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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2018.115
Data decisione, Autorità: 22.08.2018, CEF
Titolo: Fallimento. Pagamento dell’esecuzione che vi ha portato prima della sua dichiarazione
Incarto n. 14.2018.115
Lugano 22 agosto 2018
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2018.818 (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza del 13 febbraio 2018 dal
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 7 luglio 2018 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 27 giugno 2018 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, il 13 febbraio 2018 il CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 313.20 più interessi e spese.
B. All’udienza di discussione del 30 maggio 2018 nessuno è comparso.
C. Statuendo con decisione del 27 giugno 2018 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1 dal 28 giugno 2018 alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 7 luglio 2018 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il 9 luglio 2018 il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto sospensivo parziale. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 7 luglio 2018 contro la sentenza notificata alla RE 1 il giorno precedente, in concreto il reclamo è più che tempestivo.
Nel caso in esame la reclamante ha prodotto un estratto del registro delle esecuzioni relativo ai procedimenti a suo carico (doc. C accluso al reclamo), da cui si evince che l’esecuzione avente portato al fallimento (n. __________) è stata pagata il 4 giugno 2018, ovvero prima della dichiarazione del fallimento (del successivo 28 giugno). Di conseguenza il presupposto di cui all’art. 172 cpv. n. 3 risultando adempiuto già quando il Pretore ha statuito, il fallimento va annullato senza necessità di verificare la solvibilità della reclamante nel senso dell’art. 174 cpv. 2 LEF.
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
La dichiarazione di fallimento pronunciata il 27 giugno 2018 dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 nei confronti della RE 1 è annullata.
La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della RE 1.
Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della RE1 in liquidazione.
III. Notificazione a:
– __________, ; – ; – Ufficio di esecuzione, Lugano; – Ufficio dei fallimenti, Lugano; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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