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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2018.94
Data decisione, Autorità: 09.10.2018, ICCA
Titolo: Stralcio di un appello dal ruolo per desistenza
Incarto n. 11.2018.94
Lugano, 9 ottobre 2018/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
G. A. Bernasconi, presidente
vicecancelliera:
Giannini
sedente per statuire nella causa SO.2015.5080 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 13 novembre 2015 da
AO 1 (patrocinata dall'avv. dott. PA 2 )
contro
AP 1 (patrocinato dall'avv. PA 1 ),
giudicando sull'appello del 3 settembre 2018 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 17 agosto 2018;
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 17 agosto 2018, emanata a protezione dell'unione coniugale, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha autorizzato AP 1 e AO 1 (entrambi del 1953) a vivere separati e ha assegnato l'abitazione coniugale in uso alla moglie, condannando il marito a versare
a quest'ultima un contributo alimentare di fr. 1385.– mensili dal 1° febbraio 2016 al 31 agosto 2017 e di fr. 1420.– mensili dal 1° agosto 2017 in poi. Le spese processuali di fr. 3000.– sono state poste a carico dei coniugi in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
B. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 3 settembre 2018, chiedendo che il contributo alimentare per la moglie fosse ridotto a fr. 54.75 mensili dal 1° febbraio 2016 in poi, subordinatamente a fr. 1385.– dal 1° febbraio 2016 al 31 ottobre 2017, a fr. 1181.– mensili dal 1° novembre 2017 al 31 maggio 2018 e a fr. 871.– mensili dal 1° giugno 2018 in poi. Invitato il 7 settembre 2018 a depositare entro il 24 settembre successivo fr. 1000.– in garanzia delle spese processuali presumibili, egli ha ottenuto dal presidente della Camera una proroga del termine fino al 9 ottobre 2018. Quello stesso giorno egli ha dichiarato di ritirare l'appello.
Considerando
in diritto: 1. Il ritiro di un appello, ovvero la dichiarazione con cui una parte dichiara di rinunciare unilateralmente alle proprie richieste di giudizio, configura desistenza a norma dell'art. 241 cpv. 1 CPC, indipendentemente dai motivi che possono avere spinto l'interessato a recedere dalla lite. Nelle circostanze descritte il giudice prende atto della dichiarazione di ritiro e stralcia la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC).
Per questi motivi,
decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.
Le spese processuali di fr. 150.– sono poste a carico dell'appellante.
Notificazione:
– avv. ; – avv. dott. .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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