AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1998.173
Data decisione, Autorità: 15.12.1998, IICCA
Incarto n. 12.98.00173
Lugano 15 dicembre 1998/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.98.309 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 28 aprile 1998 da
rappr. dall’avv. __________
contro
rappr. dallo studio legale __________
con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 86’205.-- oltre accessori in conseguenza del contratto di lavoro;
Domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 27 agosto 1998 ha accolto;
Appellante la convenuta, che con appello del 9 settembre 1998 chiede in via principale l’annullamento della procedura di prima sede e l’assegnazione in suo favore di un nuovo termine per la presentazione della risposta, e in via subordinata la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;
Mentre l’attore con osservazioni del 5 ottobre 1998 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto:
A. L’attore afferma di avere lavorato per la compagnia di assicurazioni __________, poi assorbita dalla convenuta, fin dal 1991 sulla base di un mandato di collaborazione, e dal 3 gennaio 1994 sulla base del contratto di lavoro doc. A quale amministratore delle agenzie regionali della svizzera tedesca ed italiana, giungendo ad essere nominato assistente di direzione e responsabile di tutte le agenzie della Svizzera per il servizio clientela a partire dal 1° marzo 1997.
Il 16 aprile 1997 la __________ ha stipulato un accordo di collaborazione con la convenuta, a seguito del quale l’attore il 6 giugno 1997 ha sottoscritto un nuovo contratto di lavoro (doc. H).
Il 26 settembre 1997 gli è stato significato il licenziamento per il termine del 30 giugno 1998. Ne sono seguite delle discussioni, a seguito delle quali la convenuta avrebbe accettato di riconoscergli, oltre al salario dovuto, due indennità di partenza di fr. 28’735.-- e di fr. 55’262.--, come risulterebbe dal suo scritto del 6 ottobre 1997 (doc. L).
Avendo questa invece sospeso il pagamento del salario, sostenendo che con l’accordo del 6 ottobre 1998 sarebbe stata concordata la cessazione anticipata del rapporto di lavoro, il dipendente procede nella presente causa per il pagamento dei salari dovutigli fino alla fine del periodo di disdetta.
B La convenuta si è opposta alla petizione affermando che le parti avrebbero pattuito la cessazione anticipata del rapporto di lavoro al 7 ottobre 1997 contro pagamento dei salari dovuti fino alla scadenza del periodo di disdetta, ossia quanto indicato nel doc. L come indennità di partenza e non come salario dal momento che il rapporto di lavoro aveva così preso fine. Non esisterebbe di conseguenza alcun credito per salari del procedente.
C. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, ha ritenuto che dallo scritto doc. L non si possano dedurre con chiarezza gli intendimenti delle parti. La tesi della convenuta sembrerebbe verosimile, ma non si spiegherebbe in tal caso perché gli importi di cui allo scritto in questione siano stati denominati quali indennità di partenza, né risulterebbe convincente il conteggio allestito nella risposta di causa per tentare di dimostrare che si trattava in realtà del salario del periodo di disdetta. Sarebbe in definitiva preferibile la tesi dell’attore, secondo cui gli importi di cui al doc. L sarebbero da ritenere indennità di partenza, fermo restando però il diritto al salario sino al 30 giugno 1998.
Dal che l’accoglimento della petizione.
D. Con l’appello la convenuta adduce in primo luogo una violazione dell’art. 39 CPC per il motivo che la risposta di causa, introdotta dalla convenuta senza avvalersi di un patrocinatore, denoterebbe totale ignoranza delle prescrizioni di cui al CPC, dal che il Pretore avrebbe dovuto dedurre che la parte non era in grado di proporre e discutere la propria causa con la necessaria chiarezza.
Si imporrebbe pertanto l’annullamento della procedura svolta e l’assegnazione alla convenuta di un nuovo termine per la presentazione della risposta.
Quo al merito della vertenza, il Pretore -in sintesi- avrebbe fondato il proprio giudizio su mere supposizioni, prive di riscontro nei fatti della causa, giungendo all’errato risultato della negazione dell’intervenuto scioglimento del contratto di lavoro con effetto al 6 ottobre 1997.
E. Delle osservazioni dell’attore al gravame, del quale è chiesta l’integrale reiezione con protesta di spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
1.1 Ogni persona avente l’esercizio dei diritti civili, come pure le società in nome collettivo e quelle in accomandita, possono procedere in lite con atti propri (art. 38 cpv. 1 CPC). La capacità processuale comprende, appunto, la facoltà di compiere personalmente tutti gli atti di causa (art. 39 cpv. 1 CPC). Nel Ticino, come in tutto il resto della Svizzera, le parti non sono obbligate a farsi patrocinare in giudizio, obbligo che esiste invece in Germania e in Italia per la maggior parte dei procedimenti civili (DTF del 23 novembre 1995 in re T., consid. 3a con rinvii). Quando il giudice ritiene però che una persona non sia capace di proporre e di discutere con la necessaria chiarezza la propria causa, la diffida a munirsi entro breve termine di un patrocinatore, con la comminatoria – se convenuta – della nomina di un avvocato d’ufficio (art. 39 cpv. 2 CPC).
La nomina di un avvocato d’ufficio (e la diffida che precede tale nomina) configura una restrizione della capacità processuale. Per il suo carattere di eccezione essa deve giustificarsi alla luce di particolari circostanze, oggettive e soggettive, che il Pretore valuta facendo capo al suo ampio potere di apprezzamento (Rep. 1989, pag. 168 in alto; 1988, pag. 375 consid. a). Il solo fatto che un convenuto sia sprovvisto di patrocinatore ancora non significa, quindi, che esso vada diffidato a munirsi di un legale o che il giudice gli debba nominare un avvocato d’ufficio. Se così fosse, la capacità di compiere personalmente tutti gli atti processuali sarebbe svuotata di senso. Determinante è la ponderazione delle capacità personali della parte per rapporto al grado di difficoltà che la causa presenta, considerato anche lo stadio in cui il processo si trova. Un convenuto può apparire incapace di difendersi, ad esempio, per insufficienti cognizioni giuridiche, ma anche per malattia, per incapacità di provvedere a sé medesimo o per il suo contegno sconveniente, che turba l’ordine del processo (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, Berna 1990, vol. I, n. 7.2 ad art. 29). La situazione va apprezzata di caso in caso.
1.2 In concreto, contrariamente a quanto sostenuto nell’appello, nulla induce a ritenere che la convenuta non fosse in grado di discutere con la necessaria chiarezza la propria causa.
Non solo il suo allegato responsivo di data 26 maggio 1998, come lo stesso ricorrente riconosce, è formalmente corretto, tanto da contenere una suddivisione tra le argomentazioni di fatto e quelle di diritto, ma anche il merito della vertenza è esposto con assoluta chiarezza e precisione, sicché non vi è dubbio alcuno sul fatto che la convenuta abbia pienamente compreso la portata delle richieste formulate nei suoi confronti, né si può ritenere che essa abbia negligentemente omesso l’adduzione di rilevanti elementi fattuali.
La menzionata lacuna nell’indicazione dei mezzi di prova risulta invece del tutto irrilevante, non avendo prodotto alcun pregiudizio concreto. Dal verbale dell’udienza preliminare non risulta infatti che la convenuta abbia tentato di notificare dei mezzi di prova e che questi le siano stati negati dal Pretore siccome non indicati nell’allegato introduttivo -vi sarebbe in tal caso un eccesso di formalismo da parte del primo giudice- ma risulta invece che non vi è stata alcuna richiesta l’assunzione di mezzi di prova. Lo stesso ha del resto ha fatto l’attore, pur se regolarmente patrocinato, essendo evidentemente opinione delle parti che la soluzione del caso andasse ricercata nella corretta lettura della documentazione esistente, il che non permette evidentemente di ritenere che la convenuta non sia stata in grado di condurre la propria causa ai sensi dell’art. 39 CPC.
Va perciò disattesa la censura di nullità conseguente a violazione dell’art. 39 CPC sollevata dell’appellante.
In conseguenza di questa norma, la mancanza della prova delle circostanze di fatto costitutive del diritto obbliga il giudice a decidere in sfavore di chi ha asserito l’esistenza del diritto (Kummer, Berner Kommentar, n. 20 ad art. 8 CC).
Nel rispetto di questo principio, il giudice cantonale valuta poi nel modo previsto dal diritto procedurale, secondo il suo libero convincimento secondo l’art. 90 CPC, quale sia la forza probatoria degli elementi forniti dalla parte tenuta a farlo, e, di conseguenza, se un certo fatto debba o meno ritenersi provato (DTF 84 II 33, 80 II 298; Rep. 1989, pag. 440; Kummer, opera citata, n. 64 ad art. 8 CC).
Ne discende che chi, come l’attore, procede per ottenere l’adempimento di una pretesa contrattuale è gravato dell’onere di dimostrare l’esistenza dell’asserito contratto nonché la congruità della sua pretesa (II CCA 22 luglio 1998 in re B./F. SA).
Se ne deve ritenere che l’attore ha soddisfatto l’onere probatorio che gli incombeva per un ammontare di fr. 8’210.-- lordi (“brut”) per tredici mensilità annuali (doc. H, art. 3, pag. 2).
L’onere della prova per la sussistenza di queste circostanze liberatorie incombe alla convenuta, che se ne prevale.
Siffatto risultato, ovvero la cessazione del rapporto di lavoro al 7 ottobre 1997, non si produce tuttavia per il solo fatto che la convenuta lo indica in una lettera, occorreva piuttosto che quanto riferito nella lettera medesima fosse coperto dall’indispensabile consenso dell’attore, al quale l’immediato scioglimento del contratto di lavoro non poteva ovviamente essere imposto.
E’ ben vero che l’attore risulta avere firmato per accettazione lo scritto in questione (cfr. doc. 4 e l’allegato al doc. S), ma egli nella presente causa contesta di avere consentito alla conclusione anticipata del rapporto di lavoro, avendo egli semmai inteso di essere stato sospeso dalle sue funzioni, ferma restando la scadenza del contratto di lavoro al 30 giugno 1998 (petizione, punti 6 e 7, pag. 5 e 6).
Un simile significato non può tuttavia essere ragionevolmente attribuito allo scritto in questione, così che non si potrebbe ammettere l’esistenza di un consenso effettivo o normativo (art. 1 e 18 CO) su tale contenuto.
Volendo essere indulgenti con l’attore, si potrebbe ammettere che egli si sia trovato in errore sul significato da attribuire a quello scritto, così da non essere vincolato al consenso da lui dato.
Ci si dovrebbe invero ancora chiedere se questa pattuizione non sia nondimeno da ammettere per il motivo che l’attore ha accettato gli importi di fr. 28’735.-- e fr. 55’262.--,qualificati dalla convenuta nella predetta lettera doc. L come “indemnité de départ” e “indemnité complémentaire de départ”, ma la risposta sarebbe negativa, avendo l’attore inteso che siffatti pagamenti gli erano dovuti indipendentemente dalla questione dell’eventuale cessazione anticipata del rapporto di lavoro.
Se ne dovrebbe perciò concludere -sempre nella per l’attore migliore delle ipotesi- che dato che la convenuta a sostegno della propria tesi non porta altro che la cennata lettera doc. L/4, la tesi dell’avvenuto consensuale scioglimento del contratto al 7 ottobre 1997 deve valere come non provata, facendo difetto il necessario accordo del dipendente.
L’attore contesta che questi importi siano da computare sulla propria pretesa, sostenendo che gli sarebbero stati riconosciuti a titolo di indennità di partenza, affermazione per la quale è lui ad essere gravato dell’onere della prova.
6.1 E’ in primo luogo pacifico -lo stesso attore non lo pretende- che la convenuta non aveva un obbligo legale al versamento in favore del dipendente di un’indennità di partenza ex art. 339b-d CO, facendo difetto il requisito della durata del servizio di almeno 20 anni (art. 339b cpv. 1 CO), né risulta l’esistenza (fatte salve eventuali pattuizioni del 6 ottobre 1997) di un obbligo contrattuale della convenuta a siffatto pagamento (cfr. doc. A, H, Q).
6.2 L’attore, come si è detto, sostiene di potere ricevere questi importi in aggiunta allo stipendio del periodo di disdetta in quanto questi gli sarebbero stati riconosciuti quale indennizzo per le circostanze del licenziamento, oppure in considerazione della sua età e dei servigi forniti.
Non vi è motivo di dubitare della buona fede dell’attore su questo punto, nel senso che egli ha realmente inteso di essere stato posto al beneficio di un’indennità volontaria di partenza, ma anche in questo caso -così come per la questione della data di cessazione del rapporto di lavoro- siffatto risultato può essere ammesso solo nell’ipotesi che vi sia stato un corrispondente consenso della convenuta, la cui esistenza deve essere provata dall’attore.
Nuovamente, l’unico indizio in atti sugli intendimenti delle parti è costituito dalla lettera doc. L/4 della convenuta, che in buona fede può essere unicamente intesa nel senso che le indennità in questione venivano versate quale controprestazione (“En contrepartie”) per l’uscita definitiva dell’attore dal rapporto di lavoro al 7 ottobre 1997, con conseguente decadenza del suo diritto al salario sino al 30 giugno 1998, circostanza che non si sarebbe tuttavia verificata per l’asserito mancato assenso dell’attore.
Ne segue, in difetto di prove migliori, che così come l’attore non avrebbe accettato di sciogliere il contratto di lavoro al 7 ottobre 1997 contro il solo versamento delle indennità in questione, la convenuta non risulta avere accettato di pagare tali indennità senza lo scioglimento anticipato del rapporto di lavoro, e può di conseguenza computare gli importi versati sul credito salariale dell’attore.
7.1 Il fatto che gli importi versati siano stati qualificati dalla convenuta come indennità di partenza e non come salario non appare decisivo a mente di questa Camera se raffrontato alla precisa condizione posta dalla convenuta stessa per il versamento del denaro, ossia l’uscita definitiva dell’attore al 7 ottobre 1997, non verificatasi. Lo stesso Pretore rileva del resto la coerenza della convenuta con la propria tesi, non avendo senso di definire gli importi come “salario”, stante la cessazione del rapporto di lavoro.
7.2 Anche la non corrispondenza degli importi versati con il credito salariale, o l’incongruenza dei conteggi della convenuta appaiono decisivi, e perciò sostitutivi di una volontà in realtà non manifestata, rilevato comunque che l’importo versato è grosso modo corrispondente a quello richiesto in causa e che la convenuta oltre a questi importi aveva promesso l’assunzione a proprio carico dei contributi paritetici (doc. L/4), la cui considerazione permetterebbe forse di meglio spiegare le cifre di causa.
Costituisce comunque un’effettiva forzatura della lettura delle emergenze di causa, volere ravvisare il consenso della convenuta al versamento cumulativo di salario e indennità dalla poca chiarezza dei suoi conteggi o dalla presenza di importi non arrotondati, oppure ancora da deduzioni riguardanti la posizione professionale dell’attore, quando invece la di lei volontà nel momento decisivo risulta chiara sulla base del doc. L/4.
7.3 E’ pertanto inconferente anche il fatto che la convenuta, a mente sua avrebbe ritenuto, così facendo, di compensare i salari del periodo di disdetta con fr. 63’817.65 e di concedere un’indennità “a titolo compiacente” di fr. 20’179.35 (doc. S), trattandosi di una questione interna, attinente alla formazione della sua volontà, comunque condizionata alla “partenza definitiva e immediata del Suo mandante dall’azienda al 7 ottobre 1997” (ibidem), ipotesi rifiutata dall’attore. Altrettanto irrilevante è quindi anche il fatto che la stessa convenuta si sia espressa nei termini di una durata del contratto sino al 30 giugno 1998 (doc. N), trattandosi a prima vista di un’indicazione limitata alla questione dell’affiliazione a condizioni preferenziali alle assicurazioni collettive riservate ai dipendenti. Del resto lo stesso doc. N precisa poco sotto che “vous ne faites plus partie du contrat du personnel au sens propre du terme”, tesi ribadita e confermata dal successivo scritto doc. P.
7.4 A maggiore ragione questo risultato si giustifica tenuto conto del fatto che l’attore ha sottoscritto il doc. 4, al quale attribuisce ora un significato non compatibile a quello che gli doveva essere attribuito ad una sua corretta lettura.
Tale importo risulta in effetti dal conteggio doc. 15 con il che, senza necessità di entrare nel dettaglio, si può affermare che le sole deduzioni per l’AVS (5,05%) e l’AD (1,5%) avrebbero comportato una riduzione circa del 6,5% dell’importo vantato di fr. 86’205.--, importo che sarebbe pertanto sceso a fr. 80’601.--.
Stante l’avvenuto pagamento di fr. 82’451.80 (doc. 9), se ne deve concludere che l’attore ha ricevuto almeno quanto di sua spettanza
Ne consegue, ai sensi dei considerandi, l’accoglimento del gravame.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili delle due sedi seguono la soccombenza dell’attore, ritenuto che alla convenuta, che in prima sede non si è fatta patrocinare, va attribuita per quella procedura un’indennità inferiore alle ripetibili attribuite all’attore dal giudizio impugnato (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 9 settembre 1998 di __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 27 agosto 1998 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 1, è riformata nel modo seguente:
La petizione è respinta.
La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 2’500.--, da anticipare dall’attore, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla convenuta fr. 2’000.-- per indennità.
II. Le spese della procedura di appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1’750.--
b) spese fr. 50.--
T o t a l e fr. 1’800.--
già anticipati dall’appellante, sono a carico dell’attore, che rifonderà alla convenuta fr. 2’200.-- per ripetibili d’appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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