AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1998.195
Data decisione, Autorità: 13.04.1999, IICCA
Incarto n. 12.98.00195
Lugano 13 aprile 1999/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa a procedura ordinaria (inc. no. OA.94.496 della Pretura del Distretto di Lugano - Sezione 1) dipendente da petizione 23 settembre 1992 di
rappr. dall'avv. __________
contro
rappr. dall'avv. __________
chiedente la condanna della società convenuta al pagamento di fr. 71'394.55 oltre accessori;
cui la convenuta si è opposta, chiedendo -in via riconvenzionale- la condanna dell'attore al pagamento di fr. 149'484.- e accessori;
domande sulle quali il pretore ha deciso con sentenza 31 agosto 1998, respingendo la riconvenzionale e accogliendo parzialmente la petizione, ossia limitatamente all'importo di fr. 65'194.55 e interessi al 5% dal 15 dicembre 1991;
appellante la convenuta con allegato 21 settembre 1998 che, in riforma della sentenza pretorile, postula la reiezione della petizione e l'integrale accoglimento della domanda riconvenzionale;
mentre l'attore non ha presentato risposta all'appello;
esaminati gli atti e i documenti dell'incarto;
considera
in fatto e in diritto:
A dipendenza del forte onere complessivo a carico del signor __________, in data 31 gennaio 1985, è stata conclusa una convenzione tra i signori __________, lo stesso signor __________ e la convenuta, da una parte, e l'attore, nonché __________ di __________ dall'altra, al fine di regolare le conseguenze di un'eventuale inadempienza da parte del nuovo gerente del ristorante nel far fronte alle obbligazioni assunte nei confronti dei locatori, rispettivamente della società di leasing (doc. D, punto 1, cpv. 2). In quella convenzione i signori __________ comparivano nella veste di successori ("Nachfolger"), ossia come responsabili illimitatamente, individualmente e solidalmente, assumendosi l'impegno a subentrare nel contratto di locazione, nel caso in cui -a determinate condizioni- il conduttore fosse in ritardo nel pagamento delle pigioni, rispettivamente a rispondere nei confronti della convenuta nel caso di ritardo nel pagamento delle rate di leasing (doc. D, punto 4). Di ogni altra clausola della complessa pattuizione si dirà nel seguito.
Sennonché nel corso del 1990 la situazione finanziaria del ristorante è precipitata, portando al fallimento di __________ che -tra l'altro- aveva sospeso sia il pagamento delle pigioni, sia delle rate dovute alla convenuta. Soltanto nell'agosto 1991 la gerenza dell'esercizio pubblico è poi stata assunta da terzi.
degli importi da lui versati per la locazione, in vece della convenuta ossia le mensilità di maggio, giugno, settembre e ottobre (pro rata) 1991;
di spese connesse con l'occupazione dei locali, rispettivamente con la ricerca di un subentrante nel rapporto di locazione;
di cosiddette "altre spese" attinenti alla fattispecie.
La convenuta sostiene invece di non essere subentrata nel rapporto di locazione e di aver pagato la pigione per alcuni mesi per conto del conduttore. Ritiene invece responsabile l'attore, nella sua veste di garante, sia nei confronti dei locatori, sia nei suoi confronti, sostenendo che il nuovo contratto di leasing (L-85) non aveva mutato che in misura irrilevante i rapporti fra le parti, sicuramente non al punto da mettere in dubbio la validità della convenzione di garanzia; comunque afferma che i garanti erano stati informati di quella modifica. Considera pertanto tutte le spese affrontate dall'attore come da lui dovute in base a tale suo impegno. Calcola le proprie perdite, ossia il proprio credito nei confronti di __________, in fr. 149'484.-, ossia: fr. 51'203.- sul valore matematico di riscatto del contratto di leasing; fr. 25'081.- per canoni di leasing rimasti impagati e fr. 73'200.- per canoni di locazione pagati erroneamente dal novembre 1990 all'aprile 1991.
Con la sentenza impugnata il pretore, stabilito anzitutto che la convenzione 31 gennaio 1985 costituisce un contratto di garanzia e non una fideiussione, come sostenuto in prima sede dall'attore contestandone la validità per vizio di forma, ha ritenuto che il nuovo contratto di leasing -che annullava e sostituiva quello precedente- ha comportato un aggravio delle obbligazione di __________ e di conseguenza dei garanti, ciò che avrebbe imposto l'approvazione da parte di quest'ultimi, come all'art. 6 della convenzione di garanzia. Nel processo la convenuta, cui incombeva l'onere della prova, non ha portato elementi che potessero indurre a ritenere rispettata quella clausola che il giudice ha perciò ritenuto violata da parte di __________.
Tale violazione concerne tuttavia un elemento essenziale dell'impegno, di modo che -mutate le obbligazioni di base del contratto (così come al nuovo rapporto di leasing)- il pretore ha considerato decaduta la convenzione di garanzia e liberati i garanti da ogni loro obbligo. In quanto fondata esclusivamente sulla convenzione in esame, ha perciò respinto integralmente la domanda riconvenzionale.
Per quanto concerne la petizione e in particolare i canoni di locazione versati dall'attore, oltre alla decadenza del suo impegno come garante, il pretore ha considerato la volontà chiaramente espressa dalla convenuta di subentrare al conduttore nel rapporto di locazione, ciò che corrisponde alla rinuncia da parte sua alla garanzia promessa dall'attore; d'altra parte i versamenti effettuati da questi per complessivi fr. 46'900.- sono avvenuti in un momento in cui egli ignorava la citata violazione della convenzione e si riteneva obbligato a intervenire di fronte alla mora del conduttore. Ciò giustificherebbe la sua domanda di causa, fondata sui principi dell'indebito arricchimento. La stessa causa giustifica le sue ulteriori domande, ad eccezione della posta di fr. 6'200.-, carenti del necessario supporto probatorio.
Ma l'appellante critica anche la valutazione della deposizione __________, fiduciario dell'attore, il quale avrebbe affermato in sostanza che quel che faceva una parte era perfettamente noto anche all'altra parte.
Ne conclude che essa aveva informato i garanti dell'intenzione di rifinanziare __________, ottenendone l'approvazione. Quindi la convenzione di garanzia non è stata violata ed è perfettamente valida.
Se il giudice d'appello dovesse però condividere le conclusioni del pretore in punto al mancato rispetto della clausola n. 6 della convenzione di garanzia, l'appellante considera che -al limite- potrebbe essere ipotizzata la caducità di quel patto limitatamente al contratto di leasing -i cui termini erano stati modificati- ma non relativamente alla locazione; e ciò con particolare riferimento al capoverso 2 della stessa clausola 6 e al contenuto della convenzione accessoria doc. 13. Pertanto l'obbligo dell'attore di subentrare nel contratto di locazione è rimasto valido fino al termine del rapporto concluso da __________. Ciò che rovescia la situazione giuridica così come considerata dal primo giudice.
Contesta inoltre di non aver mai avuto l'intenzione di subentrare lei stessa nel rapporto di locazione; attribuisce a una svista la propria dichiarazione scritta in tal senso, dovuta al primitivo tenore degli accordi in discussione; ritiene comunque che essa è in aperto contrasto con la convenzione di garanzia in base alla quale, per giungere al preteso subingresso, sarebbe stato necessario l'accordo delle parti di liberare i garanti dal loro impegno: ciò che i signori __________ non hanno mai fatto. Né l'attore ha mai ritenuto che la controparte avesse effettivamente agito in quel senso.
D'altra parte, l'art. 6 cpv. 1 della stessa convenzione indica che mutamenti nei contratti di base conclusi da __________ (contratto di locazione, rispettivamente di leasing) necessitano del consenso di tutte le parti della convenzione.
Il richiamo alla prima norma citata appare irrilevante già perché le pretese mancate informazioni non sostanziano la contestazione. Oggetto d'esame dev'essere invece il rimprovero formulato dall'attore alla convenuta di avere leso la clausola 6 della convenzione. Al proposito l'appellante -per la prima volta in questa sede- sostiene che i __________ hanno costituito fra loro una società semplice, e ciò per poter affermare che, quand'anche il solo __________ fosse stato informato dell'avvenuta modifica del contratto di leasing, la comunicazione deve valere anche nei confronti dell'attore. Con riferimento al tipo di responsabilità assunta dalle tre persone, l'appellante conclude che, ancorché essa non ne abbia dato una qualifica giuridica- in sostanza sia stata costituita "una unità, nel senso che quel che faceva uno aveva effetti anche per gli altri. Esattamente come una società ..." (appello, pag. 8). Sennonché questa rappresentazione dell'appellante non trova riscontro negli atti; anzi la stessa convenzione in modo non equivoco indica che la responsabilità dei garanti era individuale, nel senso che ognuno di loro avrebbe agito "einzeln ... für sich selbst" (doc. 2, preambolo); tant'è che -anche dal punto di vista formale- il testo della convenzione non parla dei successori, ma del successore per indicare colui che, fra le tre persone indicate, avrebbe assunto gli impegni di __________: vedi al riguardo l'art. 2, il titolo dell'art. 4 e il suo testo ripetutamente ("Der Nachfolger verpflichtet sich ..."), l'art. 5 e la seconda frase dell'art. 6 (al proposito si rinvia anche al doc. 13, art. 15, cpv. 1). Di converso, in nessuna clausola e in nessun altro documento della causa figurano impegni a carico dei garanti collettivamente, né appare comunque la loro volontà di conseguire con mezzi comuni uno scopo comune (art. 530 CO), o ancora che sussistano interessi comuni dei pretesi soci (Siegwart A. in Comm. di Zurigo al CO, 1938, art. 530, n. 18); ciò che peraltro è esplicitamente negato dal teste __________. Indifferente al riguardo è il fatto che essi abbiano avuto fra loro altri legami d'affari che emergono qua e là nell'istruttoria, ma senza relazione concreta con la convenzione in esame. Quindi, a prescindere dalla tardività dell'argomento proposto dall'appellante, la censura non può trovare accoglimento.
La credibilità del teste __________ è messa in discussione anche in virtù della clausola no. 2 di una seconda convenzione 31 gennaio 1985, sottoscritta soltanto da __________ e dai garanti, che prevedeva tra l'altro l'impegno del primo -per tutta la durata della convenzione doc. D- di affidare la contabilità della sua impresa ad __________ o a una ditta del ramo da lui designata (doc. 13). Sennonché l'appellante, pur sostenendo che il teste -a dipendenza di questa pattuizione- doveva sapere tutto sugli affari di __________, nemmeno dice se nei fatti la clausola fu rispettata, rispettivamente se la contabilità fu affidata a __________ o a terze persone.
Ma anche l'ulteriore argomento proposto dall'appellante non può trovare miglior accoglimento; è vero infatti -e può suscitare perplessità- che il teste __________ revisore di una ditta dell'attore, compare in una lettera della convenuta a __________ come persona di contatto della società di leasing (doc. J); su questa particolarità della fattispecie tuttavia la stessa convenuta non ha ritenuto di interrogare il teste, né di chiarire altrimenti i fatti. Ma in virtù di questo solo elemento non verificato nel suo significato reale essa non può, in questa sede, sostenere che vi fosse quasi confusione tra gli atti di una parte e quelli dell'altra, tanto stretto era il legame che le univa: al proposito va precisato che, se il teste ha affermato che le persone che stavano dietro la __________, rispettivamente la __________, erano fra loro legate, l'ha fatto rispondendo alla domanda a sapere se avesse seguito le vicende del contratto __________ dall'inizio, direttamente, o per interposta persona; domanda alla quale ha risposto di non avere egli stesso concepito la convenzione, ma di averne preso conoscenza in seguito, aggiungendo l'osservazione sul legame esistente fra le parti "soviel mir noch bekannt ist". Ben poca cosa rispetto alle deduzioni che vuol trarne l'appellante.
E' pertanto corretta la conclusione del pretore secondo cui v'è stata violazione della clausola no. 6 della convenzione di garanzia a dipendenza del mancato consenso delle parti alle nuove condizioni di leasing.
Non essendo data la caducità della convenzione di garanzia, viene a mancare l'unico motivo per il quale il primo giudice ha deciso la reiezione della domanda riconvenzionale (sentenza, ad 10).
Con sentenza 24 agosto 1990 il presidente del Tribunale circondariale di __________ ha constatato l'avvenuta cessazione del rapporto di locazione di __________ sul __________, ordinando al conduttore di abbandonare quei locali per il 30 settembre 1990 (doc. K). A dipendenza di questa nuova situazione, la convenuta, con scritto 5 settembre 1990 a __________, preso atto del ritardo nel pagamento delle rate leasing così come delle pigioni, gli ha comunicato l'intenzione di succedergli nella locazione a partire dal 1. ottobre, a meno che egli trovasse un acquirente del ristorante entro la metà di settembre; il tutto in base al contratto di leasing e a un accordo separato (doc. J) Questa presa di posizione, sottoscritta dal dott. __________, è stata inviata per conoscenza anche all'attore (doc. J, secondo foglio). Tenendo fede a questo impegno, la convenuta ha iniziato a pagare la pigione mensile e ciò fino al mese di aprile dell'anno successivo, senza suscitare nessuna nota reazione da parte dei locatori o dell'amministrazione dell'immobile. In causa, la convenuta ha sempre sostenuto di aver eseguito quei pagamenti per errore, ossia "credendosi in obbligo di subentrare nel contratto di locazione in virtù della convenzione intercorsa fra le parti" che in un primo tempo lo prevedeva, fino cioè alla versione definitiva della convenzione di garanzia (in particolare duplica, pag. 9). In appello la convenuta evoca anche il fatto che i locatori non approvarono mai una liberazione dei garanti dai loro obblighi.
Al proposito va anzitutto puntualizzato che la conclusione di un contratto di locazione non è vincolata a nessuna esigenza formale e che se è vero che non equivale a pattuizione una semplice dichiarazione unilaterale (Comm. SVIT, Schweizerisches Mietrecht, 1991, art. 253 CO, N. 2), è altrettanto vero che la dottrina ammette la nascita di un contratto in presenza di un comportamento concludente, come l'occupazione di un appartamento accompagnata dall'accettazione senza riserve da parte del locatore del pagamento della pigione (Higi P., Die Miete, in Comm. di Zurigo al CO, 1994, art. 253, N. 33). Nel caso concreto, non è nota -come detto- nessuna reazione da parte dei locatori fra il novembre 1990 e il successivo mese di aprile: la reazione cui accenna l'appellante (doc. L) non rappresenta alcunché, sia perché data del 7 giugno 1991, quando ormai le prestazioni della convenuta erano cessate, sia perché -al dilà delle considerazioni giuridiche dell'avvocato dei locatori che l'ha redatta- viene semmai confermato il ripetuto pagamento delle pigioni da parte della convenuta. Comunque la tesi dell'errore, invocata dall'appellante a sostengo dell'applicabilità dell'art. 63 cpv. 1 CO, a un'attenta verifica, non regge. Anzitutto la volontà di __________ di "subentrare nel contratto d'affitto" è stata ammessa anche dal teste __________ il quale sostiene anche il suo buon diritto ad agire in tal modo e comunque l'interesse della società "di tenere aperto il locale"; interesse poi venuto meno, tant'è che lo stesso teste non sostiene di aver sospeso il pagamento delle pigioni poiché a quel debito avrebbero dovuto far fronte i garanti, ma perché "insistere per tenere aperto l'esercizio non era più un affare per nessuno". Su due punti invece il teste sbaglia; laddove afferma di aver pagato le locazioni a nome e per conto di __________, mentre egli stesso nel citato doc. J, aveva menzionato l'avvenuta cessazione del contratto __________ / __________, e dove osa affermare di aver saputo solo successivamente, ossia dopo aver sottoscritto -in data 5 settembre 1990- il citato doc. J, che "i signori __________ e __________ si erano impegnati personalmente a pagare l'affitto". Il teste, ma soprattutto l'appellante, vorrebbe con ciò dimenticare di aver sottoscritto la convenzione di garanzia, valida fin dal 31 gennaio 1985, a firma dello stesso signor __________ per conto della società di leasing, anche in favore della quale la convenzione era stata pensata. Né fra la sua sottoscrizione e il 5 settembre 1990 l'appellante può sostenere l'intervento di alcunché che potesse adombrare la validità dell'accordo; anzi, in margine alla conclusione del contratto di locazione con ____________________ aveva scritto alla convenuta, proprio mettendo in evidenza che sarebbe stato omesso "das Nachmietrecht der Leasing-Gesellschaft" (doc. 8); inoltre, mentre il primo contratto di leasing (L-37), concluso prima della convenzione di garanzia, parla ancora di "Nachmietrecht zg. __________ " (doc. 2), il secondo (L- 85), concluso nel 1990, non reca più tale indicazione in conformità con la citata convenzione (doc. 4.1); ma la stessa convenuta, con invio raccomandato 31 luglio 1990 -ossia di poco precedente alla sua dichiarazione doc. J- esponendo la situazione debitoria di __________, fa esplicito riferimento alla convenzione di garanzia, elencando le parti della stessa e, in parte almeno, gli scopi della pattuizione (doc. 12).
Per tutto questo complesso di fatti e di considerazioni si deve concludere che la convenuta, ancorché in perfetta conoscenza della convenzione di garanzia e degli eventuali obblighi dei garanti, ha voluto succedere a __________ nel rapporto di locazione e per questo esclusivo motivo ha versato ai locatori la somma complessiva di fr. 73'200.- Essa pertanto non può sostenere con successo di essersi creduta erroneamente debitrice di quell'importo, né lo ha provato, né ha provato che il suo pagamento non fosse dovuto a dipendenza dell'inesistenza del contratto di locazione (al riguardo cfr. Schulin, in Comm. di Basilea, ed. 2, art. 63 CO, N. 3): la locazione è infatti venuta in essere validamente, prima che qualcuno abbia sollecitato i garanti, in particolare l'attore, a subentrare nella locazione. Ancorché a titolo abbondanziale può essere ricordato al proposito che la convenzione aggiuntiva, pure di data 31 gennaio 1985 (doc. 13) precisa il meccanismo di eventuale intervento dei garanti nel senso che, dati i presupposti sostanziali per l'intervento di un cosiddetto successore (doc. D, punto 4), per quanto riguarda la locazione, sarebbero stati i locatori a farne richiesta ("Sobald die Nachfolger ... auf Verlangen des Vermieters in den Mietvertrag eintreten müssen ...": doc. 13, punto 5). Ciò che non risulta essersi verificato, in particolare non prima del 5 settembre 1990. D'altra parte se -come ha sostenuto il teste __________ - il pagamento delle pigioni è avvenuto "fuori dall'ambito del contratto leasing", non si può escludere l'attualità della cifra 4.1 della convenzione di garanzia, ossia nel senso che l'impegno dei "successori" non esiste ("erfolgt nicht") nel caso in cui il locatore abbia concluso una locazione con un altro subentrante. Ciò si spiega facilmente, nello spirito della convenzione, poiché in quel caso l'interesse dei locatori, in quanto beneficiari della stessa, è salvaguardato in modo tale da non esigere l'intervento di nessun garante.
In conformità con quanto esposto nel proprio scritto riassuntivo ai garanti 31 luglio 1990 (doc. 12), __________ chiede all'attore il pagamento delle rate scadute relativamente ai mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 1990, nonché della differenza fra il valore di riscatto matematico del contratto leasing L -85 al 31 luglio 1990 -ossia fr. 211'203.85- e il ricavo della vendita degli oggetti locati, corrispondente a fr. 160'000.- (doc. V). Richieste che si fondano sulla norma 12.2. delle condizioni generali (doc. 14) -cui fa esplicito riferimento l'attrice riconvenzionale- con l'unica rettifica concernente il cosiddetto indennizzo che prevede uno sconto del 5% in detrazione dal valore di riscatto matematico.
Sennonché, se il credito in esame dev'essere considerato conforme alla pattuizione con __________ (contratto L-85), a dipendenza del mancato consenso dell'attore al rinnovo e quindi alle nuove condizioni di leasing (cfr. al proposito i precedenti considerandi 7., 8. e 9.), esso non può essere opposto a quest'ultimo nella sua veste di garante/successore in virtù della convenzione di garanzia. Inoltre, siccome quell'impegno come tale non è decaduto a causa dell'accertata violazione da parte della convenuta (cfr. il precedente considerando 10.), si pone il problema dell'estensione della validità degli obblighi dell'attore a seguito dell'inadempimento da parte del fruitore del leasing nei confronti della società di leasing. In virtù della convenzione (doc. D), il successore deve tenere indenne quest'ultima per tutti gli impegni contratti da __________ limitati tuttavia alle perdite sofferte (clausola 4.2.). Su questo punto il contraddittorio è stato carente; in particolare, non v'è stata una chiara contestazione delle poste del danno, così come esposte nel doc. W (= doc. 12): se ne deve concludere che le perdite subite da __________ __________ siano senz'altro costituite sia dalle rate impagate, sia dall'indennizzo, previsti dalle cennate condizioni generali. Importi che vanno però calcolati non sulla base del nuovo contratto di leasing, pattuito in contrasto con la convenzione di garanzia, ossia senza il consenso dell'attore, ma sulla base del contratto di leasing che aveva funto da piattaforma -insieme al contratto di locazione- per l'impegno dei successori il 31 gennaio 1985.
Al proposito -osservato anzitutto che il primo contratto di leasing era destinato a durare fino a febbraio 1992 (doc. E), quindi che esso sarebbe stato pienamente valido durante il 1990- va anzitutto ricalcolato l'importo complessivo delle rate impagate in base alla rateazione prevista nel contratto L-37, ossia fr. 5'810.-; ciò che comporta un credito della convenuta di fr. 23'240.-. Per quanto riguarda il calcolo dell'indennizzo è la stessa __________ a fornire l'elemento determinante: infatti, il teste __________, al momento dei fatti dipendente della __________ che curava i contratti di leasing pattuiti dalla convenuta, precisa di aver apposto egli stesso in calce al documento 3 la descrizione della situazione contabile fra la convenuta e __________ al momento del passaggio dal vecchio al nuovo contratto: e ciò "al fine di ottenere il finanziamento della __________ con la quale lavorava la __________ ". Se ne deduce che a fine gennaio 1990 il valore di riscatto matematico (dopo il versamento di 61 mensilità sulle 84 originariamente previste) era di fr. 127'000.- Questo importo, a fine luglio 1990 sarebbe stato lievemente inferiore, e da quel risultato, per ottenere l'indennizzo previsto, andrebbe detratto -come già considerato- un ulteriore 5%. Somma indubitabilmente inferiore al ricavo della vendita degli oggetti locati, per cui la convenuta non può vantare altra perdita in base al vecchio contratto di leasing all'infuori delle rate impagate per quattro mesi. Solo limitatamente a tale importo può pertanto essere accolta la domanda riconvenzionale.
Se con la petizione l'attore invero non spiega perché si è assunto le spese -in particolare a titolo di locazione- di cui chiede la rifusione alla convenuta, in replica sostiene di averlo fatto per errore nella valutazione della propria responsabilità, vittima ("consciamente o inconsciamente") della confusione creata dal comportamento di controparte e "ignaro della vera realtà giuridica". Contrariamente all'opinione del primo giudice, anche questo errore però (l'altro era sostenuto dalla controparte) non può essere ammesso. Infatti, dopo aver preso atto della chiara volontà della convenuta di assumersi la locazione, per aver ricevuto copia dello scritto 5 settembre 1990 (doc. J), e dopo aver preso formalmente atto della violazione della convenzione di garanzia da parte della stessa controparte, come risulta dal suo scritto 14 ottobre 1990 ai signori __________ (doc. M), egli disponeva di tutti gli elementi caratteristici della fattispecie per valutarla correttamente e agire di conseguenza. Non va dimenticato infatti che egli ha iniziato a pagare i canoni di locazione solo dopo che la convenuta, per motivi suoi, aveva cessato di farlo, comunque diversi mesi dopo il 14 ottobre 1990 (sicuramente non prima del 7 giugno 1991: doc. L). Che poi i locatori, con quest'ultimo scritto del loro patrocinatore abbiano fornito una versione dei fatti che l'ha indotto a pagare la pigione, almeno per un certo tempo, può essere condiviso, ma è oggettivamente insostenibile che l'attore possa fondare un suo errore sull'opinione di chi -tutto sommato- era anzitutto interessato a vedersi versata una pigione mensile di oltre fr. 13'000.- Perché l'attore si sia comportato in tal modo non è chiaro, ma nemmeno è rilevante nella fattispecie; sta di fatto che, non essendoci motivi per ritenere decaduta la convenzione di garanzia, venuta a mancare la prestazione fin'allora effettuata dalla società di leasing in favore dei locatori, egli ha assunto un obbligo che rientra nel campo d'applicazione di quel patto, così come previsto al punto 4.1. (doc. D). Viene così a mancare -come sostiene l'appellante- ogni titolo giuridico per chiedere la rifusione a controparte della somma di fr. 46'900 - per le pigioni pagate.
La posta di complessivi fr. 18'294.85 si compone di diversi addendi per cause diverse: bollette dell'elettricità relative al ristorante, fatture per interventi di pulizia e di manutenzione, spese legali e di consulenza economica relative alla ricerca di un subentrante nella gestione dell'esercizio pubblico. L'attore sostiene di avervi fatto fronte esclusivamente nell'interesse della convenuta, in quanto divenuta conduttrice ed essendo comunque proprietaria dell'inventario del ristorante in seguito al mancato pagamento delle rate leasing da parte di __________. La convenuta sostiene per contro che le fatture prodotte sono sempre connesse con la locazione e quindi sono a carico di chi, per i motivi ricordati, è subentrato in quel contratto. Orbene, non tutte le spese indicate possono essere ricondotte alla condizione di conduttore del signor __________: se questo può essere affermato per le bollette dell'elettricità e per le spese di manutenzione del locale, esulano dal contesto le spese per consulenza, in particolare connesse con la ricerca di un subentrante. Esse tuttavia rappresentano una parte degli sforzi compiuti dall'attore non nell'interesse della controparte, ma nell'interesse proprio di contenere il pregiudizio che gli stava causando il suo impegno di garante, protraendosi il periodo di attesa fra l'abbandono del campo da parte di __________ e l'inizio di una nuova gerenza. Su questa considerazione non è possibile individuare titolo giuridico per postulare la rifusione dell'importo litigioso da parte della convenuta; certamente non adeguato è il richiamo agli art. 62 segg. CO poiché, come s'è visto, in nessun modo l'attore può vantare di essersi erroneamente considerato debitore delle somme versate.
Per i quali motivi,
richiamati per le spese l'art. 148 CPC, la LTG e la TOA
pronuncia
I. L'appello 21 settembre 1998 di __________ in liquidazione è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 31 agosto 1998 del Pretore del distretto di Lugano è così riformata:
La petizione è respinta.
La tassa di giustizia dell'azione principale, in fr. 2'500.- e le spese di fr. 335.-, da anticiparsi come di rito dalla parte attrice, restano a suo carico. Essa verserà inoltre alla parte convenuta la somma di fr.5'000.- a titolo di ripetibili.
L'azione riconvenzionale è parzialmente accolta.
Di conseguenza __________, è condannato a versare a __________ in liquidazione la somma di fr. 23'240.-, oltre interessi al 5% dal 15 dicembre 1991.
II. Le spese e la tassa di giustizia dell'appello, per complessivi fr. 2'500.-, anticipati dall'appellante, restano a suo carico per 2/3, mentre per 1/3 sono posti a carico di __________
III. Intimazione: -
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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