AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1998.192
Data decisione, Autorità: 01.02.1999, IICCA
Incarto n. 12.98.00192
Lugano 1° febbraio 1999/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.97.83 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 4 febbraio 1997 da
avv.
contro
con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 133’268.70 oltre accessori a titolo di risarcimento del danno contrattuale, domanda alla quale in corso di causa si è aggiunta la richiesta dell’accertamento dell’inesistenza del diritto del convenuto a percepire ulteriori onorari in relazione alla pratica __________;
Domanda avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 31 agosto 1998 ha parzialmente accolto, condannando il convenuto al pagamento di fr. 66’534.45 oltre interessi;
Appellante l’attrice, che con atto di appello e domanda di revisione del 21 settembre 1998 postula la riforma del querelato giudizio in via principale nel senso di ottenere la pronuncia sulla domanda di esonero dal pagamento degli onorari al convenuto, omessa dal Pretore, e in via subordinata nel senso di ammettere la domanda condannatoria per fr. 101’218.85 oltre interessi, attribuendole inoltre, in ogni caso, fr. 14’833.40 per ripetibili;
Mentre il convenuto con osservazioni del 21 ottobre 1998 chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto:
A. Oggetto della petizione di __________ è il risarcimento del danno di fr. 133’268.70 oltre interessi che il convenuto le avrebbe arrecato nel contesto del patrocinio in una causa civile intentata nei di lei confronti da __________ in relazione alla difettosa esecuzione di un contratto di appalto, segnatamente per avere lasciato cadere in prescrizione le azioni di regresso nei confronti dei subappaltatori, le cui mancanze avrebbero determinato la condanna dell’attrice nella procedura promossa dal committente.
Delle ulteriori argomentazioni delle parti al riguardo di questa domanda di giudizio non torna conto di riferire, essendo la decisione del Pretore di accoglierla per fr. 66’534.35 oltre interessi rimasta incontestata.
B. Dopo avere confermato l’iniziale domanda di giudizio nella replica del 2 giugno 1997 e all’udienza preliminare del 21 ottobre 1997, con le conclusioni del 25 giugno 1998 (pag. 18) l’attrice ha formulato una richiesta di giudizio supplementare (n. 4) per cui “__________ è esonerata dal pagamento di ogni ulteriore onorario emesso dall’avv. __________ in relazione alla pratica __________”, domanda cui è limitata la disputa a questo stadio della causa.
C. Il Pretore nel giudizio qui impugnato si è espresso su quest’ultima richiesta nel considerando n. 13 ma non nel dispositivo, negandone il fondamento per il motivo che stante la condanna del convenuto al risarcimento del danno, l’attrice si verrebbe a trovare nella medesima situazione in cui si sarebbe trovata con un corretto adempimento del mandato da parte del legale, la cui pretesa andrebbe di conseguenza riconosciuta.
D. Con gravame datato 21 settembre 1998, denominato appello e domanda di revisione, l’attrice chiede la riforma della sentenza pretorile in via principale nel senso di ammettere la domanda di non dovere al convenuto i fr. 28’184.50 per il patrocinio nella causa __________, domanda su cui il Pretore a torto non si sarebbe espresso nel dispositivo del giudizio impugnato -dal che il motivo di revisione- e in via subordinata nel senso di condannare il convenuto al pagamento di fr. 101’218.85 oltre interessi, attribuendole in ogni caso fr. 14’833.40 per ripetibili.
Nelle osservazioni del 21 ottobre 1998 il convenuto postula invece la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Delle argomentazioni contenute in questi allegati si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
In ossequio a questa disposizione, la domanda risulta determinata dalle conclusioni formulate, ossia dal cosiddetto petitum, in cui l’attore deve precisare con esattezza l’entità della pretesa, o almeno fissarne in cifre l’ammontare massimo presumibile, e questo al necessario scopo di far conoscere al convenuto contro cosa egli debba difendersi (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 165, n. 1, 5, 10, 11, 13).
Questa norma fa stato anche per l’eventuale replica (art. 175 cpv. 2 CPC), mentre le fasi successive della causa sono disciplinate dagli art. 74, 75 e 78 CPC, secondo i quali, riservate modifiche di dettaglio (art. 75 CPC) e i casi di restituzione in intero (art. 138 CPC), l’oggetto della lite viene determinato nello stadio dello scambio degli allegati introduttivi, e dopo tale stadio di procedura non è più per principio possibile addurre fatti domande od eccezioni non sostenuti in precedenza, o sollevare contestazioni in precedenza non formulate (per tante: II CCA 5 dicembre 1996 in re A. AG/C., 25 ottobre 1996 in re C. SA/Comune di A.; Cocchi/Trezzini, opera citata, ad art. 78, n. 1, 2, 4, 13, 17, 20), dal che l’irricevibilità procedurale di siffatti nuovi fatti, domande od argomenti sollevati per la prima volta con le conclusioni (Cocchi/Trezzini, opera citata, ad art. 78, n. 6, 7, 8, 13, 15, 17) o, a maggior ragione, con l’appello (art. 321 CPC; II CCA 18 marzo 1996 in re T.I. snc; Cocchi/Trezzini, opera citata, ad art. 321, n. 7, 10, 18).
E’ ben vero che al punto 17 della petizione, sotto allo specchietto ricapitolativo dell’ammontare del danno (pag. 4) l’attrice afferma che:
“Si fa inoltre notare che dovrebbe essere incluso nel danno subito anche l’onorario dell’avv. __________. Lo stesso benché sollecitato innumerevoli volte, non lo ha mai specificato. Qualora l’avv. __________ dovesse adesso avanzare delle pretese e tenuto conto che il suo comportamento ha reso vano ogni effetto relativo al mandato affidatogli, chiediamo venga riconosciuto che la __________ nulla più deve al convenuto”
ma tale ambigua formulazione -anche volendo prescindere dalla mancata inclusione nel petitum- non adempie i predetti requisiti di cui all’art. 165 CPC, non essendo consentita la riserva di domande, che in tal caso valgono come non presentate (II CCA 15 gennaio 1993 in re G./B.) né, allo stesso modo, la formulazione di domande legate ad una condizione.
L’errore del Pretore non è pertanto stato quello di non includere nel dispositivo la propria decisione in merito a tale domanda, ma quello di esaminarla nel merito invece di dichiararla irricevibile.
Ad un diverso risultato non conduce il desiderio del convenuto di vedere decisa la questione, ossia la sua acquiescenza circa l’irrituale formulazione della domanda di causa, vietando l’art. 101 CPC alle parti e al giudice un modo di procedere diverso di quello imposto dal codice di rito.
Ne discende la reiezione di ogni censura dell’attrice attinente alla pretesa in questione.
Dalla lettura del gravame (pag. 8 ed in particolare pag. 9) si deduce chiaramente che la ricorrente in realtà non contesta l’ineccepibile decisione del Pretore di compensare le ripetibili per il motivo dell’equivalente soccombenza delle parti in questa causa (art. 148 cpv. 2 CPC), ma adduce invece l’esistenza di un’ulteriore posizione di danno corrispondente all’ammontare della nota onorari del precedente patrocinatore per la procedura di prime cure e a quello della sua nota per la procedura di appello.
A prescindere per un momento dal fatto che il risarcimento di tali costi avviene proprio mediante l’attribuzione dell’indennità ripetibile, l’impostazione data dall’attrice implica comunque la formulazione in sede di appello di una nuova domanda, che risulta in ogni caso irricevibile per effetto dell’art. 321 CPC.
Ne deriva, ai sensi dei considerandi, la reiezione del gravame, manifestamente infondato in ogni suo punto.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili, dovute anche all’avvocato che si difende da solo in una causa propria (Cocchi/Trezzini, opera citata, ad art. 150, n. 8), seguono la soccombenza della ricorrente (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello e domanda di revisione 21 settembre 1998 di __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 750.--
b) spese fr. 50.--
T o t a l e fr. 800.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 800.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: -
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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