AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1998.200
Data decisione, Autorità: 20.01.1999, IICCA
Incarto n. 12.98.00200
Lugano 20 gennaio 1999/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.94.1063 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 5 ottobre 1994 da
rappr.
contro
rappr.
con cui l’attrice ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr. 64’684.20 oltre accessori a titolo di onorario dell’architetto;
Domanda avversata dai convenuti che hanno postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 2 settembre 1998 ha accolto per fr. 2’225.30 oltre interessi;
Appellante l’attrice, che con atto di appello del 23 settembre 1998 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere la petizione per fr. 43’548.60 oltre interessi;
Mentre i convenuti con osservazioni del 30 ottobre 1998 postulano la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. Con la petizione l’attrice sostiene di essere stata incaricata dai convenuti nel 1990 della progettazione e della direzione dei lavori di riattazione dello stabile di cui al fondo n. __________ di __________ sulla base di un preventivo che prevedeva per tali prestazioni un onorario di fr. 82’000.--, poi aggiornato a fr. 87’000.-- in considerazione di modifiche e lavori supplementari.
Il 4 agosto 1993 l’attrice ha inviato ai convenuti la propria nota onorari con un saldo in suo favore (dopo il pagamento di acconti per fr. 50’000.--) di fr. 55’000.-- (doc. F), aumentati in sede di causa a fr. 64’684.20 oltre interessi dopo la revoca dello sconto contrattuale e l’emissione di due ulteriori note per la messa a disposizione di un operaio e l’esecuzione dei rilievi.
B. Nella risposta del 9 gennaio 1994 i convenuti hanno contestato l’operato dell’attrice per l’ingiustificato aumento rispetto al preventivo del costo dell’opera. L’attrice inoltre sarebbe stata inadempiente nella fase di liquidazione, prova ne sarebbe il fatto che alcuni artigiani vennero pagati direttamente dai committenti, senza controllo delle loro pretese da parte della direzione lavori. L’onorario dell’attrice -comunque da ridimensionare già per la mancata esecuzione di alcune prestazioni- sarebbe inoltre stato computato su un importo di liquidazione eccessivo e da ridurre a fr. 630’612.65, mentre non sarebbe applicabile, perché non pattuita, la tariffa SIA. Ma anche volendo applicare detta tariffa, l’onorario spettante all’attrice sarebbe di soli fr. 97’832.50, importo dal quale si dovrebbero defalcare i fr. 22’400.-- pagati alla precedente progettista, i fr. 7’300.-- pagati alla ditta __________ e gli acconti di fr. 50’000.--, e il risarcimento del danno causato dalle inadempienze dell’attrice, con la conclusione che nulla sarebbe dovuto alla procedente.
C. Le parti hanno in seguito sostanzialmente mantenuto le rispettive tesi e domande, contestando nel contempo quelle della parte avversaria.
D. Nel giudizio qui impugnato il Pretore ha accertato l’esistenza tra le parti di un contratto di architetto ai sensi degli art. 394 e segg. CO sul mandato.
Quo alla retribuzione dell’attrice, non risulterebbe la pattuizione dell’applicabilità della norma SIA 102, ma bensì l’accordo su di una mercede forfetaria di fr. 82’000.--, da ridurre a fr. 72’980.-- in considerazione del fatto che l’attrice avrebbe svolto solo l’89% delle prestazioni contrattualmente stabilite a suo carico.
Aggiungendo a tale importo fr. 1’645.30 per incontestate spese, e deducendo gli acconti pagati di fr. 50’000.-- e i fr. 22’400.-- per la precedente progettista, rimarrebbe un saldo di fr. 2’225.30 oltre interessi, somma per cui il Pretore ha accolto la petizione dopo avere disatteso le altre pretese compensatorie dei convenuti legatie al superamento del preventivo di spesa.
E. Con l’appello l’attrice postula la riforma della sentenza pretorile nel senso di ammettere la petizione per fr. 43’548.60 oltre interessi, sostenendo che il Pretore avrebbe a torto negato l’applicabilità della norma SIA 102 per la determinazione della retribuzione dell’attrice, norma che le parti avrebbero invece tacitamente pattuito, e che risulterebbe ripetutamente menzionata nella corrispondenza intercorsa.
Non potrebbe comunque essere sostenuta l’esistenza della pattuizione di un onorario forfetario di fr. 82’000.--, oltretutto al lordo del costo del primo progetto, poiché, a fronte del lavoro svolto, risulterebbe in tal caso una remunerazione inadeguata.
F. Delle osservazioni 30 ottobre 1998 dei convenuti, che chiedono la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
Premesso che è del tutto pacifico il principio dell’onerosità del mandato in questione, il Pretore ha ritenuto l’esistenza della pattuizione tra le parti di un onorario forfetario di fr. 82’000.--, deducendola dall’accettazione da parte dei convenuti del preventivo generale 24 aprile 1990 (doc. 2) e della relazione tecnica 29 maggio 1990 (doc. B), tesi che l’appellante, gravata dell’onere della prova secondo l’art. 8 CC, contesta, affermando la pattuizione dell’applicabilità della norma SIA 102.
Già solo l’esame delle affermazioni rese in proposito negli allegati introduttivi dell’attrice, gravata dell’onere di allegazione prima ancora che di quello della prova, attesta la debolezza della tesi proposta: la petizione è del tutto silente sulla questione dell’applicabilità della norma SIA in materia di onorari dell’architetto, mentre nell’allegato -in senso contrario a questa tesi- si afferma invece che data l’inesistenza di un contratto il consenso contrattuale andrebbe ravvisato nell’accettazione da parte dei convenuti del preventivo 24 aprile 1990 indicante un onorario di fr. 82’000.-- (punto 2, pag. 2); in replica (punto 4, cifra 3, pag. 6) si afferma apoditticamente che “le norme SIA regolano il campo specifico ed è evidente che vanno applicate”, il che, a ben vedere, non equivale all’affermazione del fatto che le parti avrebbero pattuito l’applicabilità di dette norme, ma costituisce la diversa affermazione secondo cui le norme in questione goderebbero di applicabilità generale, a prescindere dalla loro pattuizione ad opera delle parti.
Quest’ultima affermazione è però destituita di fondamento, valendo per costante giurisprudenza l’esatto contrario, ossia che le norme SIA divengono obbligatorie solo quando le parti ne convengono l’applicazione, in quanto non sono considerate generalmente vincolanti alla stregua di leggi e di ordinanze, e nemmeno costituiscono l’espressione di un uso comune del settore a cui il giudice debba necessariamente fare riferimento (DTF 117 II 282, 107 II 178; II CCA 11 marzo 1998 in re R./F., 23 agosto 1994 in re Q. e llcc./C. SA e llcc., 28 febbraio 1994 in re M./M., 21 dicembre 1993 in re R./B.; Gauch, Der Werkvertrag, 4. edizione, Zurigo, 1996, n. 268, 282).
Tanto basta a confermare il giudizio sull’inapplicabilità della norma SIA 102, dovendosi ammettere che l’attrice nemmeno ha tempestivamente allegato la loro avvenuta pattuizione.
Il fatto che al preventivo generale e alla relazione tecnica sia stata allegata la tabella delle prestazioni e dei valori percentuali delle norme SIA (appello, punto 1, pag. 3) nulla dimostra, non essendo tale tabella riconoscibile come parte delle norme SIA, ivi nemmeno menzionate.
Del tutto irrilevante è poi il fatto che detta relazione tecnica, come pure i contratti stipulati con i vari artigiani facciano esplicito e ripetuto riferimento alle norme SIA (appello, punto 2, pag. 4, 5 e 6), trattandosi con ogni evidenza in quel caso della norma SIA 118 che regola il contenuto dei contratti di appalto, che l’attrice a torto confonde con la norma SIA 102 che disciplina invece la retribuzione dell’architetto.
Posto che, contrariamente all’opinione dell’attrice, in applicazione del principio della libertà contrattuale è evidentemente possibile pattuire nei contratti con gli artigiani l’applicazione della norma SIA 118 e non pattuire quella della norma SIA 102 nel rapporto con l’architetto, il solo fatto che la nota onorari sia stata allestita in ossequio a tali norme non rimedia alla mancanza del necessario consenso del mandante (appello, punto 2b, pag. 5), così come non vi rimedia la pretesa buona fede del progettista quo alla sua applicabilità (II CCA 20 novembre 1997 in re arch. T./P., in cui la norma SIA 102 è stata ritenuta inapplicabile nel caso di un committente che ha omesso di firmare il contratto scritto propostogli contenente il rinvio a quelle norme), né infine vi è contraddizione nel fatto di adottare la chiave di suddivisione percentuale delle prestazioni di progettista di cui alle norme SIA -peraltro espressamente allegata alla relazione tecnica e che comunque nulla indica circa la retribuzione del lavoro- e di negare nel contempo la loro applicazione nella determinazione degli onorari.
Atteso che la stessa attrice aveva originariamente invocato la pattuizione di un onorario di fr. 82’000.-- in base ai doc. A e B (cfr. il prefato punto 2, pag. 2 della petizione), si può unicamente concordare con l’attrice sul fatto che tale importo, pacificamente accettato dai convenuti, non doveva necessariamente costituire un’indicazione imperativa, ma poteva al contrario ancora essere soggetto a limitati aumenti nella misura in cui ciò è usuale per un preventivo, oppure nel caso vi fosse stato a seguito di nuove richieste dei committenti un reale aumento delle prestazioni richieste al progettista.
Ed in tal senso l’attrice nell’aggiornamento del preventivo del 21 luglio 1992 (doc. C) aveva aumentato il proprio onorario a fr. 87’000.-- in considerazione “delle modifiche e dei lavori supplementari” (petizione, punto 3, pag. 3). Tale aumento avrebbe potuto essere riconosciuto all’attrice qualora avesse dimostrato l’esistenza e l’entità delle asserite modifiche e dei pretesi lavori supplementari, e soprattutto del maggiore onere che ne è derivato a lei, non potendosi ammettere un aumento del di lei onorario per il solo motivo dell’aumento dei consuntivi degli artigiani, mentre del tutto inaccettabile è il fatto che sulla base di un costo finale dell’opera invariato dalla citata proiezione del 21 luglio 1992 alla liquidazione finale (fr. 913’093.55 nel doc. C se non si considerano gli interessi passivi e il valore della proprietà prima dell’intervento, contro fr. 950’725.10 nella liquidazione finale doc. D in cui queste due voci non figurano) la pretesa per onorari dell’attrice sia aumentata dai cennati fr. 87’000.-- ai fr. 140’076.70 del doc. D (foglio 1, posizione 2), aumento che da solo spiega l’intera differenza tra le cifre del doc. C e del doc. D.
Non avendo l’attrice fornito alcuna giustificazione in proposito, se ne deve concludere che non vi è motivo di derogare all’accertata pattuizione di un onorario di fr. 82’000.--, invocata dalla stessa attrice in petizione, non potendosi nemmeno ravvisare il consenso dei convenuti al nuovo importo di fr. 87’000.-- (in senso contrario: risposta, pag. 5) ed essendo irrilevante, a fronte del consenso manifestato, l’osservazione a posteriori della non convenienza economica della pattuizione di fr. 82’000.-- (appello, punto 3, pag. 7) .
Deve inoltre essere respinta anche la richiesta di fr. 2’000.-- per non suffragate spese di trasferta, formulata per il motivo che all’appellante appare equa tale soluzione (appello, pag. 8), non potendo questa considerazione supplire ad un’evidente inosservanza da parte dell’attrice dell’onere di allegazione delle circostanze di fatto a sostegno della pretesa, e dell’onere della prova di tali circostanze, oneri che le incombevano anche in ordine a questa richiesta.
Risulta infatti che una deduzione del 5% è stata computata dal perito non per il motivo che il lavoro non è stato eseguito, ma per il motivo che esso non è stato eseguito dall’attrice (perizia, tabella a pag. 24, prime due righe).
Posto che essa si è contrattualmente assunta l’onere di retribuire la prima progettista con fr. 22’400.--, non vi è motivo per cui l’attrice debba sopportare deduzioni dalle proprie spettanze in conseguenza del lavoro che questa ha svolto.
L’onorario dell’attrice deve perciò essere aumentato da fr. 72’980.-- a fr. 77’080.--, e di conseguenza anche il suo credito aumenta in misura analoga da fr. 2’225.30 a fr. 6’325.30 oltre interessi.
Ne segue, in tale limitata misura, il parziale accoglimento del gravame.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili delle due sedi seguono la soccombenza delle parti (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 23 settembre 1998 di __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 2 settembre 1998 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 3, è riformata nel modo seguente:
__________, sono
condannati a pagare in solido a __________, fr. 6’325.30 oltre interessi al 5% dal 10 gennaio 1994.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 950.--
b) spese fr. 50.--
T o t a l e fr. 1’000.--
già anticipati dall’attrice, restano a suo carico per 9/10 e per 1/10 sono a carico dei convenuti in solido, ai quali l’attrice rifonderà complessivi fr. 1’600.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: -__________
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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