AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1998.168
Data decisione, Autorità: 04.02.1999, IICCA
Incarto n. 12.98.00168
Lugano 4 febbraio 1999/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente quale istanza unica cantonale competente a decidere i ricorsi per nullità e le domande di revisione di lodi arbitrali in virtù degli art. 3 lett. f, 36 e 41 CIA, nonché dell’art. 2 del DL concernente l’adesione del Cantone Ticino al concordato stesso,
chiamata a statuire sul ricorso per nullità 7 settembre 1998 presentato da
(rappr. dall’avv. __________)
avverso il lodo parziale 31 luglio 1998 emanato dal Tribunale arbitrale, con sede in Lugano, composto dall’avv. dott. __________ (presidente), dall’avv. __________ e dall’avv. dott. __________, nella causa contro di lei promossa da
(rappr. dallo studio legale __________)
volto ad ottenere l’integrale annullamento del lodo, con protesta di spese e ripetibili;
preso atto che con decreto 8 settembre 1998 il presidente di questa Camera ha concesso al gravame l’effetto sospensivo richiesto;
mentre la resistente con osservazioni 26 ottobre 1998 ha postulato la reiezione del gravame, protestando spese e ripetibili;
vista la decisione 5 novembre 1998 con cui questa Camera ha respinto una domanda di revoca dell’effetto sospensivo e un’istanza di prestazione di cauzione presentate dalla resistente;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti.
Ritenuto
in fatto
A. Il 15 marzo 1991 , nella cui posizione è in seguito subentrata __________ (in seguito detta), ha concluso con __________ (in seguito detta: ) un contratto, mediante il quale a quest’ultima veniva concessa la licenza esclusiva per l’uso del marchio “ ” e per la distribuzione del corso di lingue “English-On-Line” e i relativi metodi d’insegnamento nonché i mezzi didattici ausiliari per la zona di __________ e dintorni.
B. Il contratto non ha dato adito a problemi fino al 1995, allorché __________, contestando le spese per le campagne pubblicitarie a livello nazionale poste a suo carico, ha trattenuto tali importi e in seguito anche le royalties dovute in base all’accordo.
Il 27 marzo 1997 __________ ha fatto spiccare nei confronti di __________ il PE n. __________ dell’UE di Zurigo 1 per fr. 182’062.53, avverso il quale l’escussa ha interposto opposizione. Con sentenza 3 settembre 1997 il giudice unico del Tribunale distrettuale di __________ ha rigettato in via provvisoria l’opposizione per fr. 63’178.- più accessori, ciò che ha dato avvio alla presente vertenza.
C. Costituito il Tribunale arbitrale previsto contrattualmente, __________ ha tempestivamente chiesto il disconoscimento del debito.
In precedenza __________ aveva già adito il Tribunale arbitrale -che ha provveduto, d’accordo con le parti, a congiungere tale causa con quella di disconoscimento- chiedendo da una parte che fosse accertato che il contratto di licenza era scaduto il 31 dicembre 1996, il 30 aprile 1997, il 30 novembre 1997 o ancora in epoca successiva e che di conseguenza __________ non fosse più autorizzata ad usare il marchio “__________ ” in alcun modo e sotto alcuna forma, che le fossero restituiti rispettivamente sequestrati e distrutti gli oggetti recanti il marchio in questione che si trovavano presso controparte o terze persone, che fosse accertato che __________ non era più autorizzata ad utilizzare il metodo “English-On-Line”, gli altri metodi d’insegnamento concessi in licenza da __________ e i relativi accessori e che le fosse vietato tale uso, e dall’altra che controparte fosse condannata a pagarle complessivamente fr. 376’891.15 rispettivamente a metterle a disposizione i dati relativi alla cifra d’affari ed ai contratti con i suoi clienti. In via riconvenzionale __________ ha postulato la condanna di __________ al pagamento di fr. 44’303.15.
D. Con il lodo parziale qui impugnato il Tribunale arbitrale si è pronunciato unicamente sulle questioni non pecuniarie, accertando in particolare che il contratto di licenza era giunto a scadenza il 30 novembre 1997 e che ad __________ era perciò proibito utilizzare il marchio “__________” sotto ogni forma segnatamente nei rapporti commerciali, nella carta intestata e nella pubblicità, nell’indicazione di metodi per lo studio delle lingue, nella distribuzione e nell’offerta di corsi, e che infine alla medesima era vietato l’uso del corso “English-On-Line”.
Nei considerandi il Tribunale arbitrale ha precisato che __________, disdicendo il contratto il 24 settembre 1997 per il successivo 26 novembre, dopo aver in precedenza escusso la controparte, dopo aver inoltrato l’istanza di rigetto dell’opposizione e partecipato alla relativa procedura, aveva senz’altro adempiuto alle condizioni contrattualmente previste per la rescissione del contratto, tanto più che __________ non poteva validamente giustificare il mancato pagamento delle royalties asserendo che __________ a sua volta avrebbe violato le disposizioni contrattuali relative alla pubblicità; non era inoltre vero che __________ non avesse garantito alla controparte l’esclusiva per la zona di __________ e dintorni.
E. Con ricorso per nullità, cui è stato concesso l’effetto sospensivo, __________ chiede l’annullamento del lodo parziale.
La ricorrente, riferendosi innanzitutto al motivo di nullità dell’art. 36 lett. d CIA, rimprovera al Tribunale arbitrale di aver violato il suo diritto di essere sentita e ritiene nel contempo di essere stata vittima di una disparità di trattamento: innanzitutto rileva che a suo tempo le era stato concesso un termine di soli 20 giorni per motivare l’azione di disconoscimento, mentre che alla controparte ne erano stati assegnati ben 30 per sostanziare la petizione; diversamente da quello assegnato alla controparte, il termine di 20 giorni non le era poi stato prorogato; contesta inoltre il fatto che in seguito le sarebbe stato assegnato un termine di soli 20 giorni per rispondere alla petizione di __________; infine censura la circostanza che a quest’ultima, al di fuori dello scambio degli allegati scritti, sia stata concessa la facoltà di completare le proprie allegazioni con riferimento alla questione delle campagne pubblicitarie nazionali. Riferendosi alla lett. f dell’art. 36 CIA, essa rimprovera inoltre al Tribunale arbitrale di essere caduto nell’arbitrio allorché aveva accertato, contrariamente alle disposizioni contrattuali, che il contratto era giunto a scadenza il 30 novembre 1997, tanto più che la disdetta avrebbe semmai dovuto aver effetto per il 26 novembre; ad ogni modo il lodo parziale andava annullato, in quanto il Tribunale arbitrale, manifestamente a torto, aveva ravvisato una violazione contrattuale da parte sua già per il solo fatto di non aver provveduto al pagamento delle royalties, senza essersi tuttavia pronunciato sul benfondato dell’eccezione di compensazione da lei formulata, rispettivamente accertando in maniera erronea che __________ non aveva violato l’esclusiva a lei concessa.
F. Delle osservazioni con cui __________ ha postulato la reiezione del gravame si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.
Considerando
in diritto
Il ricorso per nullità costituisce un rimedio di carattere straordinario che, come la cassazione, è proponibile solo ed in quanto sia dimostrata la ricorrenza degli estremi di uno o più motivi previsti dalla legge (Guldener, Das Schweizerische Zivilprozessrecht, 3. ed., Zurigo 1979, p. 614; Habscheid, Droit judiciaire privé suisse, Ginevra 1975, p. 524; SJZ 1976 p. 248; per tante IICCA 28 aprile 1993 in re P./C.).
Giusta l’art. 36 lett. d CIA contro il lodo può essere interposto ricorso per nullità presso l’Autorità giudiziaria prevista nell’art. 3 CIA, adducendo che è stata violata una norma imperativa di procedura ai sensi dell’art. 25 CIA, ciò che in particolare è il caso quando la procedura scelta non rispetta l’uguaglianza di diritto delle parti rispettivamente -riservate altre fattispecie che qui non ricorrono- quando a una delle parti non è permesso di avvalersi del diritto di essere sentita e segnatamente di produrre i suoi mezzi di azione e di difesa, di fatto e di diritto (art. 25 lett. a CIA).
2.1 La ricorrente rimprovera innanzitutto al Tribunale arbitrale una violazione del diritto di essere sentiti rispettivamente una disparità di trattamento nella circostanza che alla controparte erano stati concessi 30 giorni per motivare la petizione mentre che a lei ne erano stati concessi solo 20 per la motivazione della domanda di disconoscimento (decisione n. 1 del Tribunale arbitrale del 3 novembre 1997), a quel momento per altro già pendente.
Mentre la censura relativa alla violazione del diritto di essere sentiti non può essere vagliata nel merito, siccome non sufficientemente sostanziata -non risulta, né la ricorrente lo afferma, che la particolare circostanza (e analoghe riflessioni valgono per le censure esposte sub 2.2 fino a 2.4) le abbia di fatto impedito di presentare le proprie motivazioni rispettivamente di allegare i fatti e le prove necessarie- la censura inerente alla presunta disparità di trattamento può essere così evasa.
Come già precisato dallo stesso Tribunale arbitrale nella sua decisione n. 5 del 25 novembre 1997, l’assegnazione ad __________ di un termine non prorogabile di 20 giorni era dovuto al fatto che quest’ultima aveva introdotto un’azione di disconoscimento del debito ai sensi dell’art. 83 cpv. 2 LEF, che per diritto federale andava inoltrata, senza possibilità di proroga, entro quel termine.
Il fatto che __________ nello scritto del 1° ottobre 1997 avesse già indicato il petitum che intendeva far valere in causa non modificava in alcun modo la situazione, non potendosi in effetti ammettere in base alla ZPO zurighese -applicabile in via sussidiaria alla procedura arbitrale (cfr. decisione 30 ottobre 1997 del Tribunale arbitrale)- che a quel momento, in assenza di una benché minima motivazione in fatto e in diritto, la causa potesse già essere considerata pendente (§ 106 cpv. 2 e 113 ZPO). In tali circostanze ben si giustificava, ai sensi del § 106 cpv. 4 ZPO, la concessione da parte del giudice alla parte interessata di un termine per correggere tale carenza formale: poiché in fattispecie analoghe il Tribunale federale aveva statuito che il termine che andava fissato corrispondeva a quello originariamente previsto dal diritto federale -in casu, quindi, di 20 giorni, non prorogabile (art. 83 cpv. 2 LEF)- (DTF 56 III 236 e seg., 112 III 124; Rüede/Hadenfeldt, Schweizerisches Schiedsgerichtsrecht, 2. ed., Zurigo 1993, p. 220 con rif.), in concreto il Tribunale arbitrale ha senz’altro agito correttamente.
2.2 Analogamente infondata è la richiesta con cui la ricorrente ha chiesto che quel termine di 20 giorni fosse dichiarato prorogabile e che di conseguenza le fosse concessa una proroga, proroga cui la controparte da parte sua aveva potuto beneficiare.
Già si è detto al considerando precedente che il termine in questione, per diritto federale, era improrogabile, per cui la richiesta di __________ non poteva essere accolta. Nondimeno, il Tribunale arbitrale, pur rifiutando di concederle la proroga, le ha assegnato in via eccezionale un termine supplementare (“Notfrist”) di 10 giorni (decisione n. 3 del Tribunale arbitrale del 25 novembre 1997), con il che ogni rimostranza in proposito da parte sua appare del tutto fuori luogo e ampiamente pretestuosa.
2.3 Pure infondata è la censura con cui la ricorrente lamenta il fatto che con ordinanza n. 5 del 5 gennaio 1998 il Tribunale arbitrale le avesse fissato un termine di soli 20 giorni per allestire la risposta alla petizione di __________, quando a quest’ultima per la motivazione della petizione erano stati concessi 30 giorni.
In concreto non vi è stata alcuna disparità di trattamento: in quella fase della procedura il Tribunale arbitrale ha infatti ritenuto di fissare dei termini ridotti, tanto è vero che a __________ in seguito è stato assegnato un termine di soli 11 giorni per replicare (decisione n. 8 del Tribunale arbitrale del 9 aprile 1998). Va ad ogni modo evidenziato che il termine assegnato ad __________ è stato prorogato una prima volta fino al 16 febbraio (decisione n. 6 del Tribunale arbitrale del 27 gennaio 1998), una seconda volta fino al 26 febbraio (decisione 17 febbraio 1998) ed è stato infine prorogato fino al 3 marzo (decisione 27 febbraio 1998), per cui ogni censura in merito all’assegnazione di quel termine appare chiaramente contraria al principio della buona fede.
2.4 Nemmeno la circostanza per cui il Tribunale arbitrale, dopo la conclusione del procedimento principale, possa aver concesso a WSI la facoltà di addurre ulteriori e più precise completazioni riguardo l’inizio e lo svolgimento della campagna pubblicitaria nazionale per il periodo 1995-97 (decisione n. 12 del Tribunale arbitrale del 31 luglio 1998) costituisce una disparità di trattamento.
A parte il fatto che il codice di rito zurighese permette senz’altro al giudice di invitare le parti a completare le loro allegazioni (cfr. § 155 cifra 5 e § 55 ZPO), ciò che imporrebbe di respingere la censura, si osserva che la stessa era comunque irricevibile per il fatto, pacificamente ammesso dalla stessa ricorrente (ricorso p. 12), che la tematica oggetto di quell’ordinanza si riferiva a una contestazione litigiosa non ancora decisa dal Tribunale arbitrale.
Preliminarmente, prima di passare in rassegna le censure sollevate dalla ricorrente, occorre precisare che a questa Camera, in quanto investita di un ricorso per nullità ai sensi dell’art. 36 lett. f CIA, compete solo l'obbligo di vagliare se la decisione querelata sia inficiata di arbitrio per grave violazione di una norma o principio giuridico, o se i fatti posti alla base del giudizio siano palesemente in contrasto con gli atti e le risultanze processuali.
In sostanza, ai sensi della predetta norma, il giudizio arbitrale può essere validamente impugnato con un ricorso per nullità solo quando appaia fondato su accertamenti fattuali manifestamente contrari alle risultanze processuali o pronunciato in evidente violazione al diritto o all’equità (Rep. 1985 p. 149; Jolidon, Commentaire du Concordat suisse sur l’arbitrage, Berna 1984, n. 93-95 ad art. 36 CIA; Rüede/ Hadenfeldt, op. cit., p. 345 e segg.).
Il solo fatto che esista una soluzione alternativa preferibile a quella adottata dall’arbitro esclude la censura di arbitrio. In quest’ultima evenienza l’autorità investita di un ricorso per nullità non può distanziarsi dalla decisione querelata a meno che la stessa appaia insostenibile, in evidente contraddizione con la motivazione fattuale o svestita di una motivazione oggettiva (IICCA 25 agosto 1992 in re G./D. e llcc., 22 agosto 1995 in re J./ Comune di L., 26 luglio 1996 in re D.S. e lc./G. SA e lc., 26 maggio 1997 in re IS SA e B./ I.S. SA e llcc., 14 gennaio 1998 in re M. SA/C., 4 settembre 1998 in re R./M.).
3.1 La ricorrente censura dapprima il fatto che il Tribunale arbitrale abbia fatto decorrere dal 30 novembre 1997, invece che dal 26 novembre, la risoluzione del contratto.
Il rilievo è ampiamente infondato già per il fatto che controparte aveva espressamente richiesto negli allegati di causa di far accertare lo scioglimento del contratto da fine novembre 1997 e non dal 26 di quel mese (Eingabe Nr. 4 WSI del 19 dicembre 1997, cifra 133 p. 44).
La censura va inoltre disattesa in quanto il dispositivo impugnato non ha arrecato alla ricorrente alcun pregiudizio, tant’è che la soluzione prospettata dal Tribunale arbitrale le è addirittura più favorevole: di conseguenza, in mancanza di un interesse degno di protezione (gravamen) per ottenere la modifica su questo punto del primo giudizio, indispensabile premessa per la ricevibilità dell’impugnativa (art. 97 CPC; Anastasi, Il sistema dei mezzi di impugnazione del codice di procedura civile ticinese, p. 129; Guldener, op. cit., p. 494; IICCA 23 giugno 1995 in re B./U., 15 marzo 1996 in re Z./l., 21 febbraio 1997 in re B./S. e M.), limitatamente a tale questione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
3.2 La ricorrente contesta inoltre siccome arbitraria la decisione con cui il Tribunale arbitrale ha accertato che il contratto, in base agli accordi contrattuali, sarebbe venuto a scadenza il 30 novembre 1997.
3.2.1 In base al § 30 cpv. 2 del contratto di licenza, __________ “ist berechtigt, den Vertrag nur dann aufzulösen, wenn ein Lizenznehmer eine oder mehrere Vertragsklauseln nicht erfüllt áfrase 1ñ.
Er ist jedoch verpflichtet, den Lizenznehmer auf die Nichteinhaltung aufmerksam zu machen und ihm einen Termin von mind. 30, höchstens 60 Tagen anzuberaumen, damit letzterer seinen Verpflichtungen nachkommen kann áfrase 2ñ. Nach fruchtlosem Ablauf des gewährten Termins kann der Vertrag gekündigt werden áfrase 3ñ.
Die Kündigungsfrist beträgt mind. 2 (zwei) Monate áfrase 4ñ...”.
3.2.2 Nell’occasione il Tribunale arbitrale (lodo parziale p. 16 e seg.) ha preso atto che con lo scritto 24 settembre 1997 __________ aveva disdetto prudenzialmente il contratto per il successivo 26 novembre e che con ciò il termine di disdetta di 2 mesi previsto dalla 4. frase del § 30 cpv. 2 era adempiuto. Il Tribunale arbitrale ha poi aggiunto che a quel momento __________ non era più tenuta ad assegnare alla controparte un ulteriore termine di 30 giorni per adempiere agli obblighi contrattuali e ciò per il fatto che in precedenza con il PE del 27 marzo 1997, con l’istanza di rigetto dell’opposizione del 24 giugno 1997 e con la partecipazione all’udienza di rigetto del 3 settembre 1997 __________ era già stata sollecitata in via ultimativa, ma invano, a saldare i debiti risultanti dal contratto di licenza ed in particolare le royalties da lei riconosciute con lettera 24 settembre 1996, tanto più che dall’inoltro del PE alla disdetta erano trascorsi ben più dei 30 giorni previsti dalla 2. frase del § 30 cpv. 2 del contratto.
La tesi fatta propria dal Tribunale arbitrale è errata e arbitraria.
3.2.3 La dottrina è concorde nel ritenere che le disposizioni che nei contratti sinallagmatici consentono a una parte di recedere dal contratto per mora della controparte (art. 107-109 CO) sono di natura dispositiva (Honsell/Vogt/Wiegand, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, OR I, 2. ed., Basilea e Francoforte sul Meno 1996, n. 22 ad art. 107 CO, n. 9 ad art. 108 CO e n. 11 ad art. 109 CO), per cui le parti possono liberamente concordare le condizioni in base alle quali una di esse può o non può recedere da un contratto.
Nel caso di specie è avvenuto proprio questo: le parti hanno chiaramente ed espressamente previsto che il contratto di licenza 15 marzo 1991 poteva essere rescisso da __________ solo in base alle condizioni di cui al § 30 cpv. 2 dell’accordo ed in particolare che quest’ultima, se intendeva agire in tal modo, era tenuta ad assegnare ad __________ un termine da 30 a 60 giorni per permetterle di adempiere alle obbligazioni per le quali era in mora. In altre parole, solo nel momento in cui __________ le avesse assegnato il termine in questione, __________ poteva ragionevolmente attendersi di essere eventualmente confrontata con una disdetta, essa potendo al contrario ritenere in buona fede dalla mancata assegnazione del termine che __________ avrebbe tutt’al più persistito nel chiedere le prestazioni per cui essa era in mora, ma che non avrebbe certo disdetto il contratto.
In concreto il termine da 30 a 60 giorni non è stato assegnato: non lo è stato con l’inoltro del PE -che in base all’art. 69 cpv. 2 cifra 2 LEF costituisce un invito formale al debitore di solvere un debito pecuniario, tuttavia entro soli 20 giorni (ma in ogni caso, se anche il PE costituisse per legge un invito formale al debitore di pagare entro 30 o anche 60 giorni, l’invio dello stesso ad __________, senza l’esplicita fissazione del termine di cui alla 2. frase del § 30 cpv. 2 del contratto, non avrebbe comunque permesso a __________ di disdire il contratto stesso)-, non lo è stato con l’inoltro dell’istanza di rigetto dell’opposizione -non risulta in effetti che in quell’occasione sia stato assegnato un tale termine- né tanto meno con la partecipazione all’udienza di rigetto dell’opposizione. La circostanza che dall’inoltro del PE alla notifica della disdetta siano trascorsi ben più di 30 giorni, senza che però ad __________ tale termine sia stato formalmente assegnato, è irrilevante: anzi, dal fatto che da quel momento siano trascorsi ben più di 60 giorni -termine massimo (“höchstens”) che __________ avrebbe potuto concedere in base al § 30 cpv. 2 del contratto- __________ poteva ritenere a maggior ragione che una disdetta non entrasse assolutamente in linea di conto.
Non essendo in definitiva adempiute le condizioni previste dal contratto per poter disdire l’accordo -la resistente, pur avendo indicato (osservazioni p. 11) che la disdetta sarebbe efficace già dal 31 dicembre 1996, non ha assolutamente motivato tale affermazione, né ha accennato per quale motivo l’opposto giudizio fornito dal Tribunale arbitrale sarebbe errato, di modo che il giudizio di prime cure in proposito va senz’altro confermato- lo stesso rimane ancora in vigore e la decisione contraria presa dal Tribunale arbitrale, manifestamente errata e gravemente lesiva degli accordi contrattuali e con ciò del diritto, deve senz’altro essere annullata siccome arbitraria.
Visto l’esito del gravame, non torna conto esaminare se gli arbitri abbiano commesso un ulteriore arbitrio per aver statuito sulla disdetta del contratto, senza essere entrati nel merito dell’eccezione di compensazione con cui __________ aveva giustificato il mancato pagamento degli importi oggetto del PE, rispettivamente per aver accertato che __________ non avesse violato l’esclusiva concessa ad __________
Ne discende l’accoglimento del gravame ai sensi dei considerandi.
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza, ritenuto che per la loro fissazione si è tenuto conto che il valore litigioso ammontava a fr. 4.6 mio (cfr. lodo parziale p. 24; § 21 ZPO) e che il presente giudizio non ha comunque posto fine alla causa.
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. Il ricorso per nullità 7 settembre 1998 di __________ è accolto.
§ Di conseguenza il lodo parziale 31 luglio 1998 emanato dal Tribunale arbitrale, con sede in Lugano, composto dall’avv. dott. __________ (presidente), dall’avv__________ e dall’avv. dott. __________ è annullato.
II. Le spese della procedura ricorsuale consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 2’950.-
b) spese fr. 50.-
Totale fr. 3’000.-
da anticiparsi dalla ricorrente, sono poste a carico della resistente, che rifonderà inoltre alla controparte fr. 3’000.- a titolo di ripetibili.
III. Intimazione a: -
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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