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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1998.217
Data decisione, Autorità: 22.02.1999, IICCA
Incarto n. 12.98.00217
Lugano 22 febbraio 1999/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.97.522 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 8 luglio 1997 da
tutti rappr.ti __________
contro
rappr.
in materia di responsabilità dell’amministratore della società anonima;
E ora in tema di edizione di documenti, in cui il Pretore con ordinanza 16 settembre 1998 ha intimato al convenuto di produrre entro 30 giorni, oltre ad altri documenti, anche “la documentazione attestante l’assunzione degli impegni societari nei confronti dell’__________ da parte degli azionisti della società”;
Appellante il convenuto, che con atto di appello del 7 ottobre 1998 con richiesta di effetto sospensivo chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere l’istanza di edizione relativa ai suddetti documenti;
Mentre gli attori nelle osservazioni del 5 novembre 1998 postulano la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Richiamata la decisione 9 ottobre 1998 con cui il Pretore ha concesso effetto sospensivo al gravame,
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
Ritiene
in fatto:
che gli attori con la petizione chiedono l’accertamento della violazione da parte del convenuto dei suoi obblighi di amministratore della fallita __________, nonché del fatto che egli ha causato a detta società un danno di fr. 1’190’068.-- e agli attori un pregiudizio di fr. 92’287.22, e la sua condanna al pagamento dei predetti fr. 1’190’068.--;
che il 25 marzo 1998, in occasione dell’udienza preliminare, gli attori hanno chiesto l’edizione di varia documentazione nei confronti del convenuto e di __________;
che il convenuto in quell’occasione si è opposto all’edizione dall’istituto bancario “poiché non presentata nella forma scritta prevista dal CPC”;
che egli ha inoltre genericamente fatto rilevare che la liquidazione del fallimento della società da lui amministrata sarebbe stata curata dall’UEF, al quale doveva di conseguenza essere rivolta la richiesta di documentazione;
che il Pretore con ordinanza del 16 settembre 1998 ha ammesso le richieste degli attori, eccezion fatta per l’edizione di documenti da __________;
che il convenuto insorge contro il solo ordine di presentare la documentazione attestante l’assunzione degli impegni societari nei confronti dell’__________ da parte degli azionisti della società;
che egli adduce innanzitutto la nullità formale della decisione per non essere stata emanata nella forma del decreto;
che vi sarebbe in particolare violazione dell’art. 213 bis cpv. 2 CPC, potendo la procedura semplificata ivi prevista essere adottata solo nell’ipotesi in cui la prova non fosse stata contestata, il che non sarebbe il caso nella fattispecie;
che la generica indicazione del mezzo di prova violerebbe inoltre il principio attitatorio, posto che lo stesso non sarebbe stato tempestivamente riservato dagli attori nei loro allegati introduttivi;
che gli attori con osservazioni del 5 novembre 1998 postulano la reiezione del gravame;
Considera
in diritto:
che l’art. 213 bis cpv. 2 CPC stabilisce che se la domanda di edizione non è contestata dalle parti, il giudice può rinunciare alla formalità del decreto, assegnando un termine alla parte che possiede i documenti o che è nelle migliori condizioni per richiederli dal terzo possessore, per produrli o documentare il rifiuto del terzo di produrli, caso in cui al terzo sarà assegnato un termine per esprimersi giusta l’art. 211 cpv. 2 CPC;
che pertanto il problema legato alla forma del giudizio impugnato -che comunque, contrariamente all’opinione del ricorrente, non ne comporterebbe la nullità (II CCA 2 ottobre 1997 in re B. e llcc./K. e llcc., 31 maggio 1995 in re K./K.)- si verificherebbe solamente qualora si dovesse ammettere che vi è stata pregressa contestazione della domanda di edizione;
che ciò, manifestamente, non è il caso nella specie, essendosi il convenuto limitato a contestare la richiesta di edizione dall’__________ (che difatti non è stata concessa e non è oggetto di discussione in questa sede), mentre quo alle richieste rivolte nei suoi confronti il convenuto si è limitato ad osservare che sarebbe stato più opportuno formulare la richiesta nei confronti dell’UEF, sollevando in pratica il solo problema per cui egli non sarebbe più in possesso di documenti richiestigli (verbale UP, pag. 3);
che non vi è invece stata un’esplicita contestazione della richiesta di controparte, né l’adduzione dell’inesistenza dei suoi presupposti formali o sostanziali (verbale, ibidem);
che la pretesa violazione del principio attitatorio è perciò, a ben vedere, un’inammissibile novità di questa procedura (art. 321 CPC) e che, in ogni caso, la decisione sull'ammissibilità dell'edizione documenti per i suoi presupposti formali (indicazione o meglio allegati di causa) riveste sempre la forma dell'ordinanza (Rep. 1991, pag. 483);
che pertanto nulla ostava all’emanazione della decisione impugnata nella forma dell’ordinanza;
che le ordinanze non sono appellabili (art. 95 cpv. 1 CPC; II CCA 26 settembre 1995 in re S./G.);
che l’appello è di conseguenza irricevibile;
che la tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza del convenuto (art. 148 CPC);
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 7 ottobre 1998 di __________ è irricevibile.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 950.--
b) spese fr. 50.--
T o t a l e fr. 1’000.--
già anticipati dall’appellante in ragione di fr. 300.--, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere agli attori complessivi fr. 500.-- per ripetibili d’appello.
III. Intimazione: -
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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