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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1998.188
Data decisione, Autorità: 19.11.1998, IICCA
Incarto n. 12.98.00188
Lugano 19 novembre 1998/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.96.793 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 15 novembre 1996 da
rappr.
Contro
rappr.
con cui l’attrice ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr. 11’800.-- oltre interessi a titolo di risarcimento del danno conseguente a incidente della circolazione;
Domanda avversata dai convenuti, che hanno postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 13 agosto 1998 ha respinto;
Appellante l’attrice, che con atto di appello del 21 settembre 1998 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere la petizione;
Appello sul quale i convenuti non si sono espressi;
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto:
A. Il 25 novembre 1994 alle ore 13.00 circa l’attrice in territorio di __________ procedeva sulla corsia di sorpasso dell’autostrada in direzione sud, allorché essa dopo una violenta frenata, è andata a collidere con la barriera di protezione metallica alla sua sinistra distruggendo completamente la vettura VW Golf GT da lei condotta, del valore di fr. 11’300.--, il cui relitto è in seguito stato rimosso contro una spesa di fr. 505.--.
B. Con la petizione l’attrice ha chiesto il risarcimento del danno subito, sostenendo che il sinistro sarebbe stato causato dal comportamento del __________, che precedeva l’attrice circolando sulla corsia di destra, il quale avrebbe sconsideratamente effettuato una brusca sterzata a sinistra, invadendo la corsia di sorpasso, per evitare un pedone che si trovava in mezzo alla corsia da lui percorsa per segnalare un incidente accaduto poco più avanti, facendo cenno ai veicoli in transito di rallentare e spostarsi sulla corsia di sorpasso.
C. Nella risposta del 30 gennaio 1997 i convenuti si sono opposti alla petizione negando che vi sarebbe stata da parte del conducente __________ l’improvvisa invasione della corsia di sorpasso.
Egli si sarebbe comportato in maniera del tutto corretta, rallentando alla vista del pedone e segnalando con l’indicatore di direzione la manovra di cambio di corsia, mentre l’attrice, che sopraggiungeva a velocità eccessiva, non sarebbe stata in grado di mantenere la padronanza del veicolo.
Non essendoci colpa del conducente __________ nulla sarebbe dovuto all’attrice.
D. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, dopo avere rilevato il contraddittorio comportamento delle parti, che avrebbero entrambe fornito due differenti versioni dell’accaduto, ha ritenuto che le prove agli atti non consentirebbero di ritenere dimostrata la colpa del conducente convenuto, mentre risulterebbe semmai l’imprudenza dell’attrice, che non avrebbe saputo adeguarsi alla situazione di pericolo, ed ha perciò respinto la petizione.
E. Con l’appello l’attrice chiede la riforma della sentenza pretorile nel senso di ammettere la petizione.
Riassunta la propria versione dei fatti, essa -in sintesi- ha invocato gli art. 34 cpv. 3, 35 cpv. 2 e 44 cpv. 1 LCS per sostenere che quale conducente di un veicolo in procinto di effettuare un sorpasso essa poteva confidare nel fatto che la vettura sorpassata non si sarebbe improvvisamente immessa nella corsia di sorpasso. Sarebbe pertanto errato il giudizio impugnato, nella misura in cui a torto stravolge questa situazione di diritto per addebitarle una perdita di controllo della propria vettura innescata dal comportamento del conducente __________ e per la quale essa era oltretutto stata assolta nella procedura amministrativa.
F. I convenuti non hanno presentato osservazioni al gravame.
Considerato
in diritto
La questione può comunque essere tranquillamente superata nel senso che l’attrice è proceduralmente tenuta alla dimostrazione della verità dell’esposizione fattuale resa nel corso di questa causa, e per la quale, in sostanza, essa sarebbe stata ostacolata dall’__________ nell’esecuzione del sorpasso per il fatto che questi avrebbe repentinamente cambiato corsia di marcia in conseguenza dell’inopinata presenza di __________ sulla corsia di destra dell’autostrada.
Vero è invece che avendo scorto il pedone, l’attrice doveva immediatamente desistere da qualsiasi proposito in tal senso, anche frenando bruscamente se necessario, dovendo presumere, prima ancora che ciò avvenisse, che il veicolo che essa si apprestava a superare si sarebbe con ogni probabilità spostato sulla sinistra per schivare il pedone (art. 35 cpv. 3 e 5 LCS; Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, 3. edizione, n. 2.16 ad art. 35 LCS).
L’art. 10 cpv. 1 ONC è del resto esplicito nel vietare il sorpasso se davanti al veicolo che precede si trovano ostacoli, come cantieri, veicoli in preselezione o pedoni che attraversano la strada (Bussy/Rusconi, ibidem).
Quo alle modalità di esecuzione di questa manovra, il teste __________ -la cui indipendenza rende la di lui versione preferibile a quelle contraddittorie delle parti- afferma che l’__________ avrebbe addirittura avuto il tempo di segnalare il cambio di corsia con l’indicatore di direzione, dal che si deduce che l’attrice, che a suo dire aveva già scorto il pedone e che secondo il teste è sopraggiunta “dopo alcuni istanti”, a maggior ragione disponeva del tempo per effettuare una frenata in luogo del sorpasso, divenuto illecito e pericolosissimo per la presenza del __________.
Ne segue la reiezione del gravame, infondato in ogni suo punto.
Le spese e la tassa di giustizia seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Ai convenuti, che non hanno presentato osservazioni all’appello, non vengono attribuite ripetibili.
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 21 settembre 1998 di __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 580.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 600.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico.
III. Intimazione: - ______________________________
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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