AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2017.62
Data decisione, Autorità: 21.08.2018, IICCA
Titolo: Compravendita - garanzia per difetti - inesistenza del debito
Incarto n. 12.2017.62
Lugano 21 agosto 2018/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa - inc. n. SE.2015.240 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 22 giugno 2015 da
AO 1 rappr. da RA 2
contro
AP 1 rappr. da RA 1
con cui l’attrice ha chiesto di accertare l’inesistenza del debito di fr. 16'395.- oltre accessori di cui al PE n. __________ dell’UE di Lugano e di annullare l’esecuzione;
domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con decisione 17 marzo 2017 ha accolto;
appellante la convenuta con appello 3 maggio 2017, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l'attrice con risposta 9 luglio 2017 ha postulato la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
Sulla base di queste circostanze, essa, dopo aver escusso il 20 marzo 2015 la controparte con il PE n. __________ dell’UE di Lugano per fr. 34'030.15 oltre interessi al 5% dall’11 novembre 2014 (doc. Q inc. n. OR.2015.160 rich.), l’8 giugno 2015 (doc. F), ha ottenuto dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta al PE.
Al PE non è stata interposta opposizione.
La convenuta si è integralmente opposta alla petizione.
Con la decisione 17 marzo 2017 qui oggetto di impugnativa il Pretore ha accolto la petizione, ponendo la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 500.- (oltre a quelle della procedura cautelare di fr. 250.-) a carico della convenuta, tenuta altresì a rifondere alla controparte fr. 2’500.- a titolo di ripetibili. Il giudice di prime cure ha in sostanza ritenuto che la convenuta, gravata dell’onere della prova, oltre a non aver versato agli atti la fattura n. 1257 finalizzata allo storno della merce difettosa, neppure avesse dimostrato di aver notificato tempestivamente, secondo le condizioni previste contrattualmente, la difettosità delle forniture di fiori, ciò che vanificava ogni sua eventuale pretesa, poco importando se la controparte avesse a suo tempo omesso di interporre opposizione al PE.
Con l’appello 3 maggio 2017 che qui ci occupa, avversato dall’attrice con risposta 9 luglio 2017, la convenuta ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi. Essa ha ribadito di aver senz’altro provato di aver notificato tempestivamente la difettosità delle forniture, tanto più che il buon fondamento della fattura oggetto dell’esecuzione era già stato implicitamente riconosciuto dalla controparte.
Nella sua decisione il Pretore ha innanzitutto respinto la tesi della convenuta, secondo cui dal fatto che l’attrice non avesse a suo tempo interposto opposizione al PE si doveva concludere che avesse riconosciuto il debito. A suo giudizio la mancata opposizione a un PE aveva effetti solo di diritto esecutivo, nel senso che permetteva al creditore di chiedere il proseguimento dell’esecuzione giusta l’art. 88 LEF, ma non di diritto materiale.
6.1. In questa sede la convenuta ha contestato che la mancata opposizione al PE avesse effetti solo di diritto esecutivo ma non di diritto materiale, ribadendo che “appare poi evidente come la mancata opposizione al PE in oggetto … potesse essere frutto unicamente della consapevolezza che l’importo fosse dovuto a seguito dei gravi difetti riscontrati nelle forniture dei fiori. In sostanza il debito è stato di fatto riconosciuto integralmente da un legale rappresentante di AO 1,” diversamente sarebbe stata interposta l’opposizione.
6.2. La censura è manifestamente infondata. È in effetti a ragione che il giudice di prime cure ha stabilito che dalla mancata interposizione dell’opposizione al PE non si poteva ancora concludere che il presunto debitore avesse implicitamente riconosciuto il debito. Del resto, se così non fosse, il legislatore non avrebbe previsto, all’art. 85a cpv. 1 LEF, la facoltà per il presunto debitore di inoltrare in tal caso un’azione volta ad accertare l’inesistenza del debito (cfr. Bodmer/Bangert, Basler Kommentar, 2ª ed., n. 1 ad art. 85a LEF; Vock/Aepli-Wirz, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs SchKG, 4ª ed., n. 5 ad art. 85a LEF).
7.1. In questa sede la convenuta ha ritenuto erronea tale conclusione, rilevando che “in realtà essa è figlia di un cambio di corrispondenza tra le parti” e meglio di quello di cui al plico doc. H, che “la stessa controparte dichiara di aver ricevuto la fattura 24 novembre 2014 e che la stessa discende da diverse contestazioni sulle forniture così come risulta dagli atti” e ancora che “trattasi pertanto di documentazione regolarmente inviata a AO 1 dall’appellante concernente lo storno della merce difettosa fornita da quest’ultima ed inspiegabilmente non presa in considerazione dal giudice di prima istanza”.
7.2. La censura, invero non decisiva (e ciò siccome il Pretore non aveva ritenuto che la circostanza fosse di per sé tale da imporre l’accoglimento della petizione), può tutto sommato essere accolta. Il tenore della fattura n. 1257 era in effetti evincibile dal plico di cui al doc. H e del resto l’attrice non aveva mai preteso di non aver in precedenza ricevuto lo scritto di cui al doc. G che pure menzionava il credito di quella fattura (cfr. anzi doc. 3).
8.1. Nel suo appello la convenuta ha innanzitutto dichiarato che “in vero AP 1 fonda la propria tesi relativa al riconoscimento di debito di fr. 16'395.- tramite la documentazione agli atti (tramite il richiamo dell’inc. n. SO.2015.1518), nonché tramite le varie e tempestive contestazioni telefoniche confermate dai comportamenti e rassicurazioni di M__________ e Mo__________”. Ha in seguito affermato che “inspiegabilmente il Pretore non solo non si china sull’obbligo di tenere una condotta improntata alla buona fede che regge i rapporti contrattuali, ma nemmeno evidenzia la falsa dichiarazione rilasciata dal Mo__________ in sede dibattimentale”, laddove quest’ultimo aveva “negato di aver ritirato alcun atto relativo alla esecuzione fatta spiccare da AP 1” quando invece “proprio il citato PE sembrerebbe essere stato notificato nelle mani del Mo__________ dalla Polizia deputata. Situazione che, oltre alle opportune sussunzioni di legge, fa di per sé crollare qualsiasi credibilità del teste”. Ha poi rilevato che “sia Mo__________ sia M__________ erano perfettamente a conoscenza delle contestazioni avvenute tramite messaggi, telefonate, facebook, scritti”, aggiungendo che “diversamente non poteva essere, ritenuto che le contestazioni scritte del 16 rispettivamente 19 settembre 2014 riportavano le firme di ricevuta”. Ed ha infine evidenziato che “il ritiro della merce non era di competenza di AP 1 bensì della ditta fornitrice. Ritiro mai richiesto da AO 1 e di conseguenza non effettuato per decisioni imputabili unicamente a quest’ultima”.
8.2. La censura della convenuta è chiaramente irricevibile per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC). La convenuta non si è in effetti assolutamente confrontata con le argomentazioni rese dal Pretore (secondo cui - come detto - la tempestività della notifica dei difetti non era stata provata né dai documenti versati agli atti [doc. 1-4 inc. n. SO.2015.1518 rich.], non risultando che fossero stati fatti reclami entro 24 ore dal ricevimento della merce contestata, né dalle asserite telefonate intercorse tra __________ M__________ e O__________ , quanto dichiarato da quest’ultima teste essendo stato contraddetto dalla testimonianza di __________ M e dall’interrogatorio di G__________ __________, fermo restando poi che nemmeno risultava che la merce fosse stata restituita) e non ha minimamente spiegato per quali motivi di fatto e di diritto le stesse sarebbero errate e dovrebbero con ciò essere modificate (cfr. DTF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 7 dicembre 2011 4A_659/2011 consid. 4, 27 settembre 2012 4A_252/2012 consid. 9.2.1, 10 marzo 2014 4A_474/2013 consid. 3.1 e 3.2).
8.3. Ma, quand’anche, per mera ipotesi, la censura non fosse stata irricevibile per le ragioni appena esposte, la stessa sarebbe stata comunque destinata all’insuccesso, atteso che le motivazioni addotte in questa sede dalla convenuta, nella misura in cui sono risultate comprensibili, non erano in ogni caso tali da rimettere in discussione la conclusione a cui era giunto il Pretore.
La convenuta ha innanzitutto lamentato che il teste __________ Mo__________ avesse reso una falsa testimonianza laddove, a p. 5 della sua deposizione, aveva “negato di aver ritirato alcun atto relativo alla esecuzione fatta spiccare da AP 1” quando invece “proprio il citato PE sembrerebbe essere stato notificato nelle mani del Mo__________ dalla Polizia deputata”. La censura è irricevibile, per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), in quanto la convenuta non ha indicato da quale risultanza istruttoria risulterebbe quest’ultima circostanza (DTF 138 III 374 consid. 4.3.1, 139 II 7 consid. 7.1). Essa sarebbe stata comunque priva di rilevanza, atteso che il Pretore - come si è visto - non aveva posto quella testimonianza alla base del suo giudizio.
La convenuta ha in seguito preteso di aver comprovato la tempestiva notifica dei difetti “tramite la documentazione agli atti (tramite il richiamo dell’inc. n. SO.2015.1518), nonché tramite le varie e tempestive contestazioni telefoniche confermate dai comportamenti e rassicurazioni di M__________ e Mo__________”: sennonché essa non ha spiegato e dimostrato per quali ragioni a questi presunti documenti, per altro neppure indicati (salvo forse per quanto riguardava gli scritti del 16 e 19 settembre 2014 di cui al doc. 2 inc. n. SO.2015.1518 rich. e di cui si dirà al prossimo considerando), avrebbe dovuto essere riconosciuta una valenza diversa da quella attribuita loro dal Pretore; e nemmeno ha spiegato e dimostrato quali sarebbero state queste presunte contestazioni telefoniche ed i comportamenti e le rassicurazioni fornite da __________ M__________ e da __________ Mo__________ che le avrebbero eventualmente confermate, per quali motivi queste circostanze sarebbero state costitutive di una notifica tempestiva dei difetti, rispettivamente ancora per quali ragioni il Pretore, dopo aver rilevato che il contenuto delle asserite telefonate intercorse tra le parti non aveva potuto essere accertato a seguito della contraddittorietà delle versioni rese dalle persone sentite nel corso dell’istruttoria, avrebbe poi sbagliato a non prenderle in considerazione.
Infine, contrariamente a quanto preteso dalla convenuta, che per altro in violazione del suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC) neppure ha indicato quali fossero le eventuali risultanze istruttorie a sostegno di quella sua tesi, nulla agli atti ha permesso di confermare che “il ritiro della merce non era di competenza di AP 1 bensì della ditta fornitrice. Ritiro mai richiesto da AO 1 e di conseguenza non effettuato per decisioni imputabili unicamente a quest’ultima”.
8.4. Si aggiunga, per completezza di motivazione, che con giudizio di data odierna (inc. n. 12.2017.63), a cui si può senz’altro rinviare per analogia, questa Camera ha respinto nella misura in cui era ricevibile l’identica censura della qui convenuta che, nell’ambito di un’altra causa tra le parti (inc. n. OR.2015.160) e meglio di quella volta ad ottenere il disconoscimento del debito di fr. 34'030.15 oltre interessi e spese di cui al PE n. __________ dell’UE di Lugano, aveva parimenti contestato di non aver provato di aver notificato tempestivamente la difettosità delle forniture in parola. In quella pronuncia, tra le altre cose, era stato rammentato che la sottoscrizione “per presa visione e ricevuta” da parte di __________ M__________ degli scritti del 16 e 19 settembre 2014 (doc. 2 inc. n. SO.2015.1518 rich.) non era tale da migliorare la posizione della qui convenuta, dimostrando unicamente che la controparte era stata a quel momento informata delle contestazioni da lei mosse.
Le spese giudiziarie della procedura di secondo grado, calcolate sulla base del valore litigioso di fr. 16'395.-, seguono la soccombenza (art. 106 CPC).
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
I. L’appello 3 maggio 2017 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
II. Le spese processuali di fr. 1’500.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1’000.- per ripetibili.
III. Notificazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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