AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1998.204
Data decisione, Autorità: 15.01.1999, IICCA
Incarto n. 12.98.00204
Lugano 15 gennaio 1999/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa a procedura ordinaria -inc. OA.95.00426 della Pretura del distretto di Lugano -Sezione 2- promossa con petizione 13 febbraio 1995 da
patr. dall’avv. __________
contro
patr. dall’avv. __________
chiedente il disconoscimento del debito di fr. 9'900.80 oltre accessori, conseguente al rigetto provvisorio dell'opposizione al PE __________ UE di Lugano, deciso con sentenza 30 gennaio 1995;
petizione che la società convenuta (creditrice) ha contestato e che il pretore ha accolto con pronuncia 3 settembre 1998;
appellante la convenuta che con allegato 25 settembre 1998 chiede la riforma del giudizio pretorile e la reiezione della petizione, rispettivamente, in subordine, l'accoglimento della petizione limitatamente all'importo di fr. 1'980.15;
viste le osservazioni dell'attrice, presentate il 26 ottobre 1998;
esaminati gli atti e i documenti dell'incarto;
considera
in fatto e in diritto
Il precetto esecutivo fatto staccare all'indirizzo dell'attrice per l'incasso dell'intero costo dei corsi si è fondato su un riconoscimento di debito, sottoscritto dalla stipulante già in data 29 marzo 1994 in favore di __________ con riferimento ai cennati contratti di insegnamento.
Con la risposta la convenuta contesta tutte le argomentazioni dell'attrice. In particolare considera la natura complessa del contratto di insegnamento così come offerto dal __________ che esclude l'applicazione delle norme sul mandato, in particolare a dipendenza del prevalere dell'aspetto locativo del medesimo.
La sentenza pretorile, pur tenendo conto delle caratteristiche che contrassegnano l'insegnamento delle lingue da parte __________, basato in buona parte sull'uso da parte dell'allievo di un laboratorio linguistico che gli permette di eseguire da solo gli esercizi previsti, conclude per la prevalenza sostanziale del carattere di mandato e quindi per l'applicabilità dell'art. 404 CO. A titolo abbondanziale esclude la ricorrenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 24 cpv. 1 n. 4 CO, nonché dell'art. 119 cpv. 1 CO.
L'appellante ripropone in questa sede le sue tesi rispetto al carattere complesso della prestazione offerta dall'istituto di lingue. In particolare conferma che si tratta di un contratto misto con componenti della locazione e del mandato. A dipendenza del fatto, addotto da un teste, che le prestazioni affidate personalmente ai docenti raggiungerebbero soltanto 1/5 delle prestazioni complessive della scuola (4/5 corrisponderebbero alla messa a disposizione di locali e di macchine per lo studio e l'esercizio individuale dell'allievo), sostiene l'applicabilità preponderante delle norme sulla locazione; subordinatamente è perciò disposta ad ammettere il disconoscimento del debito soltanto per 1/5 del medesimo.
Con la risposta la resistente contesta la tesi dell'appellante e subordinatamente ripropone l'attualità delle norme sull'errore, sull'impossibilità oggettiva e sulla nullità con riferimento alle norme sulla rateazione del pagamento. Delle singole argomentazioni si dirà, se necessario, nel seguito.
Per quanto riguarda in particolare la fine del contratto, la dottrina rimanda al mandato, ossia all'art. 404 CO che garantisce alle parti il diritto -di natura imperativa, non limitabile contrattualmente (DTF 115 II 464)- di revocare il mandato in ogni tempo, rispettivamente all'applicazione analogica della stessa norma (Schluep, op. cit., p 919; Schluep / Amstutz, op. cit., n. 428).
Nel caso concreto non v'è motivo alcuno per non applicare i criteri descritti. In particolare è pacifico che fra le parti è sorto un contratto di insegnamento ed è provato -se ce ne fosse bisogno- che l'elemento della locazione è anche qui di carattere accessorio. Oltre il teste __________, direttore dell'istituto, che ha quantificato in 4/5 della prestazione complessiva della scuola il lavoro svolto dagli allievi per conto proprio, si è espressa anche la teste __________, dipendente della stessa scuola in veste di consulente, fino al mese di agosto del 1994. Da questi due costituti emerge l'importanza dell'insegnamento personale nel sistema didattico proposto. La teste __________ così descrive il rapporto fra allievo e scuola, rispettivamente fra contatto personale col docente ed esercitazione in proprio: "I corsi si svolgono secondo due modalità: lezioni con insegnante e laboratorio, cioè esercitazione e apprendimento della lingua con mezzi didattici. Normalmente venivano fatte due ore di laboratorio e un'ora con l'insegnate, minimo. Nell'ora con l'insegnante veniva verificato il grado di apprendimento raggiunto dall'allievo durante il laboratorio. Alla fine di ogni sessione di lavoro con il docente o il laboratorio veniva fatto pure un test di controllo. Durante l'ora con l'insegnate vengono verificate le conoscenze linguistiche apprese in laboratorio e impartite ulteriori nozioni. A dipendenza dei risultati ottenuti nei test l'insegnante decideva se l'allievo poteva proseguire con il laboratorio o doveva ripetere i laboratori già fatti". E' quindi il docente che imposta l'insegnamento, che indica il programma da svolgere nel laboratorio, che verifica le nozioni acquisite, che le completa personalmente e che decide, di sessione in sessione, se l'allievo deve ripetere gli esercizi di laboratorio già svolti o se può passare al livello successivo. Il teste __________ non ha contraddetto questo schema, affermando che più l'allievo è bravo, migliori sono i suoi risultati nello studio personale e più rapido è il suo passaggio da un livello di difficoltà all'altro. La quantificazione del rapporto fra il tempo delle lezioni e il tempo del laboratorio diviene pertanto irrilevante per la definizione della natura del contratto poiché anche nei corsi in esame è evidente la prevalenza dell'apporto sostanziale da parte degli insegnanti, ancorché operanti secondo uno schema didattico non tradizionale, rispettivamente mettendo a disposizione della clientela un programma specifico di laboratorio; l'accesso a questa parte del programma d'insegnamento appare così come una prestazione accessoria del contratto poiché l'elemento locazione concerne unicamente l'uso delle apparecchiature necessarie alla realizzazione di un programma di apprendimento.
L'appello deve pertanto essere respinto con il carico all'appellante delle spese, della tassa di giustizia e delle ripetibili. Non torna conto infatti l'esame di ogni altra ipotesi di diritto formulata in causa a titolo subordinato.
Per questi motivi,
richiamati per le spese l'art. 148 CPC, la LTG e la TOA
pronuncia
L'appello 25 settembre 1998 di __________ è respinto.
Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 400.-, già anticipati dall'appellante, restano a suo carico. Questa verserà all'attrice __________ la somma di fr. 700.- a titolo di ripetibili.
Intimazione: -
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster