AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1998.250
Data decisione, Autorità: 23.08.1999, IICCA
Incarto n. 12.98.00250
Lugano 23 agosto 1999/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no. OA.97.88 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 promossa con petizione 5 febbraio 1997 da
tutti rappr. dall’avv. __________
contro
rappr. dall’avv. __________
con la quale gli attori hanno chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr.
8'679.40 oltre interessi al 5% dal 16 settembre 1996 per culpa in contrahendo;
Domanda avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore, con sentenza del 14 settembre 1998, ha parzialmente accolto condannandolo a versare alle controparti l’importo di fr. 5’425.40 oltre interessi al 5% a far tempo dal 16 settembre 1996.
Appellante il convenuto il quale, con atto di appello del 9 novembre 1998, postula la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione.
Mentre gli attori, con osservazioni ed appello adesivo del 5 gennaio 1999, chiedono la reiezione del gravame di controparte e l'accoglimento della loro impugnativa, con la quale postulano l’accoglimento integrale della loro domanda di petizione.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
Considerato
In fatto ed in diritto
A seguito dell’esecuzione di alcuni lavori di sistemazione l’esercizio pubblico è rimasto chiuso dall'ottobre 1995 e la sua riapertura prevista per l'inizio del 1996.
All'inizio del dicembre 1995, gli attori, rappresentati dalla signora __________, sono entrati in trattative con il convenuto, di professione esercente, al fine di concludere con lui un contratto di locazione dello stabile ed un contratto di cessione dell'inventario dell'esercizio pubblico. Ne è seguita una serie di incontri tra le parti ed i rispettivi rappresentanti per la stesura e la formalizzazione dei contratti, in occasione dei quali il convenuto ha presentato alla signora __________ il signor __________ quale suo socio nella gestione del ristorante, nel quale avrebbero inoltre dovuto lavorare un pizzaiolo, __________, ed un cameriere.
Il 7 marzo 1996 la signora __________, informata dal signor __________ che il convenuto non intendeva più sottoscrivere i contratti, ha chiesto chiarimenti al signor __________ il quale ha confermato di non aver ottenuto i finanziamenti necessari a riprendere la gestione del ristorante e di rinunciare pertanto all'intera operazione.
Gli attori hanno potuto locare l’esercizio pubblico ad altra persona già a far tempo dal 16 marzo 1996
Con la petizione gli attori hanno postulato la condanna del convenuto al pagamento di fr. 8'679.40 oltre interessi a titolo di culpa in contrahendo. A mente degli attori, già dal dicembre 1995 il convenuto avrebbe loro assicurato definitivamente la ripresa della gestione del locale, sottacendo però le difficoltà di finanziamento con le quali era confrontato. Da tale data essi avrebbero quindi cessato di cercare altri interessati al subingresso nel ristorante. Rimproverando al convenuto di aver violato, nelle relazioni precontrattuali, l'obbligo di negoziare seriamente e di informare l'altra parte, lo rendono responsabile del danno prodottosi a causa della mancata conclusione dell'affare. Le poste del rivendicato risarcimento riguardano un mese di pigione (fr. 4’500.--) e gli esborsi per consumo luce ed acqua (fr. 500.--), così come un'indennità per l'uso dell'inventario in quel periodo (fr. 300.--); inoltre le spese legali (fr. 2’379.40) e quelle personali di __________ (fr. 1’000.--) sopportate nell’ambito delle trattative.
In risposta il convenuto ha contestato che gli possa essere addebitata una "culpa in contrahendo". Sostiene di non aver mai assicurato ai signori __________ che avrebbe sicuramente ripreso la gestione del ristorante e le sue difficoltà di finanziamento erano note agli attori sin dall'inizio.
il Pretore, nel giudizio qui impugnato, ha accertato una responsabilità precontrattuale del convenuto ma ha limitato il risarcimento del danno alla pigione per i primi 15 giorni di marzo 1996, agli esborsi per consumo luce ed acqua ed alle spese legali sostenute dagli attori per un totale di fr. 5'425.40.
Con l'appello il convenuto chiede la riforma della sentenza pretorile nel senso di respingere la petizione o, in via subordinata, di ammetterla unicamente per l'importo di fr. 2'250.--, a valere quale risarcimento per la pigione persa nella prima metà del mese di marzo.
Gli attori, invece, con l’appello adesivo chiedono l’accoglimento integrale delle domande di risarcimento.
Delle argomentazioni delle parti si dirà, per quanto necessario, nei considerandi che seguono.
Nell’ambito delle trattative in vista della conclusione di un contratto, le parti devono attenersi alle regole della buona fede nei rapporti d’affari (art. 2 CC). In linea di principio è data loro facoltà di ritirarsi e rompere unilateralmente le trattative, senza addurre motivi (Bucher, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 1979, pag. 249). In tal caso la controparte dovrà sopportare il danno così cagionatole (in particolare dovuto alla non conclusione del contratto), salvo violazione da parte di colui che recede delle regole della buona fede che reggono anche il rapporto precontrattuale: in tal caso è data responsabilità per culpa in contrahendo (cfr. DTF 77 II 135 e segg.; 105 II 79; von Thur/Peter, Allgemeiner Teil des schweizerischen Obligationenrechts, 1979, vol. 1, p. 193). Ciò si verifica non solo qualora una parte intavola delle trattative volendo danneggiare l'altra, oppure già avendo l'intenzione di interromperle o ancora facendogli dolosamente credere di voler concludere un contratto senza mai averne avuto l'intenzione (von Thur/Peter, op. cit., loc. cit.; DTF 77 II 135), ma anche ogni qual volta il rifiuto di concludere il contratto trattato è contrario all'atteggiamento ed alle promesse formulate nel corso della relazione precontrattuale, la responsabilità per culpa in contrahendo non esigendo il presupposto del dolo (DTF 105 II 79). In particolare le parti, agendo correttamente, sono reciprocamente tenute all'informazione leale di controparte sulle caratteristiche del negozio in discussione.
Nel caso di specie la valutazione degli atti che ha condotto il Pretore ad ammettere l’esistenza di un comportamento del convenuto contrario ai suddetti precetti della buona fede può tranquillamente essere confermata, avendo questi, in buona sostanza, anticipatamente assicurato il buon esito del contratto millantando disponibilità economiche inesistenti e sottacendo invece gli effettivi problemi di finanziamento, così da arrecare agli attori, e non solo a loro, pregiudizio economico conseguente alla persistenza di trattative che non avevano invece motivo di essere.
8.1 Dalla documentazione in atti, a prescindere da qualsiasi valutazione circa l’atteggiamento dilatorio del convenuto quo alla forma (ma non alla sostanza) dei testi contrattuali, si rileva come ancora il 24 gennaio 1996, data della lettera doc. F del fiduciario del convenuto __________ non accenni ad alcun problema economico dal quale dipenderebbe la stipula dei contratti, ma solo a motivi di “strategia fiscale” (doc. F, pag. 2) -ossia problemi che notoriamente affliggono in misura maggiore le persone abbienti rispetto a quelle che non lo sono- che l’avrebbero costretto a far stipulare i contratti da una sua costituenda società anonima, dal che la lecita deduzione del fatto che il convenuto disponeva senz’altro dei fr. 100’000.-- necessari alla sua costituzione.
La medesima linea risulta anche dal successivo scritto 31 gennaio 1996 del __________ in cui (punto 3, pag. 1) il versamento di fr. 95’000.-- viene subordinato alla costituzione della __________, a sua volta dipendente dalla messa a disposizione del capitale da parte del mandante, atto che non viene a quel momento in alcun modo espresso in forma dubitativa.
Il primo accenno ad un “piccolo problema per il pagamento dell’importo previsto al momento della firma dei contratti”, viene esplicitato, dopo sollecito degli attori (doc. O), solo nel corso del colloquio telefonico del 16 febbraio 1996 (doc. P), ma esso sembrerebbe ancora superabile, atteso che il finanziamento parrebbe sussistere ma sarebbe condizionato all’avvenuta firma dei contratti (doc. P).
In seguito la situazione precipita, visto che a fronte del perentorio sollecito 7 marzo 1996 (doc. Q) il convenuto rinuncia al contratto, adducendo di essere sempre rimasto allo stadio della trattativa (doc. R).
8.2 Analoghi riscontri vengono forniti dalle deposizioni evocate dal Pretore, e che l’appellante rinuncia a contestare nel proprio gravame.
__________ e __________ hanno infatti sostanzialmente confermato la tesi dei procedenti, risultando dalle loro affermazioni che il convenuto, con il suo comportamento, avrebbe nascosto l'importanza della questione del finanziamento e l'incertezza della sua concessione, inducendo così i proprietari della part. no __________ di __________ -e non solo loro, visto che il __________ dando per certo l’affare sulla parola del convenuto rinunciò al suo posto di lavoro- a credere ad una sicura stipulazione degli accordi
"... alla fine di dicembre inizio gennaio __________ ha comunicato che prendeva il locale [...] Si trattava in quel momento di formalizzare il contratto [...] Le condizioni principale erano già stabilite tra le parti, in particolare il prezzo. [...] i signori __________ non cercavano altri interessati al ristorante perché il signor __________ ha detto che lo prendeva lui..." (teste __________);
"[...] Io mi decisi a dare la disdetta nel lavoro che avevo perché mi fu assicurato che il ristorante __________ apriva. Mi fu assicurato un po' da tutti: __________ da __________ e anche dalla signora __________. Mi fu ripetuto che si facevano i contratti. Questo fatto dei contratti mi venne ripetuto dalla signora __________ e dal __________ [...] La signora __________ era arrabbiata, come tutti. Diceva che il __________ non firmava i contratti, e che diceva sempre: domani, domani. Questo io lo sentivo dire dalla signora __________ nel locale..." (teste __________),
8.3 L’unica concreta argomentazione difensiva dell’appellante sulla questione della culpa in contrahendo è quella legata alla deposizione del __________, suo fiduciario in quell’affare, della quale egli trascrive ampi stralci, ma che tuttavia, se correttamente letta, si rivela contraria e non favorevole alle tesi del resistente.
Infatti, come già evidenziato a proposito delle di lui lettere, anche la deposizione del __________ fornisce la fasulla immagine del __________ come di un finanziariamente solido potenziale partner contrattuale, in quanto confrontato con l’esigenza di “una corretta imposizione fiscale dell’operazione”, oltre che “già impegnato professionalmente in un altro esercizio e intestatario di alcune proprietà immobiliari nella sua sfera privata”.
Per quanto invece riguarda le asserite riserve connesse ai problemi di finanziamento, è ben vero che il teste le menziona e attribuisce loro importanza decisiva nella volontà contrattuale del convenuto, ma sulla decisiva questione della comunicazione ai partner contrattuali di queste riserve il teste ammette innanzitutto che “non so se la signora __________ fosse direttamente a conoscenza del problema relativo al finanziamento” , e per il resto si limita ad affermare che “so che le trattative compiute con il legale della venditrice furono sempre accompagnate dalla riserva di questo prestito”, laddove siffatta locuzione non esprime la certezza dell’avvenuta comunicazione di tale riserva, che va piuttosto intesa nel senso di una riserva mentale del convenuto, conscio del fatto che senza il finanziamento dei fornitori, usualmente trattasi di quelli di caffè e di birra, egli a dispetto dell’esistente attività in altro esercizio e delle sue asserite proprietà immobiliari, non sarebbe riuscito a mobilitare la (per un proprietario di immobili) modesta somma necessaria alla costituzione della ventilata società anonima e all’acquisto dell’esercizio pubblico.
8.4 Per il resto, la generica doglianza dell'appellante secondo cui il Giudice di prime cure nello statuire sull'esistenza della culpa in contrahendo non avrebbe dovuto basarsi unicamente sulla problematica del finanziamento, ma avrebbe invece dovuto coinvolgere tutte le ulteriori circostanze va disattesa già solo perché non sorretta da una concreta esposizione di tali asserite circostanze e dall'indicazione dei riscontri istruttori dai quali ne risulterebbe la dimostrazione.
Infine, neppure l’accenno al fatto che a distanza di soli cinque giorni dal brusco ritiro del convenuto dalle trattative gli attori avrebbero trovato un nuovo conduttore dimostra che essi fossero già da tempo a conoscenza delle difficoltà del loro contraente, non essendovi agli atti non vi è infatti prova alcuna del fatto che i locatari avessero già preso contatto con questa terza persona prima dell'11 marzo 1996.
La controparte ha allora diritto ad ottenere il risarcimento del cosiddetto interesse negativo, ossia ad essere posta in quella situazione in cui si troverebbe se la trattativa contrattuale non avesse avuto luogo (Rep. 1990, pag. 219; DTF 105 II 79 e segg.; Honsell/Vogt/Wiegand, OR I, 2. edizione, n. 10 ad Einleitung zu Art. 97-109 CO).
10.1 Per quanto attiene alle pigioni, la predetta nozione di interesse negativo consente di attribuire il risarcimento per culpa in contrahendo di eventuali canoni non incassati solamente nella misura in cui venga dimostrato che senza la trattativa con il convenuto l’ente sarebbe stato locato a terzi prima di quanto non è poi effettivamente avvenuto, cioè del 16 marzo 1996.
In petizione (punto 10a, pag. 7), gli attori hanno richiesto un indennizzo di fr. 4’500.--, importo pari ad un mese di pigione, senza tuttavia indicare il motivo per cui tale somma sarebbe dovuta.
L’allegato (punto 10, pag. 7 in alto) rinvia alla lettera degli attori del 16 settembre 1996 (doc. Z), in cui si spiegava trattarsi di “perdita di pigione per il periodo di un mese, dal 16 febbraio 1996 (data alla quale __________ avrebbe dovuto pagare la pigione) al 16 marzo 1996 (data alla quale la pigione viene corrisposta dall’attuale inquilino). Va tenuto presente che __________ aveva persino occupato i locali del ristorante, tramite persona di sua fiducia. Viene addebitata la pigione di un mese come previsto al contratto” (doc. Z, pag. 2, lit. a).
Se da tale dicitura si deve intendere la natura contrattuale della pretesa la stessa -oltre a necessitare del rituale esperimento di conciliazione- esula manifestamente dal contesto di un risarcimento ex culpa in contrahendo, e appare invece quale pretesa di adempimento o comunque di interesse positivo, esclusa anch’essa dal contesto della presente azione (Rep. 1990, pag. 219).
Se per contro si intende con ciò ottenere, come esposto in ingresso, il risarcimento del canone che un altro inquilino avrebbe pagato prima del 16 marzo 1996, la pretesa risulta infondata per la mancata adduzione delle circostanze di fatto a suo sostegno -mai gli attori hanno sostenuto negli allegati introduttivi di avere avuto un conduttore disponibile prima del 16 marzo- e conseguentemente anche per la mancata dimostrazione di tale circostanza.
Su questo punto va pertanto protetto l’appello principale, depennando la parte di pretesa riconosciuta dal Pretore, e disatteso quello adesivo.
10.2 La nota d'onorario del patrocinatore degli attori è riferita a prestazioni effettuate in vista della ripresa del locale da parte del convenuto, e più precisamente alle trattative condotte e all'allestimento delle bozze di contratto (doc. AA e BB).
Come rettamente rilevato dal Pretore, il preteso accordo delle parti in merito all'assunzione da parte di ognuna di esse delle proprie spese di patrocinio non è valido nel caso concreto, essendo stato superato dalla culpa in contrahendo del convenuto. La violazione da parte sua degli obblighi precontrattuali, che ha cagionato l'interruzione delle trattative, impone all’appellante il risarcimento dei danni che la mancata formalizzazione dell'accordo ha cagionato alla controparte (Gauch/Schluep/Schmid/Rey, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, 7. edizione, Zurigo, 1998, n. 991a), atteso in particolare che l'argomentazione dell'appellante, secondo cui non sarebbe dimostrato il legame di causalità essendo probabile che le stesse bozze di contratto siano state utilizzate per la stipulazione di accordi con terze persone, oltre a non essere suffragata da alcun elemento concreto, è stata sollevata per la prima volta in sede di appello ed è dunque inammissibile giusta l'art. 321 CPC.
Il giudizio impugnato va pertanto confermato su questo punto.
10.3 Per quanto concerne le spese relative al consumo di acqua, luce ed indennità per uso dell'inventario, non è contestato che esse siano direttamente connesse all'apertura del locale al pubblico. L'istruttoria di causa ha rilevato che essa è avvenuta già il 23 febbraio 1996, ancora prima della prevista stipulazione dei contratti, su iniziativa della signora __________. Il convenuto ne è stato informato dal signor __________ e -per quanto rilevante- ha dato il suo consenso tacito all'operazione.
Tuttavia, essendo egli assente per vacanze dal 23 febbraio in poi, il convenuto non ha contribuito, oppure tratto profitto alcuno dalla gestione del ristorante, curata dalla proprietaria e dal signor __________, destinatario delle entrate dell'esercizio pubblico.
Ne deve discendere la constatazione che le spese per luce ed acqua, come pure l'indennità di consumo dell'inventario, non sono dovute alla mancata conclusione dei contratti di locazione e di ripresa dell'inventario, ma sono piuttosto imputabili ad una decisione unilaterale di parte attrice, e non costituiscono quindi una conseguenza della culpa in contrahendo dell'appellante, il quale non può dunque essere obbligato al versamento di questi importi.
10.4 Gli attori postulano infine l'accoglimento della pretesa di fr. 1'000.-- per spese ed inconvenienze personali della signora __________, respinta dal Pretore per mancanza di prove, sostenendo che dagli atti sarebbe risulterebbe chiaramente l'intervento della loro rappresentante in alcune questioni amministrative, nelle trattative con l'appellante, svoltesi soprattutto presso lo studio legale dell'avv. __________ (teste __________), e in relazione all'apertura del locale (teste __________).
L’argomentazione non è pertinente, poiché disattende che la reiezione della pretesa non dipende dalla mancata dimostrazione dell’attività della signora __________, di per sé incontestabile, ma piuttosto dalla mancata prova del fatto che tale attività le avrebbe arrecato un pregiudizio economico per avere essa affrontato spese vive o per avere perso altre occasioni di guadagno nel tempo dedicato al mancato contratto con il convenuto.
Così come esposta, la pretesa appare piuttosto come la richiesta di remunerazione del tempo impiegato il che, nuovamente, attiene semmai ad un’azione di risarcimento per inadempimento, e non al ripristino di quella situazione che sarebbe venuta in essere se del contratto in questione non si fosse mai parlato
Il convenuto è in definitiva unicamente debitore dei fr. 2’379.40 per le spese legali sopportate dagli attori oltre ad interessi al 5% dall’incontestata data del 16 settembre 1996, ragione per cui ne consegue, ai sensi dei considerandi, il parziale accoglimento dell’appello principale e la reiezione di quello adesivo.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili delle due sedi seguono la soccombenza delle parti (art. 148 CPC), ritenuto che al convenuto, che non ha presentato osservazioni all’appello adesivo, non si attribuiscono ripetibili a tal titolo.
Per i quali motivi,
visti gli art. 148 CPC, la TOA e la LTG,
dichiara e pronuncia:
I. L'appello 9 novembre 1998 __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 15 ottobre 1998 della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 2, è riformata nel modo seguente:
La petizione è parzialmente accolta.
Di conseguenza __________, è condannato a versare a __________, __________, __________, __________ tutti in __________, e __________, __________, complessivi fr. 2'379.40 oltre interessi al 5% dal 16 settembre 1996.
Limitatamente a questo importo è tolta l'opposizione interposta al PE no. __________ dell'UE di Lugano.
La tassa di giustizia di fr. 750.-- e le spese, da anticipare dagli attori, restano a loro carico per 7/10 e per 3/10 sono a carico del convenuto, al quale gli attori rifonderanno fr. 400.-- per parte di ripetibili.
II. Le spese della procedura d'appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 280.--
b) spese fr. 20.--
Totale fr. 300.--
già anticipati dal convenuto, sono a carico delle parti per metà ciascuno, compensate le ripetibili di appello.
III. L'appello adesivo 5 gennaio 1999 __________, __________, __________, __________, __________ è respinto.
IV. Le spese della procedura di appello adesivo consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 230.--
b) spese fr. 20.--
Totale fr. 250.--
già anticipati dagli appellanti, restano a loro carico.
V. Intimazione a: -
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 2
Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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