AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1998.208
Data decisione, Autorità: 04.11.1998, IICCA
Incarto n. 12.98.00208
Lugano 4 novembre 1998/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa -inc. no. DI.98.00232 della Pretura del distretto di Bellinzona- promossa con istanza 16 luglio 1998 da
(rappr. __________)
contro
(rappr. __________)
con cui l’istante ha chiesto che fosse accertata l’esistenza di un contratto di lavoro tra le parti dal 1° settembre 1994 al 31 luglio 1998 con un salario mensile lordo di fr. 4’500.-, che a controparte fosse fatto ordine di rimettergli, debitamente compilato e sottoscritto, il formulario per l’ottenimento delle indennità di disoccupazione, e che infine parte convenuta fosse condannata al pagamento di fr. 18’150.- oltre interessi;
domande avversate dalla convenuta, che ha postulato la reiezione dell’istanza, e che il Pretore, con sentenza 21 settembre 1998, ha integralmente respinto;
appellante l’istante con atto di appello 1° ottobre 1998 con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere l’istanza, con protesta di ripetibili di entrambe le sedi;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
ha collaborato presso l’impresa di pulizia __________ dal 1° settembre 1994 al 31 luglio 1998, data per la quale è stato licenziato a seguito di difficoltà economiche della ditta.
La convenuta resiste in causa contestando l’esistenza di un contratto di lavoro e osservando che l’istante veniva remunerato per le prestazioni fornite mese per mese e secondo le disponibilità della ditta.
Il giudice di prime cure ha in sostanza concluso che il rapporto contrattuale tra le parti non si configurava come un contratto di lavoro, bensì come un mandato: non essendo stata provata la pattuizione di un onorario mensile di fr. 4’500.- lordi, né avendo l’istante versato agli atti prove documentali attestanti la sua pretesa di fr. 18’150.-, l’istanza andava respinta nella sua integralità.
A suo dire, le prove agli atti dimostrerebbero senz’ombra di dubbio che egli aveva svolto in modo durevole e a titolo oneroso la funzione di direttore della convenuta, ciò che permetteva di concludere per l’esistenza di un contratto di lavoro e di conseguenza per l’obbligo della datrice di lavoro di rilasciargli il certificato per la disoccupazione. Quanto alla pretesa per salari arretrati la stessa doveva pure essere accolta, la convenuta non avendo seriamente contestato né la retribuzione mensile, né lo scoperto totale; in via subordinata, se si ammettesse una contestazione in tal senso, la pretesa andrebbe comunque accolta almeno per fr. 16’650.- sulla base degli importi che controparte in una pratica assicurativa aveva dichiarato di avergli a suo tempo versato.
Primo elemento essenziale è la durata: il lavoratore si impegna a prestare la sua opera durante un tempo determinato o indeterminato; ciò significa che il contratto non cessa di produrre i suoi effetti nel momento in cui avviene l’esecuzione materiale delle prestazioni, ma solo alla scadenza del termine fissato in caso di disdetta. Non è invece necessario che il lavoratore sia impiegato a tempo pieno: la qualifica del rapporto contrattuale di lavoro non viene in particolare compromessa se l’attività è svolta unicamente a ore o durante un giorno per settimana.
Altre caratteristiche essenziali sono il salario e il carattere personale della prestazione. Il lavoro è fornito unicamente contro remunerazione: quest’ultima costituisce la controprestazione del datore di lavoro e nel contempo rappresenta anche il suo obbligo principale. Essa può essere fissata in base al tempo o al lavoro svolto.
Durata e stipendio non sono tuttavia ancora sufficienti a caratterizzare il contratto di lavoro. Elemento determinante è il rapporto di subordinazione: il lavoratore si trova cioè a dover affrontare una relazione di dipendenza, rispetto al datore di lavoro, che lo porta a dover seguire le sue istruzioni e direttive: essa si concretizza nella mancanza di libertà del lavoratore, nell’obbligo di fedeltà, che comprende il rispetto del segreto professionale e il dovere di rendere regolarmente conto del lavoro svolto e, da ultimo, nel controllo esercitato dal datore di lavoro. Ed è proprio la subordinazione giuridica il criterio decisivo per la distinzione tra un rapporto di lavoro vero e proprio ed altra forma di collaborazione (DTF 95 I 21), ritenuto che si è in presenza di un contratto di lavoro solo quando le istruzioni impartite hanno un’influenza diretta sull’andamento e sulla forma dell’attività ed una delle parti gode di un diritto di controllo sull’altra (Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 1997, p. 34 segg.; Guhl, Das Schweizerische Obligationenrecht, 1991, p. 429 segg.; IICCA 27 marzo 1992 in re H./A., 11 agosto 1994 in re L./F.; JAR 1983 p. 64).
Oltre a questi criteri fondamentali, possono presentarsi altri indizi che, senza essere decisivi, aiutano nella qualificazione del contratto (Rehbinder, Commentario bernese, N. 44 e 45 ad art. 319 CO). In particolare, per quanto qui interessa, possono essere evidenziati i seguenti: il tempo di lavoro è sottoposto a controllo, con l’obbligo di presenza regolare nei momenti determinanti (DTF 90 II 485); l’obbligo di dedicare l’intera propria forza lavorativa a quell’attività (DTF 99 II 485); l’integrazione nell’impresa e nell’organizzazione del destinatario dell’attività prestata (Brühwiler, Handkommentar zum Einzelarbeitsvertrag, N. 5 ad art. 319 CO); la corresponsione periodica di una remunerazione; il pagamento di oneri sociali da parte del datore di lavoro (DTF 95 II 626) ed altri ancora (sentenze IICCA citate).
Innanzitutto si osserva che la collaborazione tra le parti si è protratta per parecchio tempo, essendosi svolta, senza interruzioni, durante poco meno di 4 anni.
Incontestata -se non per quanto riguarda il criterio per la sua quantificazione e con ciò il suo ammontare- è pure la remunerazione dovuta all’istante per le sue prestazioni.
Non essendo l’istante azionista della ditta (teste __________), né membro del consiglio d’amministrazione, il fatto che egli ne fosse il direttore (doc. E) permette senz’altro di concludere per l’esistenza di un contratto di lavoro (Rehbinder, op. cit., N. 52 ad art. 319 CO; Staehelin, Commentario zurighese, N. 42 ad art. 319 CO), tanto più che in quella veste egli si occupava, come un semplice lavoratore, ancorché con mansioni di responsabilità, di organizzare e di gestire l’attività nei vari cantieri (testi __________ e __________ ).
Significativi per l’esistenza di un contratto di lavoro sono pure il fatto che l’attività presso la convenuta costituiva l’unica attività svolta dall’istante, la corresponsione periodica “mese per mese” della remunerazione, nonché l’esistenza di una formale disdetta con un periodo di preavviso, seppur ridotto rispetto a quello legale (mentre la revoca di un mandato può avvenire in ogni momento, senza termini di attesa).
Non va d‘altro canto dimenticato che a suo tempo il nominativo dell’istante era stato espressamente inserito dalla convenuta nella lista dei lavoratori in favore dei quali essa intendeva concludere un’assicurazione collettiva per la perdita di guadagno in caso di malattia (doc. A), il fatto che ciò sia avvenuto per errore (la convenuta -così a p. 2 del verbale- ha affermato in causa di aver sottoscritto la proposta senza aver preso atto della distinta dei dipendenti) non essendo per nulla credibile.
Agli atti non è innanzitutto stato versato alcun conteggio mensile che attestasse il versamento dal 1994 al 1998 di un importo mensile fisso.
Lo stesso istante, pur rimproverando alla convenuta di non avergli mai pagato i contributi sociali (istanza p. 2), sembra invero contraddirsi laddove afferma l’esistenza di un salario lordo a suo favore di fr. 4’500.-, che al netto di imprecisate trattenute si ridurrebbe a circa fr. 4’000.- (verbale p. 1).
Il fatto che la convenuta nella richiesta di offerta alla compagnia di assicurazione __________ abbia dichiarato che l’istante percepiva ca. fr. 45’000.- (doc. A) non prova ancora che questi avesse un salario mensile di fr. 4’000.- / 4’500.-, ma unicamente che quella fosse la sua retribuzione annuale.
A nulla giova infine il fatto che il teste __________ possa aver dichiarato che il salario dell’istante fosse proprio di fr. 4’000.- netti, lo stesso essendosi semplicemente limitato a riportare -ciò che rende del tutto priva di rilevanza, su quel punto, la sua deposizione (Cocchi/Trezzini, CPC annotato, N. 1 ad art. 236-237; IICCA 5 gennaio 1995 in re R./R., 11 agosto 1995 in re V: /C., 3 gennaio 1996 in re T./J. SA, 15 marzo 1996 in re R. SA/F., 23 settembre 1996 in re T./D. SA e lc., 30 ottobre 1997 in re J./C., 22 luglio 1998 in re B./ F. SA)- quanto gli era stato detto dallo stesso istante.
La richiesta di accertamento dell’esistenza di un contratto di lavoro dal settembre 1994 al luglio 1998 viene pertanto accolta, con l’importante riserva che non verrà indicato, siccome non provato, l’ammontare del salario mensilmente dovuto.
L’esistenza di un contratto di lavoro comporta evidentemente l’obbligo per la datrice di lavoro di rilasciare al lavoratore il certificato, debitamente compilato e sottoscritto, per l’ottenimento delle indennità di disoccupazione.
Resta ora da esaminare la fondatezza della pretesa per salari arretrati, che l’istante quantifica in via principale in fr. 18’150.- e in via subordinata in fr. 16’650.-.
La richiesta non può essere accolta.
Come già accennato in precedenza (sub cons. 7) l’istante non ha infatti assolutamente provato che a suo tempo fosse stata pattuita una retribuzione mensile di fr. 4’500.- lordi (o fr. 4’000.- netti) piuttosto che -come affermato dalla controparte- una remunerazione in base alle prestazioni fornite. L’indicazione di un salario dell’istante di ca. fr. 45’000.-, inserita dalla convenuta nell’offerta di assicurazione collettiva per perdita di guadagno (doc. A), è pure già stata relativizzata nei considerandi precedenti.
In tali circostanze non è possibile stabilire se gli importi che la convenuta ha versato all’istante nel 1998 costituiscano semplici acconti oppure rappresentino la giusta retribuzione per quanto effettivamente da lui svolto.
Non si prelevano né tassa di giustizia, né spese (art. 343 cpv. 3 CO, art. 417 cpv. 1 lett. e CPC). L’esito di questo giudizio -la questione più importante, quella relativa ai salari arretrati, è stata in definitiva respinta- non consente di attribuire all’istante un’indennità per ripetibili.
Per i quali motivi,
richiamato l’art. 148 CPC
dichiara e pronuncia
I. L’appello 1° ottobre 1998 di __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 21 settembre 1998 della Pretura del distretto di Bellinzona è così riformata:
§ Di conseguenza è accertata l’esistenza di un contratto di lavoro ai sensi degli art. 319 e segg. CO tra l’istante e la convenuta dal 1° settembre 1994 al 31 luglio 1998.
§§ È fatto ordine alla convenuta di rimettere all’istante il formulario per l’ottenimento dell’indennità di disoccupazione, debitamente compilato e sottoscritto.
II. Non si prelevano né tasse né spese per la procedura di appello, né si assegnano ripetibili.
III. Intimazione a:
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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