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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1998.235
Data decisione, Autorità: 04.11.1998, IICCA
Incarto n. 12.98.00235
Lugano 4 novembre 1998/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa a procedura sommaria per lo sfratto dei conduttori -inc. no. DI.98.00126 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord- promossa con istanza 3 agosto 1998 da
(rappr. da __________)
contro
che il Pretore, con decreto 15 ottobre 1998, ha accolto ordinando ai convenuti di mettere a libera disposizione dell’istante l’appartamento no. __________ di 4 1/2 locali al III piano, nello stabile sito in __________ a __________;
Ed ora sull’appello inoltrato il 30 ottobre 1998 dai convenuti;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
considerato
in fatto ed in diritto
che con la decisione qui impugnata il Pretore ha decretato lo sfratto dei convenuti dall’appartamento no. __________ di 4 1/2 locali al III piano sito nello stabile in __________ a __________;
che con l’atto ricorsuale i convenuti rimproverano in sostanza all’amministrazione dello stabile di aver a suo tempo tenuto nei loro confronti un atteggiamento scorretto e chiedono in definitiva di poter rimanere nell’appartamento almeno fino al 15/16 novembre, data per la quale essi hanno dichiarato di aver trovato un’altra sistemazione;
che giusta l’art. 506 CPC nei casi di cessata locazione o affitto, per qualsiasi motivo, o di comodato, non avvenendo la riconsegna della cosa locata, affittata o data in comodato, il locatore può domandare direttamente lo sfratto al Pretore con istanza motivata;
che a prescindere dalle gravi carenze formali dell’atto di appello -che a più riprese viola le disposizioni dell’art. 309 cpv. 2 CPC e che già per questo motivo sarebbe nullo (cpv. 5)- è evidente che i motivi addotti dagli appellanti non possono in alcun modo comportare la riforma del primo giudizio;
che, innanzitutto, i numerosi -e spesso confusi- rimproveri mossi nei confronti dell’amministrazione dello stabile con particolare riferimento al periodo in cui il contratto di locazione era in essere non appaiono per nulla rilevanti per l’esito di questa causa, essendo per lo più fini a sé stessi e in ogni caso non censurando l’avverarsi dei presupposti per la concessione dello sfratto, tanto è vero che dagli stessi non si possono assolutamente dedurre le circostanze per cui la pronuncia dello sfratto non sarebbe giustificata;
che nemmeno la richiesta di poter rimanere nell’appartamento almeno fino al 15/16 novembre può essere accolta, il differimento dello sfratto, implicitamente postulato con tale argomentazione, non essendo un istituto previsto dalla nostra legislazione (Cocchi/Trezzini, CPC, N. 4 ad art. 506; IICCA 22 febbraio 1994 in re F./P., 7 aprile 1994 in re H./S., 14 febbraio 1995 in re O./A. SA, 27 giugno 1995 in re R. e F./M., 23 agosto 1995 in re A./P., 24 ottobre 1995 in re R./P., 5 agosto 1996 in re B./S. SA, 14 ottobre 1996 in re G. SA/ D., 26 giugno 1997 in re R./P.);
che in effetti con lo sfratto l'autorità giudicante deve accordare all'inquilino il termine strettamente indispensabile sul piano umanitario e pratico per trovarsi una nuova sistemazione, mentre eccezionalmente l'autorità di esecuzione dello sfratto può concedere un termine di moratoria, di breve durata, a condizione però che vi siano delle ragioni elementari di umanità (malattia grave o decesso dell'inquilino o di un membro della famiglia, età avanzata o situazione economica modesta; Droit du bail, n. 3/1991 n. 29; IICCA 14 ottobre 1996 in re G. SA/D., 26 giugno 1997 in re R./P.);
che, nel caso concreto, i convenuti hanno tuttavia già beneficiato di termini sufficienti per la ricerca di un nuovo appartamento e per abbandonare i locali (la disdetta essendo datata 13 luglio 1998, con effetto dal 31 luglio 1998) sicuramente superiori a quelli intesi come di breve durata dalla giurisprudenza;
che l’appello deve così essere respinto già in occasione dell’esame preliminare dell’art. 313bis CPC, di modo che, per evidenti motivi di economia processuale, non torna conto intimare il gravame alla controparte per le osservazioni, stante la chiara situazione giuridica e la necessità di dar corso, con celerità, alla procedura di sfratto (IICCA 19 settembre 1994 in re F.F. SA/I., 26 settembre 1994 in re B./S., 23 agosto 1995 in re A./P., 5 agosto 1996 in re B./S. SA, 26 giugno 1997 in re R./P., 6 agosto 1997 in re A./Z., 29 maggio 1998 in re S./M. e lc.);
che la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC);
per i quali motivi
visti gli art. 148, 309, 313bis e 506 CPC
pronuncia 1. L’appello 30 ottobre 1998 di __________ e __________ è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 80.- e le spese di fr. 20.-, da anticipare dagli appellanti in solido, restano a loro carico.
Intimazione a: - __________
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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