AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1998.179
Data decisione, Autorità: 30.11.1998, IICCA
Incarto n. 12.98.00179
Lugano 30 novembre 1998/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.97.282 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 22 aprile 1997 da
rappr. dall’avv. __________
Contro
rappr. dall’avv. __________
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 9’408.35 oltre interessi a titolo di risarcimento del danno conseguente a incidente della circolazione;
Domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 16 luglio 1998 ha accolto;
Appellante la convenuta, che con atto di appello del 14 settembre 1998 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;
Mentre l’attrice con osservazioni del 16 ottobre 1998 postula la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili;
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto:
A. Il 12 giugno 1996 alle ore 01.15 circa l’attrice in territorio di __________ procedeva sulla corsia di sorpasso dell’autostrada in direzione nord alla guida della propria vettura Opel Kadett, allorché, mentre si accingeva a rientrare sulla normale corsia di marcia, è andata a collidere dopo una brusca frenata con una vettura Honda Civic, assicurata dalla convenuta, che era ferma a ridosso del guidovia centrale, essendo il conducente __________ da poco rimasto vittima di un sinistro in cui ha perso la vita.
B. Con la petizione l’attrice ha chiesto il risarcimento del danno subito di fr. 9’408.35, sostenendo che il sinistro sarebbe stato causato dall’inopinata presenza della Honda Civic, ferma in mezzo alla carreggiata con le luci spente e non altrimenti segnalata, mentre nulla potrebbe esserle rimproverato, avendo essa circolato a norma delle prescrizioni e correttamente reagito quando inaspettatamente ha scorto l’ostacolo.
C. Nella risposta del 21 maggio 1997 la convenuta si è opposta alla petizione, sostenendo che l’attrice avrebbe avuto a disposizione un tratto di visibilità tale da consentirle di arrestarsi senza collidere con la Honda Civic.
Essa avrebbe inoltre circolato ad una velocità non adeguata alle condizioni di visibilità e colpevolmente non avrebbe notato le tracce di frenata lasciate dal veicolo di __________.
D. Nel giudizio qui impugnato il Pretore ha attribuito la responsabilità del sinistro alla vettura di __________, che avrebbe causato una situazione di pericolo stazionando sulla carreggiata dell’autostrada, non risultando dagli atti che il luogo del sinistro fosse in qualche modo segnalato e non potendosi ritenere a carico dell’attrice una velocità inadeguata o la mancanza di attenzione alle condizioni della circolazione, dal che la condanna della convenuta al risarcimento del danno, rimasto incontestato nel suo ammontare.
E. Con l’appello la convenuta chiede la riforma della sentenza pretorile nel senso di respingere la petizione.
Nelle vicinanze della vettura di __________ vi sarebbero state almeno 4 altre vetture ferme con le luci di segnalazione in funzione, così da attirare l’attenzione dei veicoli in transito, prova ne sarebbe il fatto che l’attrice si sarebbe spostata sulla corsia di sorpasso proprio per evitare tale situazione, manovra che non avrebbe comunque dovuto effettuare data la situazione di pericolo generale. Alla luce di tale situazione di pericolo la velocità dell’attrice sarebbe stata inadeguata, non consentendole di fermarsi entro lo spazio visibile.
F. Delle osservazioni 16 ottobre 1998 dell’attrice, che postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi di diritto.
Considerato
in diritto:
Ai sensi dell’art. 59 LCS il detentore è liberato dalla responsabilità civile se prova che l’infortunio è stato cagionato da forza maggiore oppure da colpa grave della parte lesa o di un terzo, senza che vi sia colpa da parte sua o delle persone per le quali è responsabile e senza che un difetto del veicolo a motore abbia contribuito a cagionare l’infortunio (cpv. 1).
Se il detentore che non può liberarsi dalla responsabilità civile in virtù del capoverso 1 prova che una colpa della parte lesa ha contribuito a causare l’infortunio, il giudice determina il risarcimento considerando tutte le circostanze (cpv. 2), ovvero di regola assegnando un indennizzo parziale dopo valutazione delle colpe concomitanti (II CCA 3 febbraio 1994 in re M. e R. SA/M. e Z.).
Ne consegue da un lato che essa ai sensi dell’art. 59 LCS sopporta il pieno onere della prova di un’eventuale colpa concomitante dell’attrice -è pertanto del tutto inconferente oltre che infondata l’invocazione in proprio favore dell’appellante dell’art. 8 CC (punto 3, pag. 5)- e dall’altro lato che, stante detta responsabilità ascrivibile alla convenuta, è a priori escluso che la causa possa terminare, come da lei ingiustificatamente auspicato, con la totale reiezione della pretesa dell’attrice, entrando semmai in linea di conto -nella per la convenuta migliore delle ipotesi- un parziale accoglimento della petizione.
3.1 L’appellante tenta dapprima di dimostrare che la Honda Civic di __________ era visibile per effetto delle luci intermittenti delle vetture in sosta, o almeno che dalla vista di tali luci l’attrice avrebbe dovuto attendersi la presenza di un ostacolo sulla carreggiata.
A sostegno di questa sua tesi essa -riproducendone una parte- invoca la deposizione resa da __________ in sede di interrogatorio di polizia.
A torto.
La lettura integrale di questa deposizione, resa a poche ore dall’incidente in uno stato di concitazione che emerge chiaramente dal testo verbalizzato non permette infatti, confrontata con altre deposizioni, di ricostruire con la necessaria certezza un’attendibile sequenza degli avvenimenti: non si capisce in che posizione si trovavano le vetture con i lampeggianti rispetto al veicolo di __________, e se (ed eventualmente in quale misura) lo illuminavano, non si può dedurre se all’attrice siano effettivamente stati fatti dei comprensibili segnali di pericolo, ma soprattutto non si afferma che qualcuno si premurò di posare ad adeguata distanza il triangolo di segnalazione, che per legge costituisce tuttora l’esatto modo di segnalare che vi è un veicolo in sosta in un luogo pericoloso (art. 23 cpv. 2 ONC), mentre le luci lampeggianti -che in situazione di guida notturna possono addirittura risultare fastidiose ed impedire per abbagliamento la vista di oggetti non illuminati- non hanno da sole questa funzione (art. 23 cpv. 3 lit. a ONC).
Dalle deposizioni si deduce invece che sussisteva una reale situazione di pericolo e di mancanza di visibilità, dal momento che risulta che praticamente tutte le vetture in arrivo effettuavano delle pericolose manovre di schivata, oppure travolgevano il corpo esanime di __________ o parti del suo veicolo.
L’attrice ha probabilmente avuto la malasorte di sopraggiungere sulla corsia di sorpasso, sulla quale si era (correttamente) spostata proprio per evitare le vetture ferme sulla carreggiata destra -non vi è infatti in quel punto corsia di emergenza- e/o le persone ivi presenti, ossia per scansare gli unici ostacoli visibili, tesi del resto sostenuta dalla stessa appellante (pag. 4), che a torto critica tale manovra.
Così facendo essa, verosimilmente, non si è trovata in rotta di collisione con il corpo, che nessuno aveva pensato di spostare dall’asfalto (previa la posa del triangolo di segnalazione, anch’essa omessa), o con i detriti della vettura, ma con la vettura medesima, contro la quale è andata a cozzare.
Non può pertanto essere ritenuta provata una colpa dell’attrice per non avere inferito la presenza del veicolo fermo sulla base di questi aleatori elementi.
3.2 La convenuta rimprovera poi all’attrice di avere circolato ad una velocità di fr. 105-114 km/h, che sarebbe stata inadeguata alla luce di quelle circostanze, ma anche questo rimprovero rimane privo di adeguati riscontri probatori, essendosi l’appellante in sostanza limitata all’apodittica affermazione della propria tesi.
3.2.1 Nella misura in cui il rimprovero della velocità eccessiva è connesso al fatto che l’attrice doveva sapere della presenza del relitto della Honda Civic per effetto delle asserite segnalazioni fattele, deve necessariamente valere quanto già detto in proposito, ovvero che non vi è l’effettiva prova che i comportamenti messi in atto dalle persone presenti sul posto dovessero condurre a ritenere la presenza di un tale ostacolo sulla carreggiata.
3.2.2 Anche nella misura in cui si vuole invece criticare in termini assoluti l’adeguatezza della velocità dell’attrice alla situazione che era per lei percepibile, la doglianza rimane priva dei necessari riscontri probatori: nonostante le fotografie, non è dato di sapere quale fosse lo spazio di visibilità disponibile percorrendo la curva a sinistra teatro del sinistro, né quello fornito dall’impianto di illuminazione della vettura dell’attrice, né ancora quali fossero le condizioni di illuminazione naturale nella notte dell’incidente. Manca perciò, in definitiva, un dato metrico a cui fare riferimento per giudicare l’adeguatezza della velocità ascritta dal perito all’attrice. La convenuta, che pure vi era tenuta, neppure tenta di ipotizzare delle cifre sia al riguardo dello spazio visibile dell’attrice, che di quello di arresto alla velocità data, lacune che non è compito della Camera adita di colmare.
3.2.3 Ragionando, come la convenuta, in termini semplicistici, si potrebbe comunque tentare di affermare che ad un dato momento la vettura Honda Civic ferma sulla corsia di marcia deve pur essere entrata nell’imprecisato spazio di visibilità dell’attrice, che pertanto da quel momento era in ogni caso tenuta a potersi arrestare entro tale spazio visibile, cosa che non ha fatto.
Sono argomentazioni che non possono essere condivise.
E’ infatti pacifico che l’attrice non ha saputo fermarsi entro lo spazio a lei visibile, ma l’ascrivibilità nei suoi confronti di questo comportamento poteva essere determinata con esattezza solamente in base ai predetti elementi oggettivi che invece mancano nell’incarto, e in difetto dei quali l’attrice può validamente argomentare di essere stata sorpresa nella propria buona fede dalle cumulative circostanze costituite dalla presenza sulla carreggiata di un veicolo fermo non illuminato e non segnalato; dalla presenza di veicoli e persone in posizione altrettanto pericolosa, suscettibili di abbagliarla e indurla prudenzialmente a cambiare corsia di marcia; dalla possibile presenza di olio perso dalla vettura Mercedes del __________ (cfr. suo verbale di interrogatorio) o di fluidi (olio, acqua e benzina) provenienti dalla stessa Honda Civic e dispersi nel tratto compreso tra il luogo dell’urto iniziale e quello in cui l’ha urtata l’attrice.
Se ne deve concludere che in assenza di migliori riscontri, la particolari circostanze del sinistro in questione non permettono ancora di ammettere che la velocità dell’attrice non era adeguata per il solo motivo di non essersi fermata entro lo spazio visibile, essendo anche questo precetto in definitiva condizionato alla questione della prevedibilità dell’ostacolo che insorge nello spazio visibile (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, 3. edizione, n. 1.16 ad art. 31 LCS).
Non deve da ultimo essere disatteso, lo si ripete, che la collisione con la Honda Civic è conseguente ad un comportamento in sé previdente ed apprezzabile dell’attrice, che in presenza di un ostacolo visibile (le persone ferme sul ciglio della strada) si è scostata sulla sinistra, ottenendo con ciò -non importa se consapevolmente o meno- di evitare l’investimento di __________, risultato che da solo potrebbe giustificare e scusare che per effetto della diversa traiettoria essa sia poi andata a collidere con la di lui vettura.
3.3 Del tutto inconsistente è poi il rimprovero relativo alla mancata percezione delle tracce di frenata di altri veicoli, ribadito a pag. 6 del gravame: ammesso e non concesso che delle tracce nere su fondo scuro siano visibili nella guida notturna, queste sono del tutto silenti circa l’attualità della situazione di violenta frenata di cui sono la prova. Non è in altre parole dato di sapere dalla sola presenza di tracce se una situazione di pericolo sussista in quel momento o, come è maggiormente probabile, si sia verificata in precedenza.
Ne segue la reiezione del gravame.
Le spese, la tassa di giustizia e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 14 settembre 1998 di __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 480.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 500.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 800.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione:
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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