AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1998.232
Data decisione, Autorità: 05.03.1999, IICCA
Incarto n. 12.98.00232
Lugano 5 marzo 1999/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no. DI.98.0068 della Pretura di Mendrisio-Nord, dipendente dall’opposizione interposta in data 4 maggio 1998 dalla precettata
rappr. __________
al precetto esecutivo nelle forme cantonali intimatole il 24 aprile 1998 dal precettante
rappr. __________
Nella quale il Pretore, con decisione 12 ottobre 1998, ha respinto l’opposizione.
Appellante la precettata che, con atto di appello con domanda di effetto sospensivo 23 ottobre 1998, postula la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere la sua opposizione al precetto esecutivo cantonale.
Mentre il precettante, con osservazioni 27 novembre 1998, chiede la reiezione del gravame, protestando spese e ripetibili.
Richiamato il decreto 28 ottobre 1998 del Presidente di questa Camera, che ha conferito effetto sospensivo al gravame,
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
Ritenuto
in fatto: A. In data 29 settembre 1996 le parti -il precettante quale locatore, la precettata quale conduttrice- hanno sottoscritto un contratto di locazione di durata indeterminata per lo stabile __________ di cui al fondo n. __________ di __________, da adibire a circuito coperto per Kart elettrici contro una pigione annua di fr. 263’040.-- (doc. 1).
Al punto 6, denominato “deposito di garanzia”, il contratto prevede l’obbligo per la conduttrice di prestare “fideiussione di 6 mesi di cui: 3 mesi entro il 30.09.96, 3 mesi entro il 31.01.97, entrambe le volte fr. 66’240.--” (doc. 1, pag. 1).
B. Non essendo avvenuta la consegna di detta garanzia, il 24 aprile 1998 il locatore ha fatto spiccare nei confronti della conduttrice il precetto esecutivo civile che qui ci occupa (doc. A), chiedente “il deposito a mani del precettante, entro 10 giorni dalla notifica del presente della fideiussione per fr. 122’480.-- pari a sei mesi di locazione a valere quale deposito di garanzia per gli adempimenti del contratto di locazione del 29.9.1996”, al quale la precettata in data 4 maggio 1998 ha interposto opposizione.
Nel proprio allegato essa ha addotto che la procedura avviata sarebbe inidonea al conseguimento dello scopo perseguito -in pratica una fornitura di garanzie-, che essa non sarebbe stata avviata al foro della convenuta, e che essa, attinente ad un contratto di locazione, andava preceduta dal rituale esperimento di conciliazione, mentre nel merito risulterebbe che le parti successivamente alla firma del contratto avrebbero derogato in forma verbale al disposto concernente il deposito di garanzia.
C. Nel corso dell’udienza del 25 maggio 1998 e al dibattimento finale del 29 settembre 1998 le parti hanno ribadito le antitetiche argomentazioni e richieste, contestando nel contempo quelle della parte avversaria.
D. Con sentenza 12 ottobre 1998 il Pretore ha respinto l’opposizione presentata dalla precettata, rilevando in sostanza che le eccezioni da lei sollevate non apparivano tali da inibire l’esecuzione: il foro di __________ sarebbe stato validamente eletto con la firma del contratto di locazione, l’esperimento di conciliazione non sarebbe necessario nel contesto di una procedura esecutiva, e -contrariamente alla prestazione di garanzie in denaro- la richiesta consegna di una fideiussione sarebbe da perseguire nelle vie della procedura esecutiva cantonale, e non ai sensi della LEF. Nel merito non sarebbe stata provata la tesi difensiva della deroga alla clausola contrattuale, e neppure l’eccezione di carenza di legittimazione attiva, sollevata al dibattimento finale, meriterebbe protezione.
E. Con appello con domanda di effetto sospensivo del 23 ottobre 1998 la precettata ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere la sua opposizione al precetto esecutivo cantonale.
L’appellante ritiene nuovamente che l’ottenimento della fideiussione -prestazione peraltro designata in maniera non chiara ed univoca- dovrebbe essere perseguito nelle vie previste dalla LEF e che la procedura andava preceduta dall’esperimento di conciliazione.
Il Pretore avrebbe inoltre a torto disatteso la dichiarazione 25 maggio 1998 di __________, attestante la deroga alla pattuizione della fideiussione, ed eccessivo sarebbe infine l’ammontare delle ripetibili accordato al procedente.
F. Delle osservazioni 27 novembre 1998 del precettante con cui si postula la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.
Considerando
in diritto: 1. Giusta l’art. 488 CPC, riservate le disposizioni della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento e della relativa legge cantonale di attuazione, l’esecuzione effettiva non può aver luogo che in virtù di un titolo esecutivo (cpv. 1). Sono titoli esecutivi (cpv. 2): le sentenze, i provvedimenti cautelari, i lodi, le transazioni, le acquiescenze e le desistenze giudiziali (lett. a); il riconoscimento di un’obbligazione scaduta e constatata mediante atto pubblico o scrittura privata, di cui siano attuate le condizioni (lett. b); le decisioni di Autorità amministrative equiparate dalla legge alle sentenze giudiziali (lett. c).
a) Le prestazioni assunte dall’obbligato, oppure a lui imposte da sentenza od ordine, per essere esecutive, debbono sempre venire specificate in modo chiaro da non lasciare dubbio sulla estensione, qualità e natura dell’obbligazione. Non può trattarsi quindi soltanto di un diritto da far valere, ma di un obbligo da solversi da parte dell’obbligato: in altre parole, al diritto di pretendere deve corrispondere un’obbligazione assunta formalmente dal debitore o a lui imposta dall’autorità.
b) Per dar luogo all’esecuzione effettiva si deve aver per base una convenzione o una sentenza che indichi in modo certo, determinato, senza alcuna possibile confusione quali siano le prestazioni che il precettato si è obbligato ad adempiere.
c) Non sono ammissibili né interpretazioni analogetiche, né apprezzamenti soggettivi e discutibili, specie circa l’interpretazione e l’applicazione di una determinata norma giuridica: è un fatto da compiersi, non un diritto da discutersi che costituisce il titolo esecutivo.
d) Nella procedura esecutiva il titolo posto a base della stessa deve essere preso nella sua forma materiale e letterale, senza indagare sull’intenzione presuntiva che le parti potevano avere al momento della stipulazione della convenzione.
In altri termini, di fronte ad un titolo esecutivo come quelli enunciati dall’art. 488 CPC non è più possibile al giudice riesaminare il tenore dell’atto, o interpretarlo, o fare aggiunte necessarie al soddisfacimento dell’obbligazione, l’atto valendo solo come titolo esecutivo quando contenga un’obbligazione formale, esplicita, senza condizioni o condizioni appurate assunte da una parte a favore dell’altra. Se questa obbligazione appare espressa in modo dubbio, involuto da far luogo a diverse interpretazioni o a un processo probatorio, responso peritale, o altre indagini procedurali per accertare e concretare l’obbligo assunto, allora non si è più di fronte ad un “titolo esecutivo” ma ad un’obbligazione discutibile, ad una questione cioè da risolversi dal giudice colla procedura ordinaria (Rep. 1936, pag. 551 e segg.).
3.1 La fideiussione, istituto regolato dagli art. 492 e segg. CO, è un contratto con cui il fideiussore si fa garante verso il creditore del debitore principale per il soddisfacimento di un debito (art. 492 cpv. 1 CO). Dal punto di vista del debitore, si tratta pertanto dell’atto di un terzo, che in suo favore promette al creditore l’adempimento di un’obbligazione per il caso in cui egli non vi facesse fronte.
Pertanto, anche se, con terminologia impropria, si usa dire che il debitore deve “prestare” o “fornire” la fideiussione, questa è in realtà rilasciata da un terzo.
Ciò premesso, è di manifesta comprensione che l’eventuale assegnazione al debitore di un termine in procedura esecutiva cantonale per il reperimento di un terzo disponibile al rilascio della fideiussione non può preludere alla coercizione di tale risultato, trattandosi di questione non dipendente dalla sola volontà dell’obbligato.
Manca pertanto la determinazione in forma compiuta dell’obbligazione da compiere, che risulta legata al verificarsi di circostanze future delle quali non vi è certezza, potendosi ragionevolmente ipotizzare che -ad esempio in conseguenza di una non felice situazione economica- nessuno accetti di costituirsi quale fideiussore in favore dell’obbligato.
3.2 La medesima incertezza sulla prestazione da compiere sussiste anche per il motivo che non vi è indicazione alcuna circa la persona dell’eventuale fideiussore, che pure -ai fini dell’esecuzione dell’obbligazione- sarebbe necessaria, non potendosi ragionevolmente ammettere che le parti, ad esempio, avrebbero inteso conferire effetto liberatorio ad una fideiussione prestata da persona insolvente, ma dovendosi al contrario in buona fede supporre che esse abbiano inteso far riferimento alla fideiussione di un primario istituto bancario.
Ma proprio questa necessità di procedere ad ulteriori indagini, e quindi all’interpretazione della volontà delle parti, risulta incompatibile con le finalità dell’istituto di cui agli art. 489 e segg. CPC così come esposte al precedente considerando 2.
3.3 Diverso sarebbe invece il caso se il precetto esecutivo fosse riferito alla consegna di una fideiussione esistente, ossia già formalmente rilasciata dal garante, e di cui per un qualche motivo la prova documentale si trova nelle mani del debitore, cadendo in questa ipotesi le pregiudiziali di cui ai paragrafi precedenti.
Che questo avvenga nella specie non è tuttavia preteso da alcuna delle parti in causa e non risulta dagli atti, dovendosi piuttosto intendere il contrario dall’atteggiamento dei contendenti e dal contenuto della proposta transattiva formulata dal Pretore all’udienza del 25 maggio 1998, riferita, con ogni evidenza, a garanzie di futura costituzione.
L’impossibilità di far capo alla procedura esecutiva cantonale, discendente già solo dalla natura della prestazione richiesta, rende evidentemente superfluo l’esame delle ulteriori censure della ricorrente.
Stante l’accoglimento del gravame sulla primaria questione dell’opposizione all’atto esecutivo, la doglianza relativa alle ripetibili di prima sede può, in applicazione dell’art. 86 CPC, essere risolta senza disamina del merito nel senso di attribuire all’opponente a tal titolo l’importo di fr. 1’000.-- da lei richiesto.
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura di appello seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia:
I. L’appello 23 ottobre 1998 di __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 12 ottobre 1998 della Pretura di Mendrisio-Nord è riformata nel modo seguente:
L’opposizione 4 maggio 1998 __________ al precetto esecutivo civile 24 aprile 1998 intimatole da __________ è accolta.
Le spese e la tassa di giustizia di fr. 700.--, da anticipare dall’opponente, sono a carico del precettante, che rifonderà a controparte fr. 1’000.-- per ripetibili.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in
a) tassa di giustizia fr. 1’450.--
b) spese fr. 50.--
Totale fr. 1’500.--
da anticiparsi dall’appellante, sono a carico dell’appellato, che rifonderà a controparte fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili di appello.
III. Intimazione a:
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster