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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1998.186
Data decisione, Autorità: 07.01.1999, IICCA
Incarto n. 12.98.00186
Lugano 7 gennaio 1999/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.96.766 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 5 novembre 1996 da
rappr.
contro
rappr.
con cui l’attore ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr. 10’000.-- oltre accessori a titolo di risarcimento del danno conseguente a incidente della circolazione;
Domanda avversata dai convenuti, che hanno postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 25 agosto 1998 ha accolto per fr. 8’291.74 oltre interessi;
Appellanti i convenuti, che con atto di appello del 21 settembre 1998 chiedono la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere la petizione;
Mentre l’attore con osservazioni del 9 ottobre 1998 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. Il 23 giugno 1995 in territorio di __________ l’attore percorreva la strada cantonale __________ in direzione nord e si apprestava a svoltare a sinistra per entrare nella stazione di servizio __________ ivi esistente allorché è stato urtato sulla fiancata anteriore sinistra dal motoveicolo condotto dal ____________________ che a sua volta percorreva la cantonale in direzione di __________.
B. L’attore sostiene che il __________ avrebbe dapprima indebitamente superato la vettura che seguiva quella dell’attore, e sullo slancio avrebbe proseguito la sua corsa fino ad urtare la parte sinistra della sua vettura, già impegnata nella manovra di svolta, dal che l’obbligo suo e della sua assicuratrice RC, parimenti convenuta in causa, al risarcimento del danno subito.
C. I convenuti si sono opposti alla petizione, addebitando all’attore una manovra di svolta a sinistra brusca ed improvvisa, che avrebbe costretto il primo veicolo ad uno scarto sulla destra per evitare quello dell’attore, mentre il __________ avrebbe scelto di scansare a sinistra, sulla corsia di contromano, collidendo tuttavia con la sua vettura sul sedime della stazione di servizio. La responsabilità del sinistro sarebbe perciò dell’attore, che avrebbe svoltato a sinistra senza curarsi dei veicoli che seguivano.
D. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, dopo avere rammentato le norme di legge applicabili, ha accertato in base agli atti la correttezza della manovra di svolta dell’attore, addebitando per contro al convenuto __________ una chiara violazione dell’art. 35 cpv. 6 LCS, stante il sorpasso da parte sua sulla sinistra di un veicolo in preselezione.
Dal che l’accoglimento della petizione limitatamente ai fr. 8’291.74 oltre interessi spesi per il trasporto e la riparazione della vettura dell’attore.
E. Delle argomentazioni degli appellanti -che postulano la riforma della sentenza pretorile nel senso di respingere la petizione, ribadendo la tesi secondo cui il sinistro sarebbe da addebitare all’attore, che nella propria manovra di svolta non avrebbe adottato tutte le precauzioni del caso- e di quelle del resistente -che chiede la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili- si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
Oltre a stabilire un preciso onere probatorio a carico del procedente (II CCA 24 gennaio 1996 in re M. e S./V.R. e W), la norma implica che in caso di colpe concomitanti dei detentori coinvolti il danno deve essere sopportato in rapporto alle colpe rispettive se è dato un nesso di causalità tra la colpa e l’insorgenza del danno (ICCTF 26 agosto 1993 in re M. e R. SA/M. e Z.).
Scopo della norma è quello di concedere al giudice la massima libertà di apprezzamento possibile circa la determinazione dei fatti (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, 3. edizione, Losanna, 1996, n. 2.1 ad art. 86 LCS).
Essa non è comunque inconciliabile con l’art. 90 CPC, secondo la quale il giudice valuta le prove secondo il suo libero convincimento a dipendenza delle risultanze di causa, e di questo dà ragione nella sentenza, e con il principio secondo cui l’istanza chiamata a verificare l’apprezzamento operato dal primo giudice non se ne discosterà in assenza di un valido motivo (II CCA 7 aprile 1993 in re V./R. e Z.).
Che il transito sulla destra del veicolo dell’attore in preselezione, che a non averne dubbi costituiva il corretto comportamento in un caso del genere, fosse concretamente possibile nelle circostanze date è dimostrato aldilà di ogni ragionevole dubbio dal fatto che la vettura che precedeva il __________ (che non giunge a negarne l’esistenza) e che per prima seguiva l’attore ha tranquillamente scansato sulla destra la vettura dell’attore.
Da ciò consegue, secondo il normale andamento delle cose e la comune esperienza, che se tale manovra è stata possibile per il primo veicolo che seguiva l’attore -più ingombrante della motocicletta del __________ ed inoltre più vicino alla vettura dell’attore, e pertanto con meno tempo a disposizione per reagire all’asserita manovra improvvisa dell’attore- la medesima manovra doveva a maggior ragione essere possibile per il __________.
Se ciò non bastasse, anche lo scooter condotto da __________, che per secondo seguiva la vettura dell’attore, è riuscito a scansarla sulla destra senza alcuna difficoltà, ed anzi permettendosi anche il lusso di un illecito sorpasso sulla destra ai danni della vettura che lo precedeva (cfr. sua deposizione).
La pochezza delle argomentazioni dei resistenti è tale da rendere superflua la loro confutazione nel dettaglio: basti il rilievo secondo cui le deposizioni dei vari testi sono fra di loro concordanti, che nessuna di esse consente di formulare addebiti all’indirizzo dell’attore, e che tutte evidenziano la (peraltro ammessa) manovra di sorpasso effettuata dal __________
Per il resto gli appellanti sono rinviati alle calzanti argomentazioni e alle opportune citazioni di cui al querelato giudizio, che non vi è qui motivo di riscrivere.
Ne consegue la reiezione del gravame, ai limiti del temerario.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 21 settembre 1998 di __________ e __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 480.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 500.--
già anticipati dagli appellanti, restano a loro carico, con l’obbligo solidale di rifondere all’attore fr. 700.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione:
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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