AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1998.189
Data decisione, Autorità: 29.01.1999, IICCA
Incarto n. 12.98.00189
Lugano 29 gennaio 1999/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.94.811 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 21 settembre 1994 da
arch.
contro
con cui l’attore ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr. 50’000.-- oltre accessori a titolo di onorario dell’architetto;
Domanda avversata dai convenuti che hanno postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 13 agosto 1998 ha respinto;
Appellante l’attore, che con atto di appello del 21 settembre 1998 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere la petizione;
Mentre i convenuti con osservazioni del 26 ottobre 1998 postulano la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto:
A. Con la petizione l’attore sostiene che i convenuti, agenti in società semplice, nel corso del 1990 l’avrebbero incaricato, unitamente ai colleghi __________, delle cui pretese egli è cessionario, di allestire il progetto di tre palazzine da edificare sul fondo n. __________ adducendo che per la sola fase progettuale, fino allo stadio della domanda di costruzione, sarebbe stato pattuito un onorario complessivo di fr. 179’200.--.
La pretesa sarebbe in seguito stata ridotta a fr. 130’000.--, ed inoltre sarebbero dovuti all’attore ulteriori fr. 20’000.-- per l’allestimento dei disegni esecutivi.
A fronte di un credito complessivo di fr. 150’000.-- sarebbero stati versati solo fr. 100’000.--, dal che la presente causa per fr. 50’000.-- oltre accessori.
B. Nella risposta del 12 gennaio 1995 i convenuti si sono opposti alla petizione contestando l’asserita pattuizione di un onorario di fr. 179’200.-- per la sola fase progettuale sino all’ottenimento della licenza edilizia, ed affermando che lo stesso attore sarebbe stato membro della società semplice volta all’edificazione delle tre palazzine.
L’operazione sarebbe in seguito stata ripresa da __________ che se ne sarebbe assunto l’intero onere, ivi compreso quello relativo ai costi di progettazione.
Del tutto infondata sarebbe la pretesa di fr. 20’000.-- per i disegni esecutivi, in realtà mai elaborati e difatti non versati agli atti della causa.
C. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, riassunti i fatti rilevanti, ha ritenuto l’esistenza tra le parti dell’asserito rapporto contrattuale, ma ha respinto la pretesa dedotta in causa siccome non dimostrata nella sua entità.
D. Con l’appello l’attore postula la riforma della sentenza pretorile nel senso di ammettere la petizione affermando, in sintesi, che il Pretore avrebbe disatteso l’esistenza di un preciso accordo circa una mercede d’architetto di fr. 179’200.--, perfezionatosi con il silenzio dei convenuti alle lettere di conferma in tal senso dei progettisti.
E. Delle osservazioni 26 ottobre 1998 dei convenuti all’appello, del quale viene chiesta la reiezione con protesta di spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
L’attore, che a giusta ragione non contesta di essere gravato dell’onere della prova circa l’esistenza e la congruità della propria pretesa contrattuale, nel corso della procedura di prime cure non ha nemmeno tentato di dimostrare che la somma da lui richiesta sarebbe il giusto corrispettivo per le prestazioni d’architetto concretamente eseguite -in tal senso egli avrebbe perciò chiaramente fallito l’onere della prova a suo carico-, ma ha invece sostenuto la diversa tesi secondo cui i fr. 50’000.-- gli sarebbero dovuti per il motivo dell’esistenza della pattuizione di un onorario complessivo di fr. 150’000.--, accordo negato dal Pretore.
Anche in questa sede l’appellante ripropone la tesi dell’esistenza del consenso dei convenuti al pagamento del richiesto saldo.
2.1 Egli sostiene da un lato che vi sarebbe stata ammissione da parte dei convenuti dell’esattezza dell’ammontare richiesto per effetto della mancata contestazione del quantum della pretesa in corso di causa (appello, punto 5, pag. 6).
Siffatto argomento processuale, costituente in pratica l’invocazione del disposto di cui all’art. 170 cpv. 2 CPC, si rivela senz’altro infondato.
A prescindere dal fatto che negli allegati introduttivi dei convenuti figurano ripetute contestazioni del buon diritto della pretesa attorea e l’esplicita affermazione della mancata esecuzione di quelle prestazioni per le quali l’attore pretende fr. 20’000.-- (risposta, pag. 3, 7, 8, 9; duplica, pag. 4, 8), l’eventuale mancata contestazione del fatto che il lavoro svolto dall’attore varrebbe complessivi fr. 150’000.-- sarebbe riconducibile alla circostanza che nemmeno l’attore ha allegato tale tesi, avendo egli piuttosto, come si è detto (consid. 1), asserito l’esistenza di un accordo delle parti in tal senso.
E’ pertanto improponibile la tesi dell’attore, che vorrebbe dedurre diritto dalla mancata contestazione di un fatto -l’esattezza materiale della sua pretesa- che a ben vedere non risulta essere stato allegato, e di conseguenza dall’invocazione (implicita) dell’art. 170 CPC nulla può essere ritenuto in favore della causa del procedente.
2.2 Per il resto il gravame è incentrato sulla tesi secondo cui si sarebbe formalizzato il consenso dei convenuti sulle richieste di onorari dei progettisti per effetto della mancata contestazione delle loro lettere di conferma.
2.2.1 Uno scritto che riassume accordi presi oralmente in precedenza e che resta incontestato rappresenta una lettera di conferma (II CCA 21 marzo 1996 in re R. AG/R. SA).
Questa può avere funzione di conferma integrale dell’intesa raggiunta o mirare a completarla o a cambiarla. Mentre nel primo caso la lettera di conferma ha solo carattere dichiarativo poiché il contratto è già stato stipulato validamente in forma orale, nel secondo caso lo scritto divergente assume carattere costitutivo quando rappresenta un’offerta ed il silenzio della controparte può venire interpretato come un’accettazione (II CCA 17 dicembre 1991 in re M./R.). Nel caso di una lettera di conferma il Tribunale federale (DTF 114 II 251) applica l’art. 6 CO in via analogica (così pure la dottrina dominante: cfr. per tanti Merz, Vertrag und Vertragsschluss, 2. edizione, 1992, N. 228; a favore invece di un’applicazione diretta della norma Kramer, Schweigen auf kaufmännische Bestätigungsschreiben und rechtsgeschäftlicher Vertrauensgrundsatz, in recht 1990, pag. 104) e decide la questione della validità di un’accettazione tacita sulla scorta del principio dell’affidamento. Kramer (opera citata, pag.105) ritiene in proposito che una lettera di conferma abbia carattere costitutivo solo se l’offerta, che da essa può venir dedotta, rappresenta un vantaggio a favore del destinatario o se è una ragionevole ed equilibrata concretizzazione di punti secondari di un accordo precedente (dello stesso parere: Koller, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 2. Vol., 1996, N. 1674).
2.2.2 Già solo dalla lettura degli scritti 13 dicembre 1990 dell’attore ai convenuti e a __________ (doc. B, C, D, E), a prescindere perciò dalla conoscenza dei contenuti del colloquio al quale fanno riferimento, si evince che le stesse non costituiscono e non intendono costituire delle lettere di conferma ai sensi di quanto qui sopra esposto.
Vero è invece che le lettere in esame sono una semplice spiegazione in forma scritta delle argomentazioni attinenti all’applicazione della norma SIA 102 in base alle quali si giustificherebbe quella che viene esplicitamente definita “una proposta di onorario” di fr. 179’200.-- (cfr. anche l’ammissione a pag. 5, riga 3 dell’appello), e pertanto dalla mancata risposta a tale lettera non è in alcun modo possibile dedurre la conferma di un pregresso consenso verbale dei destinatari a quella proposta (analogo: II CCA 20 novembre 1997 in re arch. T./P., in cui dalla mancata reazione all’invio da parte dell’architetto di un contratto SIA non si è dedotto il consenso all’applicabilità delle tariffe SIA), valendo -al contrario- tale silenzio quale reiezione della proposta stessa (art. 5 cpv. 1 CO).
La seconda lettera invocata dall’attore (appello, punto 2, pag. 4) è quella del 15 novembre 1991 (doc. EE1), ed è perciò di quasi un anno successiva. Nemmeno tale scritto costituisce lettera di conferma, già solo per il semplice motivo che non si riferisce ad alcun recente accordo tra le parti (Kramer/Schmidlin, Berner Kommentar, n. 114 ad art. 6 CO) e che non ha l’indispensabile intento di fungere da conferma ad accordi intercorsi (Kramer/Schmidlin, opera citata, n. 82 e 84 ad art. 6 CO), ma è, a ben vedere, la semplice lettera d’accompagnamento della nota onorari emessa dall’attore, nella quale egli si è sentito in dovere di spiegarne la genesi, senza però -ovviamente- che tale unilaterale esposizione possa avere un qualche effetto vincolante per i convenuti.
Lo scritto del 18 agosto 1992 (doc. II) è un banale sollecito di pagamento, e solo con molta fantasia può essere proposto, come fa l’appellante (punto 3, pag. 4), quale lettera di conferma.
Nemmeno la lettera 6 novembre 1991 (doc. DD), pur se inviata all’indomani di un incontro, ha la parvenza di una lettera di conferma: l’attore, ancora una volta, riferisce la sua personale versione dei fatti circa il preteso accordo sugli onorari, indicando esplicitamente che lo stesso risalirebbe a molti mesi prima, con il che lo scritto in questione manca nuovamente del predetto requisito della tempestività, e si rivela perciò essere l’espressione di vuote affermazioni di parte, dalla cui mancata contestazione nessun diritto può essere dedotto.
E infine, una lettera di conferma -la cui nozione è manifestamente malintesa dall’attore- non è ravvisabile neppure nella lettera 31 luglio 1993 all’arch__________ (doc. VV), sfuggendo al comune buon senso di questa Camera la comprensione del meccanismo per cui la mancata reazione ad una lettera scritta ad una terza persona dovrebbe produrre degli effetti nei confronti di persone alle quali detta lettera non è stata inviata, o costituire in altro modo -fatta salva la vuota affermazione di parte- la prova dell’esistenza degli accordi in essa affermati.
Ne segue la reiezione del gravame, infondato in ogni suo punto.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 21 settembre 1998 dell’arch. __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 870.--
b) spese fr. 30.--
T o t a l e fr. 900.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere ai convenuti complessivi fr. 1’500.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: -
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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