AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1998.182
Data decisione, Autorità: 15.12.1998, IICCA
Incarto n. 12.98.00182
Lugano 15 dicembre 1998/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.95.1636 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 6 dicembre 1995 da
rappr. dall’avv. __________
Contro
rappr. dall’avv. __________
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 75’000.-- oltre accessori a titolo di risarcimento del danno contrattuale;
Domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 21 agosto 1998 ha accolto;
Appellante la convenuta, che con atto di appello del 15 settembre 1998 postula la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere la petizione per fr. 25’000.-- oltre accessori;
Mentre l’attrice con osservazioni del 26 ottobre 1998 chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto:
A. Secondo quanto narrato in petizione, la convenuta nel 1993 avrebbe richiesto ad __________, poi fallita, fornitura di un arredamento completo per un esercizio pubblico, la cui apertura era prevista per l’inizio del 1994 (doc. H). Il contratto sarebbe poi stato “ceduto” da __________ all’attrice, che ha sottoscritto un nuovo documento con la convenuta (doc. B).
A causa delle inadempienze della convenuta detto contratto non sarebbe stato eseguito, dal che l’obbligo per la committente al risarcimento almeno delle spese vive sostenute dall’attrice, ossia fr. 50’000.-- versati alla __________ acquisire il contratto e fr. 25’000.-- versati alla subappaltante __________.
B. La convenuta si è opposta alla petizione argomentando che il contratto sarebbe di fatto decaduto per l’inattività dell’attrice medesima, che non avrebbe rispettato i termini di consegna e nemmeno avrebbe richiesto gli anticipi sulla mercede alle date stabilite. Il recesso da lei pronunciato sarebbe pertanto stato causato dall’inadempienza dell’attrice, alla quale nulla sarebbe dovuto.
C. Nel giudizio qui impugnato il Pretore ha ritenuto che la mancata esecuzione del contratto sarebbe ascrivibile alla convenuta, che sarebbe stata messa in mora il 5 aprile 1994 per l’esecuzione del contratto e la cui inazione avrebbe indotto l’appaltatrice al recesso.
Essendo comprovato il versamento da parte dell’attrice di complessivi fr. 75’000.--, si giustificherebbe di obbligare la convenuta al risarcimento di tale importo, dal che l’accoglimento della petizione.
D. Con l’appello la convenuta chiede la riforma della sentenza pretorile nel senso di ammettere la petizione per fr. 25’000.-- oltre accessori.
Essa riconosce la propria responsabilità e il fondamento della richiesta di risarcimento dei fr. 25’000.-- pagati alla subappaltante __________ ma contesta invece la posizione di fr. 50’000.--, importo che l’attrice avrebbe pagato a __________ per ottenere la cessione del contratto, ritenendo che la stessa non costituisca un danno risarcibile.
E. Nelle osservazioni del 26 ottobre 1998 l’attrice chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili sulla scorta di argomentazioni delle quali si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
A questo stadio della causa non è più litigiosa la questione della responsabilità della convenuta, determinata dal Pretore ex art. 109 cpv. 2 CO, in conseguenza del recesso dal contratto di fornitura doc. B, mentre è controversa la risarcibilità della somma di fr. 50’000.-- pagata dalla convenuta ad __________ per acquisire il contratto in questione.
Dall’esame dei due documenti contrattuali (doc. H e B) si evince l’esistenza di una chiara correlazione tra i due atti.
Non si può pertanto affermare che sia venuto in essere un primo contratto tra __________ e la convenuta, che questo sia in seguito stato risolto od annullato, e che indipendentemente da ciò sia poi sorto un nuovo contratto con l’attrice, ma si deve al contrario ritenere che il contenuto (e le condizioni) del primo contratto siano rimasti inalterati, e che vi sia unicamente stata la sostituzione della parte appaltatrice __________ in luogo di __________ e che a seguito di tale sostituzione si sia proceduto all’allestimento di un nuovo documento.
Contro siffatta tesi depone unicamente l’annotazione manoscritta di cui all’ultima pagina del nuovo contratto doc. B, secondo cui il primo contratto sarebbe “nullo”, mentre la continuità tra i due rapporti risulta da numerosi riscontri: in primo luogo già nel contratto originario se ne dichiarava esplicitamente la cedibilità (doc. H, pag. 1); in secondo luogo la convenzione 13 ottobre 1993 tra __________ e l’attrice (doc. H, pag. 6) menziona esplicitamente la cessione dall’una all’altra dell’intero rapporto contrattuale (punto 1); in terzo luogo la medesima annotazione manoscritta in calce al doc. B, pur contenendo (impropriamente) la declaratoria di nullità del primo contratto, indica in realtà che il nuovo contratto è sostitutivo di quello stipulato con __________; ed infine la continuità va ravvisata anche nella totale identità dei contenuti dei due contratti.
La cessione di un intero rapporto contrattuale non è esplicitamente regolata dalla legge e significa l’entrata nel contratto di una nuova parte in luogo di una di quelle originarie, per il che, contrariamente alla cessione ex art. 164 CO, non è sufficiente il consenso delle parti che si avvicendano, ma occorre anche l’accordo della parte che si vede sostituire il partner contrattuale (Spirig, Zürcher Kommentar, n. 212 ad Vorbemerkungen zu art. 164-174 CO; Gauch/Schluep, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, 6. edizione, vol. 2, n. 3672 e segg.), consenso che in concreto è pacificamente dato.
L’attrice, come era sua facoltà per essere subentrata ad __________ nel contratto, ha chiesto il risarcimento del danno conseguente alla mora della controparte (esplicito: osservazioni all’appello, pag. 6).
Conseguentemente, il Pretore ha applicato in suo favore l’art. 109 cpv. 2 CO, ritenendo che il recesso dal contratto sia implicitamente stato pronunciato dalla stessa attrice (giudizio impugnato, consid. 6 e 7).
4.1 L’art. 109 cpv. 2 CO prevede che chi recede dal contratto ha diritto al risarcimento dei danni derivanti dal mancato contratto, a meno che il debitore non provi che non gli incombe alcuna colpa.
Il danno derivante dal mancato contratto corrisponde al cosiddetto interesse negativo, ed è in sostanza quel danno che la parte ha subito in conseguenza della stipula del contratto, e che non avrebbe perciò subito qualora il contratto non fosse stato concluso (Von Thur/Peter, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, 3. edizione, vol. 1, pag. 86; Gauch/Schluep, opera citata, n. 3092; Honsell/Vogt/Wiegand, OR I, 2. edizione, n. 8 ad art. 109 CO).
4.2 L’interesse negativo comprende svariate posizioni di danno, tra le quali, in particolare, i costi legati alla stipulazione del contratto, quelli sostenuti in vista dell’adempimento del contratto -sia per adempiere ai propri obblighi che per ricevere la prestazione della controparte-, il danno conseguente alla perdita di un’altra opportunità contrattuale come pure eventuali risarcimenti dovuti a terzi a seguito del venir meno di questo contratto (Gauch/Schluep, opera citata, n. 3093; Honsell/Vogt/Wiegand, opera citata, n. 9 ad art. 109 CO; Von Thur/Peter, opera citata, pag. 87).
Il diritto al risarcimento è tuttavia limitato a quel danno, sia pure inteso nel senso dell’interesse negativo, che è realmente connesso alla perdita dell’opportunità contrattuale. Esiste cioè anche in questo ambito l’esigenza dell’esistenza di un nesso di causalità adeguata tra la violazione contrattuale e il danno di cui si chiede il risarcimento (Von Thur/Peter, opera citata, pag. 85 e 86; Gauch/Schluep, opera citata, n. 2711 e segg.).
4.3 La voce di danno in questione sembrerebbe a prima vista poter rientrare nella nozione di costo sostenuto in buona fede dal creditore nell’aspettativa dell’adempimento del contratto da parte del debitore, ma ad un esame più approfondito ciò non risulta essere il caso.
Il primo rilievo che si impone è infatti quello per cui l’esistenza di questa asserita posizione di danno è direttamente connessa alla particolarità della fattispecie costituita dal fatto che vi è stata trasmissione del rapporto contrattuale. In altri termini, è lecito affermare che questa posizione di danno è legata all’avvenuto trasferimento del contratto da __________ all’attrice, e che la stessa non sussisterebbe qualora si fosse in presenza del contratto di appalto originario. Di conseguenza, non si può in buona fede condividere il risultato al quale l’attrice vorrebbe giungere, ossia quello per cui il trasferimento del contratto avrebbe all’atto pratico aggravato la posizione della committente, rendendola responsabile di possibili voci di danno altrimenti inesistenti per il caso di sua inadempienza, dovendosi invece ritenere che non poteva essere intenzione della convenuta quella di accettare senza corrispettivo un peggioramento della sua posizione contrattuale.
Inoltre, la voce di danno in esame è, a ben vedere, in realtà un costo radicato nel diverso rapporto contrattuale tra le due ditte cessionaria e cedente dell’appalto con la convenuta, costo che si vorrebbe risarcibile per il fatto che l’oggetto della cessione (il rapporto contrattuale) ha causato problemi alla cessionaria, così da non essere l’adeguata controprestazione per l’avvenuto pagamento di fr. 50’000.--.
Se ne deve concludere nel senso che l’importo richiesto è legato ad un problema sorto nell’adempimento del contratto tra __________ e l’attrice con cui si è ceduto il contratto di appalto con la convenuta, mentre esso non è invece conseguente all’inadempienza della convenuta in tale contratto di appalto, nel cui contesto non costituisce pertanto una posizione di danno risarcibile, facendo difetto il requisito del nesso di causalità adeguata.
Di ciò era del resto cosciente la stessa parte attrice, laddove ammetteva di essersi rivolta nei confronti della convenuta stante il fallimento di __________, “sicché da questa non vi è speranza di recuperare alcunché” (petizione, pag. 5), sottintendendo così l’esistenza di un obbligo della fallita alla restituzione della somma di denaro.
Ne deriva, ai sensi dei considerandi, l’accoglimento del gravame.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili delle due sedi seguono la soccombenza delle parti (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 15 settembre 1998 di __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 21 agosto 1998 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 2, è riformata nel modo seguente:
__________, è condannata a pagare a __________, fr. 25’000.-- oltre interessi al 5% dal 26 settembre 1994.
In tale misura è tolta l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ del __________ dell’Ufficio esecuzione di Lugano.
La tassa di giustizia di complessivi fr. 2’500.-- e le spese, da anticipare dall’attrice, restano a suo carico per 2/3 e per 1/3 sono a carico della convenuta, alla quale l’attrice rifonderà fr. 1’800.-- per parte di ripetibili.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 950.--
b) spese fr. 50.--
T o t a l e fr. 1’000.--
già anticipati dall’appellante, sono a carico dell’attrice, che rifonderà alla convenuta fr. 2’000.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione:
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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