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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2018.47
Data decisione, Autorità: 26.09.2018, CEF
Titolo: Revisione di una decisione dell’autorità di vigilanza. Fatti rilevanti che risultano dagli atti non presi in considerazione per inavvertenza
Incarto n. 15.2018.47 (REVISIONE)
Lugano 26 settembre 2018
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques, presidente Walser e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sulla domanda di revisione presentata il 18 settembre 2018 da
RI 1
in merito alla decisione emanata il 7 settembre 2017 dalla Camera (inc. 15.2018.47) sul ricorso interposto dall’istante contro l’esecuzione dei sequestri n. __________ e __________ degli Uffici di esecuzione di Lugano e Mendrisio decretati nei confronti di
PI 2, PI 1,
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che con sentenza del 7 settembre 2018 questa Camera ha parzialmente accolto il ricorso interposto da RI 1 contro il calcolo del minimo esistenziale dei coniugi PI 2 e PI 1, suoi debitori, riducendo il minimo del primo da fr. 3'149.97 a fr. 2'565.– e della seconda da fr. 1'742.05 a fr. 1'418.–;
che con la domanda in esame RI 1 chiede la revisione di tale sentenza, nel senso di stralciare la spesa per trasferte professionali di PI 2 stabilita dalla Camera in fr. 380.– mensili, facendo valere che il tragitto dal domicilio al luogo di lavoro con i trasporti pubblici non durerebbe due ore, come stimato dall’autorità di vigilanza, bensì poco più di una sola, e che il costo di spostamento con i trasporti pubblici sarebbe coperto dall’indennità di fr. 18.– al giorno versata dalla datrice di lavoro;
che secondo l’art. 26 Legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL 280.200), contro le sentenze dell’autorità di vigilanza è dato il rimedio della revisione se l’autorità non ha considerato, per inavvertenza, fatti rilevanti che risultano dagli atti o se la sentenza contiene disposizioni fra di loro contraddittorie (lett. a), se una parte afferma e prova fatti rilevanti che non risultano dagli atti e che determinano la nullità dell’esecuzione o del provvedimento (lett. b) oppure se una parte non è stata sentita (lett. c);
che nessuno dei tre presupposti di legge è adempiuto nel caso in esame;
che infatti né le affermazioni dell’istante in merito ai tempi di percorrenza e alla possibilità per l’escusso di spostarsi in bicicletta fino alla fermata di __________, né i documenti sui quali esse sono fondate (doc. E, F e G acclusi alla domanda di revisione) sono stati addotti con il ricorso o con la replica, sicché non “risultano dagli atti” nel senso dell’art. 26 lett. a LPR;
che pure l’allegazione secondo cui il datore di lavoro rimborsa le trasferte del dipendente è nuova – in precedenza RI 1 aveva sostenuto, senza fornire prove, che PI 2 utilizza regolarmente il furgone dell’azienda –, per tacere del fatto che non è dato di sapere se l’indennità di 18.– (versata solo 17 volte nel febbraio del 2018 e 64 volte nel 2017) indennizza davvero le trasferte dal domicilio al luogo di lavoro (e ritorno) o non piuttosto le trasferte dalla sede della datrice di lavoro ai vari cantieri;
che i fatti allegati dall’istante non sono d’altronde suscettibili di determinare la nullità del pignoramento nel senso dell’art. 26 lett. b LPR, siccome la decisione contestata non viola prescrizioni emanate nell’interesse pubblico o nell’interesse di persone che non sono parte nel procedimento (art. 22 cpv. 1 LEF), ciò che RI 1 neppure pretende;
che, infine, l’istante non lamenta alcuna violazione del proprio diritto di essere sentito, che ha del resto potuto esercitare con la presentazione di una replica alle osservazioni dell’Ufficio;
che la domanda di revisione va pertanto respinta;
che per legge non si preleva la tassa di giustizia né si assegnano indennità (art. 16 cpv. 1 e 17 LPR);
Per questi motivi,
pronuncia: 1. La domanda di revisione è respinta.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Mendrisio e Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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