AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1998.233
Data decisione, Autorità: 22.03.1999, IICCA
Incarto n. 12.98.00233
Lugano 22 marzo 1999/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.94.647 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 11 maggio 1992 da
avv.
contro
avv.
con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di almeno fr. 55’471.50 oltre interessi in conseguenza del contratto di lavoro, domanda ridotta a fr. 50’425.-- oltre interessi in corso di causa;
Domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione e che in via riconvenzionale ha chiesto la condanna dell’attore al pagamento di almeno fr. 100’000.-- oltre interessi;
Il Pretore con sentenza 6 ottobre 1998 ha accolto la petizione per fr. 25’900.-- oltre interessi e respinto la riconvenzionale;
Appellante la convenuta, che con atto di appello del 28 ottobre 1998 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione e ammettere la riconvenzionale per fr. 71’299.50 oltre interessi;
Mentre l’attore con osservazioni e appello adesivo del 16 dicembre 1998 postula la reiezione del gravame avversario e l’accoglimento della sua impugnativa, in cui postula l’aumento a fr. 25’200.-- dell’indennità per il licenziamento in tronco ingiustificato;
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto:
A. L’attore afferma di essere stato assunto dalla convenuta il 21 gennaio 1991 quale gerente dell’esercizio pubblico “__________ ” di __________ contro uno stipendio mensile di fr. 6’300.-- oltre alla tredicesima mensilità.
Con scritto 21 gennaio 1992, da lui ricevuto solo il 3 febbraio 1992 al rientro da un periodo di ferie, la convenuta lo avrebbe licenziato per il termine del 30 aprile, esentandolo inoltre dalla prestazione lavorativa durante il periodo di disdetta, mentre il 21 febbraio 1992 la datrice lo avrebbe licenziato in tronco addebitandogli non precisati ammanchi.
Non essendo dato un motivo di licenziamento in tronco, e dovendosi invece ammettere che il contratto sarebbe venuto meno solo il 31 maggio 1992, all’attore sarebbero dovuti il salario fino a quel momento per fr. 25’200.--, fr. 2’625.-- di quota parte della tredicesima mensilità, fr. 2’446.50 per ferie non godute, fr. 25’200.-- di indennità ex art. 337c cpv. 3 CO oltre alla retribuzione del lavoro straordinario prestato, non ancora quantificabile.
B. Con risposta 6 luglio 1992 la convenuta si è opposta alla petizione.
Un controllo eseguito sui consumi avrebbe evidenziato un ammanco di oltre 60’000 caffè, motivo per cui l’attore sarebbe stato immediatamente licenziato in tronco. Vi sarebbe comunque stata tutta una serie di ulteriori mancanze, emerse solo in seguito, che giustificherebbero la sanzione adottata.
Posto che l’attore avrebbe ricevuto la prima disdetta ancora nel corso del mese di gennaio del 1992, la sua pretesa sarebbe comunque contestata nell’ammontare e risulterebbe in massima parte infondata, stante il licenziamento con effetto immediato e le attività da lui svolte per terzi durante il periodo di disdetta. Avendo egli, o terzi che era contrattualmente tenuto a sorvegliare, sottratto almeno fr. 100’000.-- mediante la mancata registrazione delle consumazioni e il conseguente mancato riversamento dell’incasso, sarebbe l’attore ad essere debitore della convenuta di almeno fr. 100’000.--, somma richiesta in via riconvenzionale.
C. L’attore si è opposto alla riconvenzionale contestando qualsivoglia inadempienza da parte sua, ed in particolare gli asseriti ammanchi, ritenuti sulla base di un teorico e contestato calcolo, secondo cui sarebbe possibile ricavare 145 tazzine con un kg di caffè.
Le parti hanno in seguito sostanzialmente confermato le rispettive tesi e domande, contestando nel contempo quelle della parte avversaria.
D. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, riassunta la fattispecie, ha negato l’esistenza di un motivo grave a sostegno del pronunciato licenziamento in tronco, dal che il diritto per l’attore a fr. 13’800.-- di salari per il periodo di disdetta, dopo deduzione di quanto guadagnato presso terzi, fr. 2’100.-- di quota parte della tredicesima e di fr. 10’000.-- di indennità ex art. 337c cpv. 3 CO, il tutto per fr. 25’900.--.
Del tutto infondata sarebbe per contro la riconvenzionale, non essendovi alcuna prova concreta dell’avvenuta vendita, senza trasmissione alla convenuta del relativo incasso, degli asseriti 60’000 caffè.
E. Con l’appello la convenuta sostiene in via principale l’irricevibilità della petizione per la mancata indicazione dell’importo reclamato nella domanda di causa, e solleva a titolo preliminare anche il problema delle conseguenze della mancata presentazione della duplica riconvenzionale e della carenza di motivazione del giudizio impugnato.
Per il resto, il Pretore avrebbe a torto negato le asserite appropriazioni indebite sul consumo di caffè, potendo i dati sul consumo essere interpretati unicamente nel senso dell’appropriazione indebita da parte del gerente. Su questo punto sarebbero state disattese le chiare risultanze della perizia giudiziaria, secondo cui in base ai consumi vi sarebbe una differenza di almeno 34’481 caffè. Stante l’esistenza di gravi motivi a sostegno della disdetta immediata, si imporrebbe un corretto calcolo della pretesa riconvenzionale, concludente per un credito della convenuta di fr. 71’299.50. Di altre eventuali censure dell’appellante principale si dirà comunque nei successivi considerandi di diritto.
Con l’appello adesivo l’attore chiede invece la riforma del pronunciato pretorile nel senso dell’aumento da fr. 10’000.-- a fr. 25’900.-- dell’indennità per l’immotivato licenziamento in tronco.
F. Anche delle osservazioni delle parti ai gravami avversari -dei quali è chiesta la reiezione con protesta di spese e ripetibili- si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
1.1 Del tutto pretestuosa è in primo luogo la tesi dell’irricevibilità della petizione per la mancata indicazione nel petitum dell’importo dedotto in causa. Atteso che siffatto modo di procedere non è a priori inammissibile, la carenza della petizione per essere censurabile dovrebbe avere pregiudicato alla parte convenuta la facoltà di difendersi compiutamente dalle argomentazioni avversarie, così da costituire una violazione del suo diritto di essere sentita. Che ciò sia in concreto avvenuto, non è preteso neppure dalla convenuta, che del resto nei propri allegati introduttivi non ha speso una parola sull’argomento. Inoltre una tale violazione è in concreto esclusa dal fatto che l’attore ha indicato chiaramente gli importi delle proprie posizioni di danno, con l’unica eccezione di quella per le asserite ore di lavoro straordinario (petizione, pag. 6 e 7), pretesa che il Pretore ha oltretutto respinto, sicché è più che certo che la convenuta non ha per questo motivo subito pregiudizio alcuno.
1.2 La convenuta lamenta poi la mancata presentazione della duplica riconvenzionale, asserendo che “tale rinuncia ha sicuramente effetto sull’accertamento dei fatti” (punto 4, pag. 6), nel senso che andrebbero considerati ammessi i fatti di cui alla replica riconvenzionale (punto 7, pag. 7). Si tratta di una conclusione che non può essere seguita: la succinta replica riconvenzionale, limitata alle sole pag. 8 e 9 dell’allegato, non ha apportato novità particolari dal profilo dell’adduzione dei fatti o del diritto, e si è invece esaurita in una ripetizione delle precedenti argomentazioni, già contestate nella risposta riconvenzionale (che a sua volta era assai meglio articolata e completa della stringata domanda riconvenzionale), oppure nell’invocazione e nel rinvio alla fase istruttoria per la prova delle contestate affermazioni della datrice di lavoro, motivo per cui la convenuta non poteva trarre alcun beneficio dalla mancata presentazione di un a quel punto pressoché pleonastico allegato di duplica riconvenzionale, ritenuto che comunque l’ammissione dedotta dal silenzio dell’attore varrebbe solo in assenza di contrari elementi risultanti dagli atti (art. 170 cpv. 2 CPC), il che è quanto avviene nella specie.
1.3 Infondata è anche la censura della pretesa carenza di motivazione del giudizio impugnato, essendo del tutto manifesto che la sentenza in questione, che consta di ben 11 pagine, soddisfa ampiamente i requisiti minimi di motivazione imposti dall’art. 4 Cost (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 285, n. 2, 10 e 13), prova ne è il fatto che la convenuta non ha lamentato alcuna difficoltà nell’allestimento del proprio gravame (Cocchi/Trezzini, opera citata, ad art. 285, n. 12), mentre eventuali eccezioni non esaminate dal Pretore possono essere evase in questa sede in conseguenza dell’effetto devolutivo del gravame (II CCA 30 marzo 1998 in re S./S. e llcc., 18 marzo 1996 in re T./M. e B.), senza che vi sia perciò pregiudizio per la ricorrente.
Ciò premesso, la convenuta ribadisce l’esistenza di gravi motivi giustificanti il licenziamento in tronco da lei pronunciato, la prova della cui sussistenza, contrariamente all’opinione espressa nel gravame, andava fornita dalla datrice di lavoro in quanto parte che ha rescisso il contratto (Rehbinder, Berner Kommentar, n. 2 ad art. 337 CO).
Anche in questa sede la convenuta adduce in specie i problemi legati al consumo di caffè nell’esercizio pubblico per giustificare il licenziamento in tronco.
3.1 Essa, più in particolare, ha sostenuto che vi sarebbe stato “un colossale ammanco” (risposta, pag. 5) di “almeno 60’000 caffè, ovvero 200 tazzine al giorno pari ad oltre fr. 100’000.--” (risposta, pag. 6), e questo per il motivo che sarebbero state ottenute solo circa 95 tazze di caffè con un chilo di prodotto, mentre se ne dovrebbero ottenere 145, risultato che sarebbe stato conseguito dalla nuova gerenza nello spazio di un solo mese (risposta, pag. 10, 11, 12, 13) e che corrisponderebbe alla comune esperienza del settore di attività (replica riconvenzionale, pag. 8) e sarebbe comunque deducibile dal consumo di zucchero. Dal che, sempre secondo la convenuta, il convincimento che vi sarebbe stata la generalizzata abitudine, ascrivibile al gerente, di non registrare le consumazioni di caffè e di intascarne il provento a scapito della convenuta (cfr. anche l’appello, in particolare le pag. 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14).
Come già ritenuto dal Pretore, siffatta impostazione della questione non risulta suffragata dagli atti.
3.2 Il percorso del caffè in un esercizio pubblico inizia, solitamente, con la consegna da parte del fornitore del prodotto grezzo in confezioni sigillate.
Esso viene poi macinato sul posto e dalla polvere, prelevata con i dosatori in dotazione alle macchine da caffè, si prepara il prodotto finale nelle sue varie forme. Nella misura in cui esso viene servito alla clientela, vi è un riscontro nella contabilità dell’esercizio pubblico qualora la vendita sia stata riportata nel registratore di cassa e il prezzo incassato.
3.3 E’ chiaro che se in astratto si prende un chilo di caffè, si procede alla sua macinatura, e al conteggio del macinato utilizzando come unità di misura il dosatore della macchina da caffè, otterremo il quantitativo teorico di tazze di caffè che si possono preparare con il chilo di caffè, laddove le variabili sono costituite dalla minore o maggiore finezza della macina, dalla capacità del dosatore, e verosimilmente anche dal tipo di manipolazione eseguito da chi prepara il caffè.
Il perito, senza chinarsi sulla situazione concreta dell’esercizio in questione ma solo sulla base di dati scaturenti dalla sua esperienza professionale, indica in 132 il numero di tazze di caffè da conseguire con un chilo, ammettendo uno scarto “tecnico” del 5% (pari a 7 tazze) per “perdita durante manipolazione” nelle quali -per rispondere alle infondate obiezioni della convenuta- possono ancora essere ad esempio computati anche gli errori del personale nell’esecuzione delle ordinazioni che comportano la perdita delle stesse.
3.4 Partendo da questa sola indicazione teorica, la convenuta, prevalendosi dell’unico dato di fatto costituito dall’entità dei suoi acquisti di caffè, salta direttamente all’altro capo del predetto percorso del caffè, affermando quale unica conclusione possibile quella per cui vi sarebbe stata un’ingentissima appropriazione indebita, addirittura nell’ordine di 60’000 tazze di caffè in un anno, deduzione che non è ammissibile -non potendosi escludere altri fattori e altre possibilità- e che è sconfessata da precise risultanze istruttorie.
Si ponga ad esempio il caso -di principio verosimile quanto le asserite mancate registrazioni dei caffè serviti ai clienti- che qualcuno del personale di tanto in tanto si sia portato a casa un chilo di caffè, sottrazione che non si saprebbe imputare al gerente -non tenuto a controllare a vista le confezioni di caffè- ma che secondo le tesi della convenuta comporterebbe un preteso danno di 145 tazze di caffè, cioè più di fr. 200.--, mentre il pregiudizio sarebbe in questa ipotesi pari al solo prezzo di acquisto del caffè, ovvero circa fr. 15.--.
Una seconda incognita, oggetto di viva discussione durante la causa, è costituita dal consumo di caffè da parte del personale del locale, e si rileva, senza necessità di determinarsi sulla questione, che questo fattore può avere inciso tra un minimo di 6’000 caffè annui secondo la convenuta, che riconosce al personale 20 caffè al giorno (duplica, pag. 7), e un massimo di circa 25’000 caffè all’anno secondo l’attore, che attribuisce ai dipendenti un consumo medio pro capite, francamente poco credibile, di 5-10 caffè quotidiani (replica pag. 11).
3.5 I motivi della reiezione del sillogismo della convenuta, per cui alla minore resa del chilo di caffè (90/92 tazze al chilo invece di 145) corrisponderebbe una proporzionale appropriazione indebita degli incassi da parte del gerente (oppure la sua responsabilità per le appropriazioni di terzi) sono però altri.
3.5.1 La convenuta afferma che non appena partito l’attore, e meglio già dal gennaio del 1992, la “produttività” del chilo di caffè si sarebbe subito normalizzata (appello, punto 13, pag. 13 e 14),
Ora, se così fosse, e se nel contempo sussistesse il sillogismo da lei affermato tra la resa al chilo e le pretese appropriazioni indebite, si sarebbe dovuto evidenziare nella contabilità un immediato e più che sostanzioso aumento -nell’ordine dei 5’000 caffè al mese, per stare alle cifre della convenuta medesima che denuncia 60’000 caffè sottratti in un anno- del numero dei caffè fatturati, circostanza che non si è però verificata.
Un semplice esame degli allegati alla perizia concernenti le vendite giornaliere di prodotti di caffè registrate nel periodo febbraio 1991-marzo 1992 rivela che la situazione non si è modificata in maniera significativa dopo la partenza dell’attore: nel febbraio del 1992 (ad attore assente) si sono venduti 11’487 prodotti, contro 11’601 nel febbraio del 1991; nel mese di marzo 1992 le vendite sono scese a 11’280 quando nel marzo del 1991 erano state 12’511, ossia circa 1’200 in più.
In simili circostanze la convenuta potrà avere dimostrato di avere risparmiato qualche chilo di caffè dopo la partenza dell’attore, ma dell’asserita macroscopica appropriazione indebita non vi è neppure l’ombra.
3.5.2 La medesima soluzione si evince del resto anche dal contenuto delle deposizioni testimoniali.
Se infatti, come afferma la convenuta, vi fosse stata la mancata registrazione nel corso di un anno di 60’000 caffè (o in subordine di almeno 34’481 caffè, appello, pag. 13), si tratterebbe di una malversazione di enormi proporzioni, pari a circa il 50% dei prodotti venduti (ca. 121’000 nel periodo febbraio 1991-gennaio 1992 secondo le tabelle allegate alla perizia), in cui pertanto 1 caffè ogni 3 venduti (ogni 4 secondo la tesi subordinata) non sarebbe stato contabilizzato.
In tal caso la macroscopica attività illecita non sarebbe però sfuggita al personale dell’azienda e alla clientela abituale dell’esercizio, mentre l’esame delle numerose deposizioni testimoniali ha recisamente smentito una simile eventualità, o ha al massimo rivelato solo sporadici episodi (teste __________) non necessariamente ascrivibili al dolo del gerente.
3.6 La soluzione contraria non si giustifica neppure sulla base dei dati sul consumo di bustine di zucchero, che a mente della convenuta collimerebbe con l’asserita maggiore vendita di caffè.
Lo zucchero viene infatti utilizzato in tutta una serie di altri prodotti (tè ed infusioni varie, cioccolate calde, spremute d’arancio, macedonie di frutta, ecc.) sui cui consumi non vi sono in atti delle risultanze attendibili, con la conseguenza che deve essere del tutto negata la validità del tentativo di misurare le vendite di caffè sulla base del consumo di zucchero.
Si tratta -a prescindere da ogni altra considerazione, ed in particolare quelle relative all’ammissibilità dell’adduzione di motivi non indicati nella disdetta- di circostanze non sufficientemente comprovate.
4.1 Il consumo dei pani da pizza è stato giustificato dal fatto che le pizze venivano cucinate dall’attore all’ora dell’aperitivo per essere tagliate a fette e servite ai clienti.
In assenza di prove più precise circa il numero di pani da pizza che non sarebbe stato contabilizzato, ma stanti l’indicazione testimoniale della presenza di 25-30 persone all’ora dell’aperitivo (testi __________ e __________) e soprattutto la mancanza di riscontri probatori del fatto che le pizze sarebbero state servite per cena a clienti paganti senza che ne venisse riversato il prezzo in cassa, non può ritenersi dimostrata, o anche solo resa verosimile, l’asserita appropriazione indebita legata a questa circostanza.
4.2 Analoghe argomentazioni valgono per le cene tra amici, il cui provento sarebbe stato trattenuto __________: la convenuta ammette esplicitamente l’inesistenza di riscontri peritali sul tema (appello, pag. 16), così che non è dato di sapere con certezza il numero delle stesse, o quello dei partecipanti, mentre le deposizioni di chi vi ha partecipato o assistito (testi __________ e __________) sono univoche nell’affermare che le consumazioni venivano registrate, mentre il cibo -per stessa ammissione della convenuta- non proveniva dal ristorante, ma era messo a disposizione dal gerente.
4.3 La convenuta tenta di sostenere che non vi sarebbe stata necessità di una prova peritale su questi temi.
A torto, non essendo, contrariamente alla sua opinione, compito del giudice adito quello di chinarsi su di una copiosa e complessa documentazione di natura contabile per verificare l’esattezza delle affermazioni della parte gravata dell’onere della prova (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 90, n. 10)
L’incongruenza del comportamento della convenuta è del resto manifesto, visto che se valesse per vera la sua tesi non si comprenderebbe il motivo per cui essa ha chiesto la perizia non al solo scopo di stabilire quanti caffè si possono fare con un chilo, ma anche a quello di contabilizzare le consumazioni registrate, compito che avrebbe a mente sua potuto lasciare al Pretore.
Se ne deve concludere, come rettamente ritenuto dal Pretore, per l’inesistenza di motivi giustificanti il licenziamento in tronco dell’attore, il che comporta l’accollo alla convenuta delle spese di perizia, resasi necessaria proprio per il tentativo di accertare l’esistenza dei motivi gravi (esplicito: appello, pag. 17) e di dimostrare il fondamento della riconvenzionale.
5.1 La quota parte della tredicesima mensilità ammonterebbe a soli fr. 910.-- (appello, pag. 17), e questo perché la stessa sarebbe limitata al periodo fino alla data del licenziamento in tronco (risposta, pag. 7).
La tesi è manifestamente infondata, dovendosi computare il risarcimento fino al giorno in cui il contratto sarebbe venuto meno per effetto della disdetta ordinaria, in concreto il 30 aprile 1992.
5.2 La convenuta contesta anche, con argomentazioni al limite della comprensibilità, l’attribuzione di un’indennità ex art. 337c cpv. 3 CO di fr. fr. 10’000.--. La censura può essere respinta con il semplice rinvio all’ampio potere di apprezzamento conferito al primo giudice dal legislatore (DTF 116 II 300; II CCA 20 maggio 1998 in re B./M. SA, 8 marzo 1996 in re C./T. SA, 6 aprile 1994 in re J./B. SA), che non risulta in concreto abusato a danno della convenuta, e con il rilievo del fatto che l’esenzione dall’indennità entrerebbe in linea di conto solamente nel caso, che qui non ricorre, dell’assenza di colpa da parte della datrice di lavoro (II CCA 15 dicembre 1997 in re T./S. SA, 6 dicembre 1995 in re E./C.).
5.3 Essendo il salario comprensivo della prestazione di ore supplementari, lo stesso dovrebbe essere decurtato durante il periodo di disdetta, data la mancata prestazione di tali ore.
La tesi, priva di ogni fondamento giuridico, va dichiarata irricevibile ex art. 321 CPC in quanto estranea a quelle addotte negli allegati introduttivi, e pertanto inammissibile novità della sede di appello.
5.4 Ne è lo stesso per l’invocazione dell’art. 29 LADI, omessa in prima sede dalla convenuta, alla quale va ricordato inoltre che la presente procedura, in quanto eccedente il valore di fr. 20’000.--, non è retta dalla massima ufficiale, di modo che non vi è spazio per un richiamo d’ufficio -che peraltro nemmeno sotto l’egida dell’art. 420 CPC si effettuerebbe senz’altro in sede di appello- della documentazione richiesta per fare luce su questo aspetto della controversia, colpevolmente negletto dalla convenuta medesima.
6.1 La voce di danno relativa alla mancata consegna degli asseriti introiti dell’ipotetica maggiore vendita di caffè va completamente disattesa per i motivi già esaminati al considerando 3.
La convenuta potrebbe semmai prevalersi dell’irrazionale utilizzo del caffè da parte dell’attore, che ha causato consumi maggiori al necessario per il conseguimento delle vendite contabilizzate, da risarcire al prezzo di costo del caffè e non comunque a quello di vendita, ma siffatta pretesa non risulta essere stata presentata, così che nulla può essere attribuito a tal titolo.
6.2La pretesa per le cene tra amici oggetto di contestazione (appello, punto 16: 3 cene x7 amici x fr. 50.-- = fr. 1’050.--) appare del pari infondata: le bevande sono state regolarmente contabilizzate (consid. 4.2), mentre il cibo consumato non risulta essere stato pagato dalla convenuta (in senso contrario: deposizioni __________ e __________).
Si potrebbe discutere la questione a sapere se tale occasionale comportamento del gerente -invito di ospiti utilizzando le strutture del locale senza fatturare il cibo, peraltro non pagato dalla convenuta, ma solo le bevande- costituisca una violazione contrattuale dell’obbligo di fedeltà (che comunque non giustificherebbe un licenziamento in tronco), ma in ogni caso non se ne deduce un obbligo risarcitorio per l’attore, non potendosi da un lato quantificare l’onere che ne sarebbe derivato alla convenuta per l’uso delle sue strutture -sicuramente compensato dalla vendita delle bevande- e non essendoci d’altro lato alcuna certezza che quelle persone avrebbero altrimenti accettato di cenare in quel locale alle normali condizioni.
6.3 La pretesa per la pasta da pizza , irritualmente quantificata in fr. 8’130.-- solo con l’appello (pag. 17) risulta, come si è già visto (consid. 4.1), non provata, ed è pertanto da respingere nel suo complesso.
Ne discende la reiezione del gravame principale, infondato in ogni suo punto
Si tratta di argomentazioni non suscettibili di causare la riforma del giudizio impugnato.
Rammentato il vasto margine di apprezzamento spettante al Pretore (cfr. consid. 5.2), del quale è peraltro cosciente lo stesso ricorrente, appare irrilevante la questione a sapere chi avesse deciso di disdire il contratto, dovendosi in ogni caso ammettere che il dipendente non è stato leso nel suo affidamento in rapporto contrattuale che avrebbe potuto protrarsi per lungo tempo. Della colpa della convenuta il Pretore ha di contro tenuto conto, mentre non si saprebbe ravvisare negli atti della causa un suo torto particolare, suscettibile di per sé di giustificare un aumento dell’indennità da fr. 10’000.-- a fr. 25’900.--.
Anche l’appello adesivo va pertanto disatteso.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza delle parti (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 28 ottobre 1998 di __________ è respinto.
II. Le spese della procedura di appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1’750.--
b) spese fr. 50.--
T o t a l e fr. 1’800.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere all’attore fr. 2’500.-- per ripetibili di appello.
III. L’appello adesivo 16 dicembre 1998 di __________ è respinto.
IV. Le spese della procedura di appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 480.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 500.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 800.-- per ripetibili di appello.
V. Intimazione:
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster