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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1998.181
Data decisione, Autorità: 18.09.1998, IICCA
Incarto n. 12.98.00181
Lugano 18 settembre 1998/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no. OA.98.32 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con petizione 16 gennaio 1998 da
contro
che il Pretore, con sentenza 7 settembre 1998, ha integralmente accolto condannando il convenuto a versare all’attrice l’importo di Fr. 20’636.70 oltre interessi e spese.
Nei confronti della quale il convenuto ha dichiarato di ricorrere con scritto 16 settembre 1998.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
Considerato
in fatto ed in diritto
che il credito dell’attrice si riferisce ad un estratto conto riguardante l’utilizzo da parte del convenuto della carta di credito __________;
che il convenuto è rimasto precluso in causa non avendo presentato l’allegato di risposta nemmeno nel termine ultimo di grazia di 10 giorni;
che, di conseguenza, non è stato citato all’udienza preliminare ma alla sola discussione finale che il Pretore ha indetto lo stesso giorno del 7 settembre 1998 presumendo che la parte attrice non intendesse procedere all’istruttoria di causa (art. 177 cpv. 3 CPC);
che la convocazione per tale udienza risale al 1 luglio 1998 e solo il 3 settembre 1998 il convenuto ne ha chiesto il rinvio senza che il Pretore si esprimesse su tale domanda, procedendo ugualmente nella lite ed emanando, lo stesso giorno, la sentenza di merito che accoglie la petizione;
che il convenuto, con scritto 16 settembre 1998, ricorre contro questa sentenza argomentano unicamente che, avendo presentato istanza di rinvio dell’udienza, riteneva che la stessa sarebbe stata riportata ad altro giorno e chiede, giustificando e comprovando ora con la necessità inderogabile di una visita medica, di essere nuovamente convocato all’udienza;
che l’appello non contenendo i presupposti formali minimi voluti dall’art. 309 CPC, in particolare la domanda intesa alla modifica della sentenza nei punti che intende appellare ed i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda, deve essere dichiarato nullo (art. 309 cpv. 4 CPC) e quindi irricevibile;
che a prescindere dalla sua nullità per i motivi formali sopra indicati, lo stesso non può avere alcun effetto poiché nell'ambito dell'utilizzo di questo istituto processuale da parte del convenuto si ravvisa un abuso di diritto ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 CC (II CCA 24 marzo 1994 C. c. R. & Co; DTF 107 Ia 221, 111 Ia 150; Guldener, Treu und Glauben im Zivilprozess, in SJZ 1942/43, pag. 393);
che l’abuso del convenuto risiede nel fatto che si appella contro una sentenza per non aver potuto presenziare ad un’udienza durante la quale, siccome precluso, non avrebbe potuto contestare i fatti della petizione e nel fatto che, con svariati scritti informali indirizzati alla Pretura, ha sempre riconosciuto di dovere l’importo per il quale è stato condannato a pagare chiedendo delle dilazioni a causa della sua critica situazione economica;
che l’appello è così un tentativo di procrastinare nel tempo il pagamento del dovuto a ulteriore dimostrazione di un atteggiamento temerario ed abusivo che non può essere protetto;
Per i quali motivi
pronuncia
L’appello 16 settembre 1998 di __________ è irricevibile.
Non si prelevano tasse o spese.
Intimazione alle parti e comunicazione alla Pretura di Lugano, sez. 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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