AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1998.203
Data decisione, Autorità: 24.02.1999, IICCA
Incarto n. 12.98.00203
Lugano 24 febbraio 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.96.297 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord, promossa con petizione 20 giugno 1996 da
rappr. dall'avv. __________
Contro
entrambi rappr.ti __________
con cui l’attore ha chiesto l’accertamento dell’illiceità di due comunicati stampa sottoscritti dai convenuti e diffusi dagli organi di stampa ticinesi e la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr. 86’468.-- oltre interessi a titolo di risarcimento del danno;
Domande avversate dai convenuti, che hanno postulato la reiezione della petizione;
E ora sull’eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti e respinta dal Pretore con sentenza 9 settembre 1998;
Appellanti i convenuti, che con atto di appello del 28 settembre 1998 chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere l’eccezione;
Mentre l’attore con osservazioni 5 novembre 1998 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;
Richiamato il decreto 28 settembre 1998 con cui il Pretore ha conferito effetto sospensivo al gravame,
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto:
A. Secondo quanto narrato in petizione, i convenuti il 27 gennaio e 9 febbraio 1992 avrebbero diramato due comunicati stampa diffamatori nei confronti dell’attore, al quale sarebbe stato addebitato un episodio di bracconaggio e l’aggressione di un guardiacaccia, comunicati che avrebbero avuto vasta eco da parte degli organi di informazione.
Ne sarebbe seguita un’azione penale, che avrebbe condotto al decreto di accusa 19 gennaio 1993 per il titolo di ripetuta diffamazione, confermato dal Pretore del distretto di Bellinzona in data 30 marzo 1994 nella misura in cui veniva ribadito il carattere diffamatorio dell’accusa di bracconaggio, giudizio portato avanti alla CCRP, che in data 22 marzo 1995 ha respinto il ricorso dei convenuti.
Dal che la presente azione, volta all’accertamento della natura illecita dei comunicati stampa incriminati, e al risarcimento del danno, composto da spese di patrocinio in sede penale, spese di cura per quanto non coperte dalla cassa malati, perdita di guadagno nel periodo 1994-2002 a causa del pensionamento anticipato, spese supplementari e torto morale.
B. I convenuti si sono opposti alla petizione, eccependo preliminarmente l’intervenuta prescrizione delle pretese dell’attore ai sensi dell’art. 60 CO, eccezione avversata dal procedente.
C. Nel giudizio qui impugnato, limitato alla trattazione dell’eccezione, il Pretore, stante l’applicabilità dell’art. 60 CO, ha ritenuto che la conoscenza degli autori del danno poteva essere fatta risalire alla data dei comunicati stampa, mentre la conoscenza del danno nel suo complesso non potrebbe essersi verificata prima del 1995, di modo che la prescrizione sarebbe stata validamente interrotta con l’invio dei precetti esecutivi in atti e l’avvio della causa, con la conseguenza che l’eccezione sarebbe da respingere senza necessità di esaminare nel dettaglio il momento in cui l’attore ha avuto conoscenza di ognuna delle poste del danno.
D. Con l’appello i convenuti chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso dell’accoglimento dell’eccezione, sostenendo -in estrema sintesi- che il Pretore avrebbe situato a torto la conoscenza del danno al 12 dicembre 1995, dovendosi invece ammettere che l’attore già il 13 settembre 1994, o al più tardi il 14 novembre 1994, data di comunicazione della decisione circa l’invalidità, conoscesse gli estremi del danno subito, così da ammettersi la decorrenza (e il compimento) della prescrizione a partire da quel momento.
E. Delle osservazioni all’appello dell’attore -che ne postula la reiezione con protesta di spese e ripetibili- si dirà, per quanto necessario, nei considerandi che seguono.
Considerato
in diritto:
Il termine stabilito dall’art. 60 cpv. 1 CO comincia a decorrere da quando il creditore conosce l’esistenza, la natura e gli elementi del danno, in modo da poter fondare e motivare un’azione giudiziaria (DTF 108 Ib 99, consid 1c con rinvii); l’inizio del termine non risale al momento in cui il danneggiato avrebbe potuto scoprire l’entità del suo credito facendo prova dell’attenzione richiesta dalle circostanze. Ciò vale, quanto meno, finché il creditore non sia edotto degli elementi essenziali della pretesa, potendosi esigere solo allora ch’egli si informi sui particolari e sulle precisazioni necessarie per promuovere una causa (DTF 109 II 435), atteso che la prova di tale conoscenza incombe a colui che invoca l’eccezione di prescrizione (DTF 111 II 58).
Conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale, il danno è ritenuto realizzato ("abgeschlossen") nel momento in cui si è manifestato completamente (DTF 92 II 4, consid 3), per cui, in casi come quello di specie, il termine di prescrizione comincia a decorrere non tanto per le singole poste del danno, bensì dal momento in cui, in ordine cronologico, si conosce l’ultimo elemento del danno (II CCA 7 settembre 1995 in re H./A. e llcc.; Brehm, opera citata, n. 29-31 ad art. 60 CO).
2.1 E’ indiscusso che la pretesa di risarcimento dei costi del patrocinio in sede penale è divenuta quantificabile al più tardi con la fine di tali prestazioni, che va situata al 28 aprile 1994, data dell’inoltro delle osservazioni al ricorso per cassazione dei convenuti (doc. T). L’attore nelle proprie osservazioni all’appello non contesta del resto l’assunto pretorile, fatto proprio dai ricorrenti, per cui tale voce del danno non sarebbe suscettibile di protrarre il decorso della prescrizione oltre il termine risultante dal computo delle spese di cura.
2.2 La pretesa dell’attore consta di una voce di fr. 52’500.-- per la perdita di guadagno dal 1994 al 2002 a causa del suo pensionamento anticipato (petizione, pag. 9), importo che egli ha in seguito definito “prudenziale” e non definitivo, essendo in realtà a mente sua il pregiudizio di fr. 15’520.-- annui, con riserva pertanto di adeguamento in corso di causa a dipendenza delle risultanze istruttorie, ed in particolare di una perizia (replica, pag. 16), mentre con le osservazioni all’appello (pag. 9) è stato precisato che solo il 21 dicembre 1995 sarebbe stata possibile la quantificazione di tale danno.
Si tratta di una tesi che non può essere condivisa.
Premesso che -come si è detto (consid. 1)- ai fini della prescrizione il momento della conoscenza del danno non può essere differito fino a quando vi è la conoscenza al centesimo dell’esatto importo del pregiudizio, ma che lo stesso deve al contrario essere fatto risalire a quando vi è la conoscenza dei soli elementi essenziali del danno, è indubitabile che il pregiudizio fatto valere in causa costituito dalla “perdita di guadagno dal 1994 al 2002 a causa del pensionamento anticipato” (petizione, pag. 9) poteva essere calcolato nelle grandi linee già dal 30 novembre 1993.
In tale momento, infatti, è avvenuta la comunicazione dell’ammontare delle prestazioni annue conseguenti al pensionamento anticipato (doc. P), che rettificava la precedente comunicazione del 26 ottobre 1993 (doc. O), e non si vede pertanto perché dovrebbe valere la data del 21 dicembre 1995 del conteggio doc. Z -come sostiene a torto il resistente- trattandosi di un semplice conteggio mensile, inviatogli come tale ogni mese dall’inizio del pensionamento, nel quale oltretutto viene sostanzialmente confermato lo stipendio assicurato indicato dal doc. P (fr. 65’784.-- al doc. Z invece di fr. 66’538.-- al doc. P).
Ne segue che nelle grandi linee la differenza tra il salario e l’ammontare della pensione poteva essere sicuramente determinato fin dal 1993, ritenuto che del tutto estranee a questa posizione di danno, così come postulata in causa, sono le questioni legate sia all’eventuale successiva evoluzione dello stato di salute che del grado di invalidità, entrambe irrilevanti ai fini della quantificazione di siffatto pregiudizio.
2.3 Più problematico è il discorso relativo alla pretesa per il risarcimento dei fr. 786.40 delle spese mediche di cura non coperte dalla Cassa malati dell’attore.
Punto di questione, per il problema relativo alla prescrizione, è in effetti quello a sapere se il danno in questione attiene ad una situazione in evoluzione oppure no, e in caso affermativo se si tratti di evoluzione prevedibile con un sufficiente grado di sicurezza (DTF 112 II 123, 108 Ib 100 e riferimenti).
Si dovesse ammettere che la situazione era in evoluzione, e che la stessa non era ragionevolmente prevedibile, ci si troverebbe confrontati con delle spese di guarigione, ovvero di spese finalizzate al ripristino della precedente condizione di salute (“Heilungskosten”), la cui prescrizione inizia a decorrere solamente con l’invio dell’ultima fattura (Brehm, opera citata, n. 36 ad art. 60 CO), e pertanto nella fattispecie la prescrizione non si sarebbe compiuta, essendo l’ultimo addebito a carico dell’attore avvenuto all’inizio del 1996 (plico doc. R, ultima pagina).
Si dovesse per contro ritenere che la situazione si è ad un certo momento stabilizzata, oppure che la sua residua evoluzione era prevedibile con un sufficiente grado di certezza, andrebbero situati a quel momento la conoscenza del danno e perciò la decorrenza della prescrizione.
La valutazione degli elementi in atti accredita la tesi degli appellanti.
Il doc. M, datato 11 gennaio 1994 è un rapporto del medico curante all’AI, nel quale la durata della cura viene reputata “imprecisabile”, lo stato del paziente “stazionario” (punto 1.4, pag. 1) e il suo male “in fase di incipiente cronicizzazione” (punto 3, pag. 2), tanto da ritenersi giustificata l’erogazione di una rendita AI intera (punto 2, pag. 1).
E’ ben vero che nel successivo rapporto del 27 settembre 1996 (cfr. l’incarto richiamato dall’AI) la durata della cura risultava nuovamente “imprecisabile”, lo stato del paziente “stazionario” e l’evoluzione depressiva psicoreattiva “in fase di cronicizzazione”, così da giustificarsi la prosecuzione dell’erogazione di una rendita AI intera, ma dal raffronto dei due documenti non è lecito trarre la conclusione apparente di una cronicizzazione che è incipiente all’inizio del 1994 -a ben due anni dall’evento scatenante- e che non si è ancora conclusa verso la fine del 1996, ma si deve al contrario ritenere che già all’11 gennaio 1994 -dopo il pensionamento anticipato e la richiesta di una rendita intera AI- vi era ogni motivo per ritenere la situazione definitivamente stabilizzata, o comunque soggetta ad una prevedibile evoluzione, e non più allo stadio di cura intensiva (Brehm, opera citata, n. 42 ad art. 60 CO), il che è del resto dimostrato dal modico importo delle spese mediche necessarie al periodico controllo della situazione, causate da un colloquio mensile con il medico curante.
Il dott. __________, relatore dei due rapporti medici, è stato sentito come teste il 30 marzo 1998, ma sul tema dell’evoluzione dell’affezione dell’attore non ha saputo deporre in maniera univoca, avendo egli dapprima affermato (pag. 2) che “la sua depressione ha subito una evoluzione nel tempo che si protrae ancora adesso”, mentre poche righe dopo ha asserito che la pretesa evoluzione sarebbe “oramai divenuta cronica”, di modo che, a ben vedere, nulla depone in favore di una situazione che sarebbe rimasta in costante evoluzione durante quasi 5 anni.
Non vi è perciò motivo per derogare dal convincimento del fatto che nel periodo compreso tra la gli ultimi mesi del 1993 e il gennaio del 1994 la situazione dell’attore era da ritenere stabilizzata, e pertanto al più tardi il 14 novembre 1994, con la comunicazione della decisione di invalidità (avente effetto al 1° marzo 1993), egli disponeva di una sufficiente conoscenza del danno subito (Brehm, opera citata, n. 32, 33, 43 ad art. 60 CO).
2.4 Vi sono poi le posizioni di danno di fr. 2’000.-- per non precisate “spese supplementari occasionate all’attore (trasferte, ecc.)” e di fr. 3’680.-- per spese mediche e di cura.
Come giustamente osservano gli appellanti, tali pretese a questo stadio della causa rimangono avvolte nel mistero, esistendo solo un vago accenno nella replica (pag. 17), rimasto a tutt’oggi fine a se stesso.
Avendo l’attore disatteso -prima ancora dell’onere probatorio- il proprio dovere di addurre fatti a sostegno delle pretese in questione, le scarne indicazioni disponibili non consentono -ai fini del computo della prescrizione- di situare gli asseriti danni in un periodo successivo al novembre 1994, sicché l’attore deve in definitiva sopportare le conseguenze della propria negligenza processuale, non potendosi consentire un’artificiosa protrazione della decorrenza dei termini di prescrizione per effetto della presentazione di richieste non sostanziate, e quindi verosimilmente infondate.
2.5 Rimane la richiesta di fr. 20’000.-- per il torto morale subito, la quale, ai fini della prescrizione, segue tuttavia il destino delle altre pretese conseguenti alla lesione dell’integrità dell’attore (Brehm, opera citata, n. 56 ad art. 60 CO), ed è pertanto ininfluente nel computo dei termini di prescrizione.
Da quel giorno, giusta l’art. 60 cpv. 1 CO ha iniziato a decorrere il termine relativo di prescrizione di un anno, e non invece quello biennale dell’azione penale di cui all’art. 60 cpv. 2 CO, compiutosi dopo due anni dalla data dell’ultimo reato (art. 71 e 178 cpv. 1 CP), ossia il 9 febbraio 1994 (Brehm, opera citata, n. 66, 91, 93 ad art. 60 CO).
La prescrizione risulta pertanto essersi compiuta il 14 novembre 1995, senza che nell’intervallo decisivi siano stati compiuti atti interruttivi, essendo i precetti esecutivi doc. U e V del febbraio 1996.
Ne consegue, ai sensi dei considerandi, l’accoglimento del gravame.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili, da commisurare tenendo conto del fatto che l’accoglimento dell’eccezione determina la fine della lite, seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 28 settembre 1998 di __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 9 settembre 1998 della Pretura di Mendrisio-Nord è riformata nel modo seguente:
L’eccezione di prescrizione è accolta, e di conseguenza la petizione 20 giugno 1996 di __________ è respinta.
Le spese e la tassa di giustizia di fr. 500.--, da anticipare dall’attore, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere ai convenuti complessivi fr. 3’000.-- per ripetibili.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 950.--
b) spese fr. 50.--
T o t a l e fr. 1’000.--
già anticipati dagli appellanti, sono a carico dell’attore, che rifonderà ai convenuti complessivi fr. 1’500.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: -
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster