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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1998.183
Data decisione, Autorità: 23.09.1998, IICCA
Incarto n. 12.98.00183
Lugano 23 settembre 1998/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.94.1107 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 11 agosto 1993 da
contro
con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 85’354.65 oltre interessi in conseguenza del contratto di assicurazione;
E ora sullo scritto 10 settembre 1998 dell’attore, che ha chiesto la rettifica di un errore di scrittura nell’indicazione delle ripetibili dell’appello adesivo;
Viste le osservazioni 16 settembre 1998 della parte convenuta;
Considerato
in fatto ed in diritto
che con sentenza 4 settembre 1998 questa Camera ha respinto sia l’appello principale 7 aprile 1998 della convenuta che l’appello adesivo 8 maggio 1998 dell’attore;
che nel dispositivo IV di quel giudizio l’attore è stato gravato di fr. 1’500.-- di ripetibili in conseguenza della reiezione dell’appello adesivo;
che con scritto 10 settembre 1998 l’attore, ritenendo tale importo eccessivo per raffronto all’importo dedotto in appello, avanza l’ipotesi di un errore di battitura, del quale chiede la correzione:
che la convenuta con scritto del 16 settembre 1998 si oppone alla richiesta;
che secondo l’art. 339 CPC la correzione di un errore di redazione o di calcolo della sentenza, ed anche di un suo dispositivo, si propone -in caso di disaccordo- nella forma della domanda di interpretazione;
che il termine di 20 giorni dalla notificazione della sentenza di cui all’art. 334 CPC è in concreto stato rispettato;
che lo scritto 10 settembre 1998 dell’attore va pertanto considerato e ricevuto come una domanda di interpretazione;
che con l’appello adesivo 8 maggio 1998 l’attore aveva chiesto la riforma del giudizio pretorile nel senso di aumentare dai fr. 66’354.65 oltre interessi accordati dal Pretore a fr. 85’354.65 oltre interessi l’ammontare dell’indennizzo di sua spettanza;
che il valore litigioso appellato era perciò di fr. 19’000.--;
che a fronte di tale soccombenza l’attore è stato gravato di fr. 1’500.-- di ripetibili di appello;
che il medesimo importo è stato accollato alla convenuta a fronte di una soccombenza di fr. 66’354.65;
che un eguale trattamento delle parti non si giustifica in presenza di valori di causa tanto differenti;
che l’importo di fr. 1’500.--, ancorché rispettoso dei valori massimi di cui agli art. 9 e 17 TOA, non è in effetti l’espressione della reale volontà della Camera;
che in sede di redazione del dispositivo sulle spese dell’appello adesivo il relatore è incorso in una svista, duplicando quello relativo alle spese dell’appello principale ma dimenticando di effettuare la dovuta correzione dell'importo delle ripetibili dipendente dalle differenze delle due fattispecie;
che l’importo corretto da porre a carico dell’attore per ripetibili dell’appello adesivo non è perciò di fr. 1’500.-- ma di fr. 800.--;
che per questa decisione non si prelevano spese e non si assegnano ripetibili;
Per i quali motivi, richiamati gli art. 333, 334, 339 CPC e la TOA
dichiara e pronuncia
I. L’istanza di interpretazione 10 settembre 1998 di __________ è accolta.
Il dispositivo IV della sentenza 4 settembre 1998 di questa Camera è rettificato nel modo seguente:
IV. Le spese della procedura d’appello adesivo consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 580.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 600.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 800.-- per ripetibili di appello.
II. Non si prelevano tasse o spese, non si attribuiscono ripetibili per questa decisione.
III. Intimazione:
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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