AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2015.186
Data decisione, Autorità: 05.03.2018, TRAM
Titolo: Autorizzazione eccezionale d'acquisto per un'arma da fuoco vietata (fucile con canna silenziata). Annullamento della condizione (a scopo di collezione) posta
Incarto n. 52.2015.186
Lugano 5 marzo 2018
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Matea Pessina
vicecancelliera:
Barbara Maspoli
statuendo sul ricorso 17 aprile 2015 di
RI 1
contro
la risoluzione 18 marzo 2015 (n. 1139) del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la condizione cui è stata vincolata l'autorizzazione eccezionale rilasciatagli il 30 settembre 2014 dal Dipartimento delle istituzioni, Polizia cantonale, Servizio autorizzazioni, per l'acquisto di un'arma da fuoco;
ritenuto, in fatto
A. Il 18 settembre 2014 l'avv. RI 1 ha inoltrato all'allora competente Servizio autorizzazioni della Polizia cantonale una domanda di rilascio di un permesso d'acquisto di armi per un fucile con canna silenziata Brügger & Thomet, modello SPR, calibro .300 whisper.
B. Con decisione 30 settembre 2014 la Polizia cantonale ha rilasciato all'istante - titolare di una patente da collezionista - un'autorizzazione eccezionale d'acquisto per il predetto fucile valida sino al 29 marzo 2015. L'autorizzazione è stata subordinata alla condizione che della stessa venisse fatto uso "a esclusivo scopo di collezione".
Il 3 ottobre seguente, RI 1 ha quindi proceduto all'acquisto dell'arma in questione.
C. Con giudizio 18 marzo 2015 il Consiglio di Stato ha confermato la risoluzione dipartimentale 30 settembre 2014, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.
L'Esecutivo cantonale ha dapprima rilevato come l'autorizzazione eccezionale d'acquisto non potesse più essere rimessa in discussione, il ricorrente avendo precisato a più riprese di contestare unicamente l'onere di cui la stessa era gravata. Quest'ultimo sarebbe del resto conforme alla normativa cantonale che permette di concedere eccezioni al divieto di acquisto e di possesso di determinati tipi di armi soltanto "a scopo di collezione".
D. Contro la predetta pronunzia governativa, il soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone implicitamente l'annullamento. Premessa la validità dell'autorizzazione in quanto tale, egli postula, in via principale, che l'onere di cui è gravata sia dichiarato nullo o annullato, in via subordinata, che allo scopo di collezione in esso menzionato venga aggiunto anche quello sportivo e, in via ancor più subordinata, che esso sia riformulato in modo tale da permettergli il trasporto e l'utilizzo dell'arma in luoghi dove il tiro con la stessa è permesso.
Il ricorrente sostiene anzitutto che la Corte debba verificare d'ufficio se l'acquisto del fucile in questione, dotato di una canna integralmente silenziata, dipendesse effettivamente dal rilascio di un'autorizzazione eccezionale, osservando che in caso contrario la decisione della Polizia cantonale sarebbe nulla. Ad ogni modo rileva che la legislazione federale non vieta di sparare con armi silenziate acquistate legalmente e ritiene che neppure i Cantoni
possano imporre un tale divieto. La restrittiva prassi ticinese provocherebbe peraltro un'ingiustificata disparità di trattamento tra i collezionisti e gli altri possessori di armi. Legittimato al suo acquisto e possesso mediante l'autorizzazione eccezionale rilasciata a suo favore, l'insorgente pretende di potere anche utilizzare l'arma per il tiro sportivo, attività che rientrerebbe tra i motivi rispettabili da cui la normativa federale fa dipendere la concessione delle autorizzazioni eccezionali. La disposizione cantonale che consente di subordinare siffatti permessi a condizioni o oneri speciali sarebbe incompatibile con la legge federale (che non prevede una tale possibilità) e contravverrebbe in ogni caso all'obiettivo di armonizzazione della prassi cui essa mira. Il ricorrente ritiene infine che il controverso onere costituisca un'illecita restrizione della sua libertà personale e della garanzia della proprietà.
E. All'accoglimento del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato che la Polizia cantonale, con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.
F. Con scritto 28 dicembre 2016 il ricorrente ha ribadito le proprie tesi, a sostegno delle quali ha versato agli atti alcuni documenti. La Polizia cantonale ha preso posizione in merito con osservazioni 16 gennaio 2017.
Successivamente, per ulteriormente corroborare la sua posizione, con lettera 27 settembre 2017 l'insorgente ha prodotto un articolo apparso su una rivista specialistica.
Considerato, in diritto
bre 2013 (LPAmm; RL 3.3.1.1) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 65 cpv. 1 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, integrati dalla documentazione prodotta dall'insorgente in corso di procedura (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
2.2. Giusta l'art. 5 cpv. 1 LArm è vietato l'acquisto di: (a) armi da fuoco per il tiro a raffica e armi da fuoco per il tiro a raffica modificate in armi da fuoco semiautomatiche, nonché loro parti essenziali o costruite appositamente; (b) ordigni militari per il lancio di munizioni, proiettili o missili con effetto dirompente e loro parti essenziali; (c) coltelli e pugnali secondo l'art. 4 cpv. 1 lett. c; (d) dispositivi contundenti e da lancio secondo l'art. 4 cpv. 1 lett. d, ad eccezione dei bastoni da combattimento; (e) dispositivi che producono un elettrochoc secondo l'art. 4 cpv. 1 lett. e; (f) armi che simulano oggetti d'uso corrente, nonché loro parti essenziali e (g) accessori di armi. Tra questi ultimi si annoverano anche i silenziatori (art. 4 cpv. 2 lett. a LArm).
2.3. Secondo l'art. 5 cpv. 4 LArm, i Cantoni possono prevedere eccezioni al predetto divieto d'acquisto. Allo scopo di armonizzare le prassi cantonali, nell'ambito della revisione della LArm entrata in vigore il 12 dicembre 2008, il legislatore federale ha adottato l'art. 28b, che definisce i presupposti indispensabili per la concessione delle autorizzazioni cantonali eccezionali (cfr. Messaggio dell'11 gennaio 2006 concernente la modifica della legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni, FF 2006 2561). Secondo tale norma, queste ultime possono essere rilasciate soltanto se (a) vi sono motivi rispettabili (segnatamente esigenze professionali, l'utilizzo per scopi industriali, la compensazione di menomazioni fisiche e il collezionismo), (b) non vi sono motivi di impedimento ai sensi dell'art. 8 cpv. 2 e (c) le condizioni specifiche previste dalla legge sono adempiute. L'ordinanza precisa che le autorizzazioni cantonali eccezionali possono essere rilasciate soltanto in singoli casi motivati per iscritto, per una determinata persona e di norma per una sola arma, una sola parte essenziale di arma, una sola parte appositamente costruita ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 lett. a LArm o un solo accessorio di un determinato tipo di arma; esse devono essere limitate nel tempo e possono essere vincolate a oneri (art. 71 cpv. 1 OArm). Il capoverso 2 della medesima norma dispone che i Cantoni rilasciano autorizzazioni eccezionali in particolare per le armi da sport utilizzate da membri di scuole o società sportive e i coltelli vietati utilizzati da invalidi o determinate categorie professionali.
2.4. Il Cantone Ticino si è avvalso della facoltà concessagli dal diritto federale solo nell'ambito del collezionismo (cfr. Messaggio n. 6103 del 19 agosto 2008 concernente la revisione totale della LCLArm, pag. 2). Tant'è che, giusta l'art. 3 LCLArm, necessita della patente cantonale, in particolare, la persona che, a scopo di collezione, intende acquistare (a) armi da fuoco nonché loro parti essenziali o costruite appositamente ex art. 5 cpv. 1 lett. a LArm, (b) coltelli e pugnali ex art. 4 cpv. 1 lett. c LArm e (c) dispositivi concepiti per ferire le persone ex art. 4 cpv. 1 lett. d e 5 cpv. 1 lett. d LArm. La lista contenuta nell'art. 3 LCLArm non ha carattere esaustivo (cfr. Messaggio citato, il quale, nel commento all'articolo in questione, precisa che "se le circostanze lo giustificano, può essere rilasciata un'autorizzazione eccezionale anche
per l'acquisto di altre armi ai sensi dell'art. 5 LArm; questi ulteriori casi dovrebbero comunque essere assai rari"). Il rilascio delle patenti o delle autorizzazioni può essere subordinato a condizioni o oneri speciali (art. 5 cpv. 1 LCLArm). La validità temporale è limitata a cinque anni per la patente di collezionista e a sei mesi (prorogabili di tre mesi al massimo) per le autorizzazioni eccezionali d'acquisto (art. 6 LCLArm).
2.5. L'autorità competente per l'applicazione in Ticino delle normative federali e cantonali sulle armi è il Dipartimento delle istituzioni, tramite la Polizia cantonale (art. 1 cpv. 1 regolamento della legge cantonale di applicazione della LArm del 23 giugno 2009; RLCLArm; RL 11.1.2.4.1).
3.2. Pur sollevando alcuni dubbi in merito, il ricorrente ha precisato davanti all'Esecutivo cantonale di non contestare la validità dell'autorizzazione eccezionale in quanto tale, bensì unicamente la legittimità dell'onere cui la stessa è subordinata. Come correttamente rilevato già dalla precedente istanza, la suddetta autorizzazione è dunque passata in giudicato.
In questa sede l'insorgente parrebbe tuttavia pretendere che la stessa sia affetta da nullità assoluta, adducendo che il fucile in questione non è da annoverare tra le armi vietate giusta l'art. 5 cpv. 1 LArm, di modo che il suo acquisto sottostarebbe a semplice permesso ex art. 8 LArm e non ad autorizzazione eccezionale ex art. 5 cpv. 4 LArm (cfr. ricorso, pag. 2 e 4). Poiché la nullità di una decisione può essere fatta valere in ogni tempo (e dev'essere rilevata d'ufficio dall'autorità; cfr. Ulrich Häfelin/Georg
Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7. ed., Zurigo/San Gallo 2016, § 15, n. 1096, pag. 240 e riferimenti), il passaggio in giudicato dell'autorizzazione non osta in concreto all'esame della censura. Ci si potrebbe tuttavia chiedere in quale misura il ricorrente intenda effettivamente contestare la legittimità dell'autorizzazione eccezionale, ritenuto che nel petitum del ricorso (punto n. 1.1) chiede preliminarmente al Tribunale di accertarne la validità. Ad ogni modo - e a prescindere dalla questione di sapere se la sanzione di un eventuale errore nella scelta della procedura autorizzativa debba essere la nullità (ciò di cui non si può che dubitare visto il carattere eccezionale di tale istituto, DTF 139 II 243 consid. 11.2; cfr. Häfelin/Müller/ Uhlmann, op. cit., § 15, n. 1087, pag. 238)
3.3. Autorizzazione eccezionale d'acquisto che, come visto, l'insorgente ha in effetti ottenuto, dal momento che, essendo titolare
di una patente di collezionista, adempiva i requisiti personali posti dall'art. 3 LCLArm. Pur non figurando quelle silenziate nella lista delle armi che il titolare di una patente di collezionista può acquistare sulla scorta di un permesso eccezionale, nel caso in esame la Polizia cantonale, facendo uso del margine di apprezzamento di cui gode a fronte del carattere non esaustivo dell'elenco contenuto nell'art. 3 LCLArm, ha comunque ritenuto di poter rilasciare la suddetta autorizzazione per il fucile con canna silenziata Brügger & Thomet, modello SPR, calibro .300 whisper.
Alla luce di quanto esposto in seguito (cfr. infra, consid. 4), il quesito di sapere se la norma cantonale - che, quale unico motivo rispettabile per fondare simili permessi eccezionali, contempla il collezionismo - sia conforme al diritto superiore (art. 28b LArm e 71 OArm) può qui rimanere indeciso.
Giusta il citato disposto, è infatti vietato sparare con (a) armi da fuoco per il tiro a raffica, (b) dispositivi di lancio secondo l'art. 5 cpv. 1 lett. b e lanciagranate secondo l'art. 4 cpv. 2 lett. c e (c) armi da fuoco in luoghi accessibili al pubblico al di fuori degli impianti di tiro autorizzati (recte: di manifestazioni di tiro autorizzate; cfr. versione tedesca e francese della norma) o al di fuori di piazze di tiro; rimane consentito il tiro in luoghi - securizzati (cfr. nuovamente versione tedesca e francese del disposto) - non accessibili al pubblico e il tiro venatorio.
Il fucile acquistato da RI 1 sulla scorta della citata autorizzazione eccezionale non ricade né sotto la lett. a, né sotto la lett. b dell'art. 5 cpv. 3 LArm. Si tratta di un'arma da fuoco, che l'art. 5 cpv. 3 lett. c LArm vieta di utilizzare unicamente in specifiche circostanze (cfr., tuttavia, art. 14 OArm che, a determinate condizioni, prevede delle eccezioni a tale divieto). Con queste riserve, l'insorgente è dunque legittimato a sparare con il suo fucile. Gli è in particolare consentito, in base al diritto federale, di
impiegare l'arma in questione in occasione di manifestazioni di tiro autorizzate o nelle piazze di tiro (a patto, ovviamente, che queste ultime siano adeguatamente omologate).
4.2. L'art. 5 cpv. 3 LArm disciplina il tiro con armi da fuoco in modo esaustivo (cfr. Messaggio dell'11 gennaio 2006 citato, FF 2006 2549). Ne discende che, se il suo impiego non è espressamente vietato dal citato disposto, qualsiasi arma da fuoco può essere utilizzata per il tiro. Previsti unicamente a livello di ordinanza di applicazione (art. 71 cpv. 1 OArm) rispettivamente di legge cantonale (art. 5 cpv. 1 LCLArm), eventuali oneri o condizioni inseriti in un'autorizzazione eccezionale d'acquisto non possono dunque proibire l'uso di un'arma da fuoco ammesso dalla legge federale. L'OArm - di rango inferiore rispetto alla legge federale - non può infatti introdurre restrizioni non previste dalla LArm, né può delegare ai Cantoni la facoltà di farlo. Ne consegue che le condizioni o gli oneri speciali previsti dall'art. 5 cpv. 1 LCLArm possono riferirsi soltanto alle modalità di impiego dell'arma, ma non possono inibirne l'uso in quanto tale. Tale interpretazione è peraltro conforme allo scopo dichiarato della revisione della LArm, che è quello di armonizzare l'applicazione della legge, segnatamente per quanto concerne il rilascio delle autorizzazioni eccezionali (cfr. Messaggio dell'11 gennaio 2006 citato, FF 2006 2561). Nella misura in cui vieta di sparare con l'arma in questione, la condizione "a esclusivo scopo di collezione", cui la Polizia cantonale ha subordinato l'autorizzazione eccezionale rilasciata a favore dell'insorgente, va pertanto annullata.
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza, la condizione cui è stata vincolata l'autorizzazione eccezionale d'acquisto (n. 93/2014) rilasciata dal Dipartimento delle istituzioni, Polizia cantonale, Servizio autorizzazioni, è annullata.
Non si prelevano né tasse né spese di giustizia. Al ricorrente va restituito l'importo di fr. 1'500.- versato a titolo di anticipo delle presunte spese processuali.
Non si assegnano ripetibili.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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