AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1998.249
Data decisione, Autorità: 04.12.1998, IICCA
Incarto n. 12.98.00249
Lugano 4 dicembre 1998/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa a procedura speciale per mercedi e salari CL.98.00031 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 28 luglio 1998 da
rappr. dal __________
contro
ora massa fallimentare __________ rappr. dall’__________
con cui l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 10’749.02 oltre interessi, somma ridotta all’udienza di discussione a fr. 8’583.92;
domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione dell’istanza, e che il Pretore, con sentenza 29 ottobre 1998, ha integralmente respinto;
appellante l’istante con atto di appello 4 novembre 1998, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere l’istanza per fr. 8’583.92 oltre interessi, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre con osservazioni 17 novembre 1998 la convenuta ha postulato la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto
A. Con scritto 8 maggio 1998 (doc. A) __________, impresa edile che occupava abitualmente oltre 20 operai, ha comunicato alle maestranze, tra cui __________, che la ditta si trovava in serie difficoltà finanziarie ed era costretta ad interrompere l’attività: essa ha di conseguenza invitato tutti i dipendenti ad astenersi dal lavoro a partire dall’11 maggio e di annunciarsi all’ufficio regionale del lavoro, atteso che da parte sua avrebbe provveduto ad inoltrare una richiesta di moratoria concordataria, domanda quest’ultima che il Pretore ha accolto il successivo 12 maggio (doc. 1).
Il 25 maggio il commissario del concordato ha notificato ad ogni dipendente la disdetta ordinaria del contratto di lavoro (doc. 12).
B. Con l’istanza in rassegna __________ ha rimproverato alla datrice di lavoro di non aver ossequiato in occasione dell’intimazione della disdetta del 25 maggio le disposizioni concernenti i licenziamenti collettivi, per cui ha preteso il versamento di un’indennità per licenziamento abusivo pari a due mensilità (fr. 8’583.92) e alcuni arretrati (fr. 2’165.10).
All’udienza di discussione egli ha rettificato le sue tesi e ridotto le sue richieste, limitandosi a postulare l’indennità per licenziamento abusivo, precisando in particolare che già il licenziamento dell’8 maggio non rispettava le norme di legge.
C. La convenuta si è opposta all’istanza, osservando innanzitutto come in realtà il 25 maggio non vi sia stato alcun licenziamento, le parti avendo concordato di comune accordo lo scioglimento del rapporto contrattuale. Se, per ipotesi, si volesse ammettere l’esistenza di un licenziamento, lo stesso non sarebbe in ogni caso abusivo, in quanto il provvedimento era stato notificato da un’autorità giudiziaria (art. 335e cpv. 2 CO) e meglio dal commissario del concordato, ritenuto inoltre che i dipendenti erano stati puntualmente informati della situazione l’8 maggio; ad ogni modo l’indennità per licenziamento abusivo non era dovuta, sia in quanto il dipendente, che aveva ben presto trovato una nuova occupazione, non aveva concretamente subito alcun danno, sia per il fatto che non era stato provato l’ammontare del suo salario mensile, base per potersi determinare l’eventuale indennità.
D. Con la sentenza qui impugnata il Pretore ha respinto l’istanza.
Il giudice di prime cure, dopo aver escluso l’esistenza di uno scioglimento consensuale del contratto tra le parti, è giunto alla conclusione che i dipendenti, tra cui l’istante, erano già stati licenziati l’8 maggio e che tali licenziamenti erano stati pronunciati in violazione delle norme in materia di licenziamenti collettivi; egli non ha tuttavia riconosciuto al dipendente la richiesta indennità, in quanto quest’ultimo grazie alla collaborazione della datrice di lavoro aveva ben presto trovato una nuova occupazione, tanto più che tale indennità, stante l’eventualità di un fallimento della convenuta, sarebbe andata a scapito dei terzi creditori, più che della datrice di lavoro stessa.
E. Con l’appello l’istante chiede nuovamente l’attribuzione dell’indennità per licenziamento abusivo.
A suo giudizio, il fatto che egli abbia trovato in breve tempo una nuova occupazione non giustifica in alcun modo il mancato riconoscimento dell’indennità. Non corrisponde in ogni caso al vero, né tanto meno è stato provato, che la convenuta si sia a suo tempo adoperata per aiutare i dipendenti in tali ricerche.
F. Delle osservazioni della convenuta, nei confronti della quale il 3 novembre è stato decretato il fallimento, con cui essa ha postulato la reiezione del gravame si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.
Considerando
in diritto
Giusta l’art. 335f CO il datore di lavoro che prevede di effettuare licenziamenti collettivi -come è il caso nella fattispecie, ove contemporaneamente sono stati disdetti, per motivi economici, i contratti di lavoro di almeno 11 dipendenti in un’impresa con impiegate oltre 20 persone (art. 335d cifra 1 CO)- è in particolar modo tenuto a consultare la rappresentanza dei lavoratori o, in mancanza, i lavoratori medesimi (cpv. 1); deve inoltre dare loro la possibilità di formulare proposte sui mezzi atti ad evitare o ridurre i licenziamenti, nonché ad attenuarne le conseguenze (cpv. 2); è tenuto a fornire alla rappresentanza dei lavoratori o, in mancanza, ai lavoratori medesimi tutte le informazioni utili e comunicar loro in ogni caso, per scritto, i motivi del licenziamento collettivo, il numero dei lavoratori che dovranno essere licenziati, il numero dei lavoratori abitualmente occupati e il periodo nel corso del quale si effettueranno i licenziamenti (cpv. 3).
I licenziamenti collettivi notificati dal datore di lavoro in violazione di queste disposizioni sono per legge abusivi (art. 336 cpv. 2 lett. c CO) e il dipendente così licenziato può pretendere un’indennità che non può superare l’equivalente di due salari mensili (art. 336a cpv. 3 CO).
Il fatto che il 25 maggio il commissario del concordato abbia nuovamente disdetto i contratti di lavoro è pertanto del tutto irrilevante, tanto più che ancor prima di ricevere tale missiva buona parte dei lavoratori, a conferma del fatto che lo scritto di cui al doc. A andava per l’appunto inteso quale lettera di licenziamento in tronco, avevano già trovato una nuova occupazione altrove (come confermato dalla stessa convenuta a p. 3 del verbale).
In via abbondanziale, si osserva che nemmeno il licenziamento notificato il 25 maggio dal commissario del concordato -per il quale non è applicabile l’eccezione di cui all’art. 335e cpv. 2 CO (Müller, op. cit., p. 111; Aubert, op. cit., p. 702; Staehelin, op. cit., N. 3 ad art. 335e CO; l’autore Geiser, che nello studio Betriebsübernahmen und Massenentlassungen im Zusammenhang mit Zwangsvollstreckungsverfahren, in Hasenböhler/Schnyder, Zivilprozessrecht - Arbeitsrecht, Zurigo 1997, p. 117 e segg., aveva invero proposto una soluzione differenziata, ritiene ora (nel contributo pubblicato in SJZ 1998, op. cit., ibidem) che pure il Tribunale federale, nella sentenza menzionata sopra (cons. 3a), si sarebbe mosso nella direzione auspicata dalla dottrina maggioritaria)- ha ossequiato le norme in questione.
Il fatto che il versamento di un’indennità per licenziamento abusivo potrebbe danneggiare, stante l’avvenuto fallimento della convenuta, i terzi creditori, non può assolutamente giustificare la sua mancata attribuzione: non si vede infatti per quale motivo in un caso del genere -e del resto nessuna norma prevede tale eccezione- i dipendenti oggetto di un provvedimento abusivo debbano venir svantaggiati rispetto ad altri dipendenti licenziati collettivamente in altre occasioni, tanto più che la mancata assegnazione in simili casi dell’indennità prevista dalla legge aprirebbe la porta a possibili abusi, si pensi ad es. al caso di un datore di lavoro in difficoltà che in tali circostanze, proprio su pressione dei terzi creditori, potrebbe così essere indotto a significare dei licenziamenti collettivi abusivi.
L’osservazione, invero nemmeno riproposta in questa sede -con la conseguenza che la stessa neppure necessiterebbe di essere esaminata- è ampiamente inconsistente: il doc. M, da cui si evince il dettaglio del salario mensile di ogni dipendente -per altro superiore a quello indicato dall’istante nel doc. I e da lui qui preteso- risulta in effetti controfirmato dalla fiduciaria presso la quale era impiegato il commissario del concordato ed in particolare proprio da quest’ultimo, per cui non è arbitrario ritenere che l’ammontare del salario mensile sia proprio quello indicato a quel momento.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese (art. 343 cpv. 3 CO, art. 417 cpv. 1 lett. e CPC), mentre le ripetibili di entrambe le sedi seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamato l’art. 148 CPC
dichiara e pronuncia
I. L’appello 4 novembre 1998 __________ è accolto.
Di conseguenza, la sentenza 29 ottobre 1998 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna è così riformata:
§ Di conseguenza __________ è condannata a pagare a __________, la somma di fr. 8’583.92 oltre interessi al 5% a decorrere dal 28 luglio 1998.
La convenuta rifonderà all’istante fr. 250.- per ripetibili parziali.
II. Non si prelevano né tassa di giustizia, né spese.
L’appellata verserà all’appellante fr. 200.- per ripetibili d’appello.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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