AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1998.190
Data decisione, Autorità: 01.02.1999, IICCA
Incarto n. 12.98.00190
Lugano 1° febbraio 1999/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.96.5 della Pretura del distretto di Blenio, promossa con petizione 10 marzo 1995 da
rappr.
contro
rappr
con cui l’attore ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr. 37’000.-- oltre accessori a titolo di onorario dell’architetto;
Domanda avversata dai convenuti che hanno postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 18 agosto 1998 ha accolto per fr. 30’838.55 oltre interessi;
Appellanti i convenuti, che con atto di appello del 21 settembre 1998 chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere la petizione limitatamente a fr. 4’974.90 oltre interessi;
Mentre l’attore con osservazioni del 27 ottobre 1998 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. Con la petizione l’attore sostiene di essere stato incaricato dai convenuti nel marzo del 1994 di allestire il progetto di una nuova casa d’abitazione per il loro fondo n. __________ di __________ compito che egli avrebbe svolto sino all’ottenimento della licenza di costruzione, allestendo poi anche i capitolati d’opera e i piani di dettaglio. A quel punto i convenuti avrebbero di fatto revocato il mandato e per motivi di economia affidato la fase esecutiva, sulla base del suo lavoro, ad un disegnatore edile. Per le prestazioni eseguite egli avrebbe emesso la propria nota onorari, con un saldo in suo favore di fr. 37’000.--, importo rimasto impagato e oggetto della presente causa.
B. Nella risposta del 26 giugno 1995 i convenuti si sono opposti alla petizione sostenendo di avere sottoposto all’attore uno schizzo di massima abbastanza completo e di avere in seguito attivamente collaborato con l’attore fornendo dati ed idee precise, vista anche la necessità di entrare nella nuova casa prima della fine del 1994. L’attore avrebbe invece mal sopportato l’intervento dei convenuti, da lui percepito come un’intrusione, perdendo così interesse e motivazione nell’espletazione dei suoi compiti. Egli avrebbe pertanto omesso di organizzare l’inizio dei lavori per la fine delle ferie estive dell’edilizia del 1994 e il 16 agosto avrebbe addirittura affermato di non auspicare più la prosecuzione del mandato.
Non essendoci la prova delle prestazioni dell’attore, in massima parte eseguite dai convenuti medesimi, e nemmeno dell’applicabilità della norma SIA 102 per la loro valutazione, ne conseguirebbe la reiezione di ogni pretesa.
C. Le parti hanno per in seguito sostanzialmente ribadito le rispettive tesi e domande, contestando nel contempo quelle della parte avversaria.
D. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, riassunti i fatti rilevanti, ha ritenuto l’esistenza tra le parti di un contratto d’architetto cui applicare, per il caso della sua revoca, l’art. 404 CO relativo al contratto di mandato. Non verificandosi il caso per cui l’una o l’altra delle parti può avanzare pretese conseguenti all’intempestiva revoca del mandato, oggetto della causa sarebbe unicamente la determinazione della retribuzione spettante all’attore per le prestazioni da lui effettuate, ai sensi della norma SIA 102, la cui applicabilità è stata riconosciuta dai convenuti.
Potendosi condividere il responso espresso in merito dal perito giudiziario, all’attore sarebbero dovuti per le prestazioni eseguite complessivi fr. 38’838.55 e pertanto, dopo deduzione dei fr. 8’000.-- versati dai convenuti, la petizione andrebbe accolta per fr. 30’838.55 oltre interessi.
E. Con l’appello in rassegna i convenuti postulano la riforma della sentenza pretorile nel senso di ammettere la petizione limitatamente a fr. 4’974.90 oltre interessi affermando, in sintesi, che il Pretore nel computo del valore delle prestazioni dell’attore avrebbe disatteso il fatto che egli riprese svariate prestazioni dell’arch. __________ a lui trasmesse dai convenuti, e si sarebbe dipartito dalla pattuizioni intervenute circa l’entità dello sconto da concedere sull’ammontare della tariffa di cui alla norma SIA 102.
F. Delle osservazioni 27 ottobre 1998 dell’attore all’appello, del quale viene chiesta la reiezione con protesta di spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
A questo stadio della causa non vi è particolare contestazione circa la natura del contratto venuto in essere tra le parti, al quale vanno applicate le norme relative al mandato (art. 394 e segg. CO), come pure sul fatto che sussiste il diritto per l’attore ad ottenere la retribuzione delle prestazioni da lui effettuate in applicazione dei criteri stabiliti dalla norma SIA 102, mentre sussiste la contestazione circa l’entità -e quindi l’ammontare della retribuzione- di tali prestazioni.
L’art. 8 CC impone a chi intende dedurre il proprio diritto da una circostanza di fatto l’obbligo di provare detta circostanza, per il che, in conseguenza di questa norma, la mancanza della prova delle circostanze di fatto costitutive del diritto obbliga il giudice a decidere in sfavore di chi ha asserito l’esistenza del diritto (Kummer, Berner Kommentar, n. 20 ad art. 8 CC).
In materia contrattuale questa norma si concretizza nel senso che chi, come l’attore, procede per ottenere l’adempimento di una pretesa contrattuale è gravato dell’onere di dimostrare l’esistenza dell’asserito contratto -in concreto pacifica- nonché la congruità della sua pretesa (per tante: II CCA 22 luglio 1998 in re B./F. SA), mentre secondo l’art. 90 CPC il giudice valuta secondo il suo libero convincimento quale sia la forza probatoria degli elementi forniti dalla parte tenuta a farlo e, di conseguenza, se un certo fatto debba o meno ritenersi provato (Rep. 1989, pag. 440; II CCA 31 luglio 1995 in re F./T. SA; Kummer, opera citata, n. 64 ad art. 8 CC).
In presenza di una perizia giudiziale il giudice deve esaminare se il perito ha tenuto conto dei fatti e degli argomenti a favore e contro le rispettive tesi e -ritenuto che il giudice non è esperto della materia specifica- se le conclusioni a cui egli è giunto sono logiche e convincenti, prive cioè di punti oscuri, lacune o contraddizioni.
Ciò nondimeno, il giudice che decide di aderire alle conclusioni del perito non è tenuto a darne una motivazione particolareggiata nella sentenza.
Se per contro egli intende distanziarsi dalle conclusioni a cui è giunto il perito, onde non eccedere il proprio potere di apprezzamento egli deve motivare in modo concreto e rigoroso le ragioni che lo hanno condotto a dissentire dall’opinione dell’esperto, non bastando in proposito l’adduzione di mere congetture o di considerazioni soggettive (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 253, n. 4; II CCA 27 novembre 1993 in re R./Q e llcc.)
Evidentemente il rilievo di discrepanze o contraddizioni tra le conclusioni del perito giudiziario e quelle della parte in causa non è sufficiente a fondare legittimi dubbi circa l’attendibilità della perizia giudiziaria, visto che essa non può andare soggetta alla critica soggettiva di quella parte che intende erigere la propria opinione a canone di scienza e verità (II CCA 7 ottobre 1994 in re D. SA/M.; 12 luglio 1993 in re S./P. e llcc.; 27 dicembre 1990 in re C.B. SA/B.A. SA e riferimenti).
Occorre piuttosto che sia provata, alla luce degli argomenti della parte (o di suoi eventuali periti), l’inconcludenza di determinate affermazioni del perito giudiziario, la loro contraddittorietà con determinati elementi di fatto o con principi fondamentali di una determinata scienza o arte (Cocchi/Trezzini, opera citata, ad art. 253, n. 4).
L’attore ha fatto fronte all’onere della prova che gli incombeva con la richiesta di una perizia giudiziaria, affidata all’arch. __________. L’esperto nel proprio referto si è espresso sull’entità delle prestazioni eseguite dall’attore, con valutazione fatta propria dal Pretore, che ha perciò applicato ai parametri così determinati la formula per il calcolo degli onorari di cui alla norma SIA, giungendo al risultato di fr. 38’838.55.
Questo risultato è contestato dai convenuti sulla scorta di tre ordini di argomentazioni: in primo luogo la perizia non conterrebbe la prova del fatto che tutte le singole prestazioni fatturate sono state eseguite, in secondo luogo sarebbe stato misconosciuto il fatto che l’attore è stato facilitato nel proprio lavoro dalla documentazione elaborata messa a sua disposizione dai mandatari, ed infine non sarebbe stato accordato loro l’intero sconto contrattualmente pattuito con l’attore.
5.1 Nel gravame la prima di queste censure risulta priva della necessaria motivazione a suo sostegno.
A tal proposito, infatti, i convenuti (punto 9, pag. 5) “ripropongono punto per punto le contestazioni dettagliatamente ricapitolate nelle conclusioni scritte da pag. 6 a pag. 11, al punto N. 11”, e ritengono che “codesta lodevole Camera d’appello dovrà entrare nel merito delle censure rivolte dai convenuti al referto rispettivamente al complemento peritale”.
In realtà così non è: per costante giurisprudenza risulta in effetti irricevibile l’appello in cui il ricorrente omette di formulare le specifiche e circostanziate critiche in fatto ed in diritto al giudizio impugnato, limitandosi a rinviare alla lettura di precedenti allegati, senza che tale rigore costituisca eccesso di formalismo (I CCTF 28 settembre 1997 in re D./R. SA; analogo: Cocchi/Trezzini, opera citata, ad art. 309, n. 7). Su questo punto vi è perciò totale soccombenza dei ricorrenti già solo per questo motivo.
5.2 Analoga motivazione, vista la generica invocazione per cui “rimangono in questa sede valide tutte le argomentazioni già sviluppate”, vale anche per le critiche concernenti il mancato riconoscimento di un maggiore sconto contrattuale, nemmeno precisato nel gravame (punto 8, pag. 4 e 5), dal che l’alternativa conseguenza dell’irricevibilità della censura, oppure, nella per i convenuti migliore delle ipotesi, della mancata prova da parte loro -gravati del relativo onere stante la loro ammissione dell’applicabilità della tariffa SIA- della concessione del preteso sconto sull’onorario risultante dall’applicazione di detta tariffa.
5.3 Non meno generiche sono infine le censure relative alla mancata considerazione da parte del Pretore della pretesa consegna da parte dei convenuti di “dati già elaborati e raffinati”, ipotesi in cui il perito giustificherebbe la riduzione dal 42% al 34% dell’onorario complessivo.
Gli appellanti, per un lato, si limitano ad addurre mere congetture e a considerare poco credibile l’ipotesi a loro sfavorevole (“Riesce veramente difficile comprendere come mai ...”, “Egli non può essersi sognato tale impianto...”, punto 7, pag. 4), ammettendo peraltro di non avere fornito prove convincenti circa l’avvenuta consegna dell’asserita documentazione.
D’altro lato, essi invocano l’argomento procedurale secondo cui l’attore non avrebbe contestato la loro affermazione dell’avvenuta elaborazione da parte loro dei piani della nuova costruzione con l’arch. __________ limitandosi a contestare di avere ricevuto tali documenti.
Si tratta tuttavia di una sottigliezza che non giova alle loro tesi, in quanto determinante ai fini della retribuzione dell’attore non è il fatto che i convenuti abbiano o meno elaborato e posseduto i documenti in questione, ma invece la questione a sapere se tali documenti siano stati consegnati all’attore, così da semplificarne il lavoro. A non averne dubbi, quest’ultima, e unica rilevante, circostanza non risulta dall’interrogatorio formale dell’attore (risposte 2-4), né da altri atti della causa, sicché anche questa argomentazione è in definitiva votata all’insuccesso.
Ne è lo stesso dell’intero gravame, infondato in ogni suo punto.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 21 settembre 1998 di __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 770.--
b) spese fr. 30.--
T o t a l e fr. 800.--
già anticipati dagli appellanti, restano a loro carico, con l’obbligo solidale di rifondere all’attore complessivi fr. 1’200.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione:
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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