere dall’aprile o dal maggio del 1995, momento in cui furono noti i responsi medici relativi all’infortunio, e si sarebbe perciò compiuta al più tardi il 22 settembre 1997.
Nel merito essa, rilevato che la carriera sportiva dell’assicurato al momento dell’infortunio sarebbe in ogni caso stata prossima alla fine, si è fatta forte delle risultanze della perizia dell’__________, che a mente sua avrebbe valenza di perizia giudiziaria, secondo cui dal profilo medico dopo l’infortunio vi sarebbe stata la possibilità di una limitata attività sportiva, così che l’invalidità non sarebbe totale. Inoltre, la situazione dell’assicurato non sarebbe dipesa esclusivamente dall’infortunio del febbraio 1995, ma anche da patologie pregresse, così che non sarebbe adempiuta la condizione prevista dal contratto dell’infortunio quale causa esclusiva dell’invalidità
C. Le parti hanno in seguito sostanzialmente confermato le rispettive tesi e domande, contestando nel contempo quelle della parte avversaria.
D. Nel giudizio qui impugnato il Pretore ha ritenuto che l’inizio dell’invalidità dell’attore andrebbe situato al più tardi il 22 settembre 1995, data del rapporto del dott. __________ mentre i successivi responsi medici non avrebbero fatto che confermare i precedenti, anche quo all’accertamento della data di inizio dello stato invalidante (doc. 3). Il termine biennale di prescrizione si sarebbe pertanto compiuto il 22 settembre 1997, essendo il primo atto interruttivo del 21 ottobre 1997.
Dal che la reiezione della petizione.
E. Con l’appello l’attore chiede la riforma della sentenza pretorile nel senso di respingere l’eccezione di prescrizione e di rinviare la causa al Pretore per la decisione sul merito.
Secondo la più recente giurisprudenza, il termine di prescrizione inizierebbe a decorrere solo dal momento in cui la situazione di invalidità dell’assicurato è acquisita, il che sarebbe il caso unicamente allorché l’assicurato si vede attribuire la prima rendita di invalidità a seguito di una decisione formale emanata dall’organo competente, in concreto dal 4 marzo 1996, o al limite dal momento in cui l’assicurato presenta la richiesta di prestazioni conseguenti ad invalidità, il che nella specie sarebbe avvenuto il 24 ottobre 1995.
Inoltre, il referto medico del dott. __________ al quale il Pretore ha fatto riferimento, non sarebbe stato categorico nel determinare l’invalidità, ma avrebbe prescritto un periodo di “prova di lavoro” di 2 mesi -scaduti il 31 ottobre 1995- condizionando il proprio giudizio circa la definitiva inidoneità dell’attore all’attività di calciatore all’esito di tale prova.
Le stesse CGA avrebbero infine previsto che l’invalidità venga accertata da perizie mediche, effettuate in concreto il 3 maggio 1996 e il 12 agosto 1997, di modo che la prescrizione decorrerebbe solo da tale momento, pena l’abuso di diritto dell’assicuratrice nell’invocazione della prescrizione.
F. Delle osservazioni 14 dicembre 1998 della convenuta al gravame, del quale è chiesta la reiezione con protesta di spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
Stante l’effetto devolutivo che il codice di rito conferisce al rimedio di diritto ordinario dell’appello (da ultimo: II CCA 22 marzo 1999 in re P./R. SA), l’eventuale accoglimento delle tesi dell’attore sulla questione della prescrizione non potrebbe comportare, come da lui richiesto, il rinvio degli atti al Pretore per la decisione sul merito della pretesa, ma avrebbe come conseguenza la decisione sulla stessa da parte della scrivente Camera.
In materia di prestazioni dovute in caso di invalidità, il Tribunale federale nella sentenza DTF 118 II 447 e segg. ha stabilito che l’art. 46 cpv. 1 LCA va interpretato nel senso che la prescrizione decorre unicamente dal momento in cui, oltre all’evento dannoso (in concreto l’infortunio di gioco dell’11 febbraio 1995), si sono verificate anche le eventuali altre circostanze di fatto che concretizzano il diritto all’indennizzo, ossia quegli elementi indispensabili quanto l’evento dannoso stesso per l’insorgenza della pretesa risarcitoria. In materia di invalidità questo significa che l’avvenimento che deve verificarsi non è solo l’incidente all’origine della o delle lesioni, ma anche il sopravvenire della situazione di invalidità, non occorrendo tuttavia -contrariamente a quanto avviene nell’ambito dell’applicazione dell’art. 60 CO- che l’assicurato ne sia anche consapevole (DTF citata, consid. 3b, pag. 455), di modo che la prescrizione può se del caso iniziare a decorrere anche prima che l’avente diritto abbia saputo con certezza del proprio stato di invalidità.
3.1 Il Pretore, come si è detto, ha invece ritenuto decisiva la data del 22 settembre 1995, quella del rapporto del dott. __________ doc. 3, con giudizio che non può essere condiviso.
Il doc. 3 deve in effetti essere letto alla luce del precedente responso 31 agosto 1995 del medesimo medico (doc. 2), in cui egli affermava che la situazione clinica del paziente era da considerare stabilizzata (“penso che lo stato attuale possa essere ritenuto quello definitivo”), ma circa la sua possibilità di riprendere con successo l’attività di calciatore professionista sosteneva che un responso definitivo sarebbe stato espresso in seguito ad una prova di lavoro da effettuarsi dopo due mesi, durante i quali il paziente avrebbe intensificato progressivamente gli allenamenti in vista del recupero quale calciatore. Solo nel caso del fallimento di questa prova “il paziente dovrebbe essere ritenuto definitivamente non più idoneo a svolgere la sua attività lucrativa attuale”.
Con questa premessa, secondo cui il giudizio sull’invalidità dell’attore -intesa quale pregiudizio dell’attitudine al guadagno nella professione finora esercitata- avrebbe dovuto essere posticipato alla fine di ottobre del 1995, il rapporto doc. 3 del 22 settembre 1995, posto a base del giudizio impugnato, non appare particolarmente significativo: da un lato esso non fa seguito ad una nuova visita del paziente, e non è perciò lo specchio di accertamenti medici diversi da quelli posti a base del doc. 2, d’altro lato le conclusioni del precedente referto non vengono esplicitamente messe in discussione, ma semmai confermate (“ho già espresso la mia opinione in merito ad un cambiamento professionale nelle precedenti valutazioni”).
Il doc. 3, privo come si è detto di nuovi accertamenti, è pertanto incongruente nella misura in cui nonostante l’esplicita conferma dei precedenti responsi si limita in pratica a postulare la cancellazione di una visita prevista per il 29 settembre 1995, contraddicendo con ciò la precedente diagnosi, secondo cui la decisione definitiva circa l’attitudine dell’attore alla pratica professionale del calcio andava differita fino al compimento “di una specie di prova di lavoro” (doc. 2) da effettuarsi dopo la fine di ottobre del 1995.
In simili circostanze -ritenuta in particolare l’assenza di nuovi accertamenti- la contraddizione deve essere risolta in favore del parere espresso nel doc. 2, e va perciò ritenuto che solo dopo il 31 ottobre 1995 -e comunque non prima del 24 ottobre 1995, data della richiesta di prestazioni d’invalidità (doc. E)- l’attore abbia saputo con certezza di essere inabile al guadagno quale calciatore professionista.
3.2 Non possono invece essere considerate le date successive al 31 ottobre 1995 indicate dall’appellante: contrariamente all’opinione del ricorrente (pag. 6), la predetta sentenza dell’Alta corte non considera determinante né -come già detto- la conoscenza dell’invalidità da parte dell’assicurato, e neppure il momento della richiesta o dell’attribuzione di una rendita di invalidità, ritenuto determinante -in virtù delle particolarità di quella fattispecie- solo nella sentenza cantonale oggetto di quel ricorso (DTF citata, consid. 4, pag. 455), ma non ammesso quale regola generale dal Tribunale federale. Del tutto irrilevante ai fini della prescrizione è perciò nella specie l’invocata data del 4 marzo 1996, data della decisione dell’AI sui provvedimenti d’integrazione (doc. F), dovendosi in concreto risalire al termine della fine di ottobre 1995 indicato dal dott. __________ nel doc. 2, oppure alla data della richiesta di prestazioni AI del 24 ottobre 1995.
3.3 In entrambi i casi l’azione dell’attore non risulta essere prescritta a fronte dell’atto interruttivo compiuto il 21 ottobre 1997 con la presentazione della domanda di esecuzione (doc. U), il che rende priva di oggetto la questione a sapere se la convenuta abbia commesso abuso di diritto nell’invocazione della corrispondente eccezione.
4.1 Le parti risultano in effetti avere pattuito una speciale nozione di invalidità, che lo stesso attore indica come facente parte della polizza doc. A, e la cui invocazione nel caso concreto è attestata dalla sua integrale trascrizione a pagina 3 della petizione.
Vi si legge, in maniera non equivoca e pertanto non soggetta ad alcuna interpretazione, che il caso di invalidità costituisce rischio assicurato solamente qualora l’avvenimento scatenante, incluso tra quelli assicurati (il che è in concreto il caso, trattandosi di uno scontro avvenuto durante un incontro di calcio), dia origine, quale unica causa, ad una situazione di invalidità totale durante almeno 12 mesi e che inoltre si verifichi entro il termine di 6 mesi dalla data dell’evento scatenante:
“...die versicherte Person eine Körperbehinderung erleidet, welche allein und unabhängig von jeglicher anderen Ursache innerhalb von sechs Monaten nach dem Datum des Ereignisses eine Invalidität verursacht, welche während einer Periode von zwölf Monaten vom Datum des Beginns der Invalidität dauernd und total ist ...”
Ne consegue, che per essere oggetto della copertura assicurativa l’invalidità dell’attore avrebbe dovuto manifestarsi entro l’11 agosto 1995.
Siffatta tesi era ammessa dalle affermazioni preprocessuali della convenuta (doc. M, pag. 1; doc. O, pag. 1), che difatti aveva offerto un indennizzo pari alla metà della somma assicurata, ma è stata contraddetta dall’attore medesimo -stante in tal caso la prescrizione della sua pretesa- il quale ha in effetti sostenuto, e dimostrato sulla scorta del doc. 2, che l’invalidità si sarebbe manifestata solo negli ultimi giorni dell’ottobre del 1995.
Avendo la convenuta -seppure per altri motivi- contestato il verificarsi del rischio assicurato, se ne deve concludere che la pretesa dell’assicurato effettivamente non regge all’esame della condizione contrattuale da lui invocata, ed in particolare alla clausola di limitazione temporale del rischio ivi contenuta (Maurer, Privatversicherungsrecht, 3. edizione, Berna, 1995, pag. 400 e 401), e deve perciò essere respinta.
4.2 In secondo luogo, ma la questione riveste a questo punto una valenza meramente abbondanziale, le parti durante la causa sembrano disattendere che il contratto da loro sottoscritto prevedeva anche un termine di perenzione, in virtù del quale (doc. A, punto 12.4):
“Abgelehnte Entschädigungsforderungen die nicht binnen zwei Jahren nach Eintritt des Schadenereignisses gerichtlich geltend gemacht werden, erlöschen.”
Che la pretesa dell’attore sia stata respinta dalla convenuta, almeno in misura di fr. 50’000.--, è fuori di dubbio (doc. M, O, R, T), e pertanto almeno in tale misura andrebbe ammessa la sua perenzione all’11 febbraio 1997 che, comportando l’estinzione della pretesa, dovrebbe essere considerata d’ufficio nell’ambito della disamina dell’esistenza del vantato diritto contrattuale (Meuwly, La durée de la couverture d’assurance privée, Friborgo, 1994, pag. 205; Von Thur/Escher, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, 3. edizione, Zurigo, 1974, vol. 2, pag. 162, al quale rinvia lo stesso Tribunale federale in: Sentenze nelle contestazioni di diritto privato in materia di assicurazione, XV, n. 70, pag. 360).
Ne deve conseguire, in ogni caso, la reiezione del gravame dell’attore.
Spese, tassa di giustizia e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 10 novembre 1998 __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1’950.--
b) spese fr. 50.--
T o t a l e fr. 2’000.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla convenuta fr. 1’700.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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