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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1998.165
Data decisione, Autorità: 21.12.1998, IICCA
Incarto n. 12.98.00165
Lugano 21 dicembre 1998/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per giudicare nella causa per mercedi e salari DI.97.39 della Pretura del distretto di Vallemaggia, promossa con istanza 13 giugno 1997 da
rappr. dal __________
contro
rappr. dall’avv.__________
con cui l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 15’540.30 oltre interessi in conseguenza del contratto di lavoro, domanda ridotta a fr. 14’049.60 oltre interessi in corso di causa;
Domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione dell’istanza e che in via riconvenzionale ha chiesto la condanna dell’istante al pagamento di fr. 3’570.85 oltre interessi;
Il Pretore con sentenza 17 agosto 1998 ha accolto l’istanza per fr. 1’044.95 e respinto la riconvenzionale siccome irricevibile;
Appellanti entrambe le parti:
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
se deve essere accolto l’appello di __________
Ritenuto
in fatto:
A. L’istante, dipendente della convenuta dal 1986, dopo un lungo periodo di incapacità lavorativa dovuta a problemi alla schiena, ha ripreso il lavoro al 50% il 26 febbraio 1996 nella sua funzione di capo muratore.
La convenuta, adducendone il ridotto rendimento, ha retribuito il lavoro prestato dal dipendente nel 1996 con il 50% del normale salario orario.
Il 30 dicembre 1996 gli è inoltre stata significata la disdetta del rapporto di lavoro per il termine del 1° gennaio 1997 (allegato 3 al doc. 6).
B. Oggetto dell’istanza è la differenza sui salari del 1996, nonché quello di gennaio e dei primi 16 giorni di febbraio 1997, a valere quale periodo di disdetta, essendosi l’istante dopo tale data annunciato all’Assicurazione contro la disoccupazione.
All’udienza di discussione del 23 settembre 1997 la convenuta si è opposta all’istanza, ribadendo che il dipendente non avrebbe avuto la piena capacità lavorativa nelle mezze giornate lavorative prestate al rientro dalla malattia, così che si sarebbe giustificato di retribuirlo sulla base dell’effettiva capacità, ovvero al 50% del salario per il lavoro prestato.
Pure infondata sarebbe la pretesa per il periodo di disdetta, essendone i termini e le modalità stati accettati dal dipendente.
La convenuta sarebbe invece creditrice della pigione della camera locata al dipendente per complessivi fr. 3’570.85, importo oggetto di domanda riconvenzionale.
L’istante si è dapprima opposto a questa domanda rilevando di non avere usufruito dell’alloggio a causa dell’assenza per malattia, salvo poi ammetterla con lo scritto del 30 settembre 1997, concordando per il resto con la convenuta sul fatto che la differenza salariale per il 1996 ammonterebbe a fr. 10’583.75.
Le parti hanno in seguito per il resto confermato le rispettive tesi e domande, contestando nel contempo quelle della parte avversaria.
C. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, riassunta la fattispecie, ha ritenuto che il dipendente avrebbe effettivamente avuto un rendimento ridotto rispetto all’asserita capacità lavorativa del 50%, respingendo di conseguenza la pretesa relativa alle differenze salariali per il 1996. Quo alla richiesta salariale per il periodo di disdetta, risulterebbe dagli atti che le parti hanno validamente derogato ai termini di disdetta previsti dalla legge e dal CCL di categoria, nondimeno l’art. 335c cpv. 2 CO vieterebbe di concordare un periodo di disdetta inferiore a un mese, così che la pretesa dell’istante risulterebbe fondata per il mese di gennaio 1997, tuttavia limitatamente al 50% del salario richiesto, ossia per fr. 1’044.95, somma per la quale è stata accolta l’istanza.
La riconvenzionale, riguardante un rapporto di locazione, sarebbe invece irricevibile, non avendo avuto luogo l’indispensabile procedura avanti all’autorità di conciliazione.
D. Delle argomentazioni dei rispettivi appelli, come pure delle osservazioni della convenuta al gravame avversario si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
A torto.
A prescindere dal fatto che, pur ammettendo che “la capacità al lavoro del signor __________, nella professione da lui svolta, non può essere ritenuta pari al 100% durante mezza giornata di lavoro” (consid. 1.4, pag. 6) dal giudizio impugnato non è dato di sapere in base a quali criteri (a parte le affermazioni della parte convenuta) si giustificherebbe una riduzione del salario pari a proprio il 50%, tale decisione è comunque manifestamente infondata.
Infatti, per la natura stessa del contratto di lavoro il salario non costituisce il corrispettivo per un determinato risultato conseguito dal dipendente, come invece avviene ad esempio nel contratto di appalto, ma piuttosto la retribuzione del tempo che il dipendente mette a disposizione del datore di lavoro per soggiacere alle disposizioni che gli vengono impartite. In altri termini, il diritto al salario non dipende dalla qualità della prestazione lavorativa, e di conseguenza datore insoddisfatto della lavoro fornito dal dipendente non può rifiutare o ridurre unilateralmente il salario, mentre può, se del caso cumulativamente, procedere per il risarcimento dell’eventuale danno, pronunciare il licenziamento ordinario oppure provvedimenti disciplinari se previsti dall’ordinamento aziendale (DTF 97 II 150; Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 13. edizione, pag. 64 e segg.; Streiff/von Känel, Arbeitsvertrag, 5. edizione, n. 2 e 4 ad art. 319 CO, n. 3 ad art. 321a CO; Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2. edizione, n. 3b ad art. 319 CO, n. 3c ad art. 322 CO, Vorbemerkung ad art. 321a CO).
Ne discende, senza necessità di ulteriori argomentazioni, che la pretesa dell’istante è senza dubbio fondata per la parte di salario trattenuta a torto dalla datrice di lavoro nel periodo 26 febbraio - 31 dicembre 1996, importo concordemente quantificato dalle parti in fr. 10’583.75 al netto di contributi sociali sulla base del conteggio doc. 8.
Le parti non risultano infatti avere pattuito alcuna riduzione del periodo di disdetta legale e contrattuale di 3 mesi, non potendosi ravvisare siffatta pattuizione nel doc. 6, allegato 3, che a non averne dubbi è una disdetta intempestiva pronunciata dal datore e non un accordo sullo scioglimento immediato del contratto.
Stante pertanto il termine di disdetta di 3 mesi di cui all’art. 335c cpv. 1 CO -il cpv. 2 di questa norma non torna applicabile, non esistendo, come detto, un consapevole accordo scritto sulla riduzione del termine- la rinuncia a tale termine espressa dal dipendente con l’accettazione della disdetta intempestiva, avente per conseguenza la riduzione delle prestazioni della datrice, deve essere ritenuta inefficace per effetto dell’art. 341 CO (DTF 102 Ia 417; 110 II 170; JAR 1991, pag. 244; Streiff/von Känel, opera citata, n. 4 ad art. 335c CO e n. 5e ad art. 341 CO; Rehbinder, Berner Kommentar, n. 20 ad art. 341 CO).
A parte ciò, il giudizio impugnato è comunque errato nella misura in cui, nuovamente, per il mese di gennaio 1997 accorda al dipendente solo la metà del salario al quale avrebbe avuto diritto.
Ne consegue che anche questa pretesa deve essere accolta.
Anche questa decisione non può essere condivisa essendo invece con ogni evidenza la messa a disposizione del dipendente di una camera sul luogo di lavoro questione accessoria al contratto di lavoro, e ad esso attinente, la cui decisione poteva di conseguenza avvenire nell’ambito della presente causa, senza alcuna necessità di un esperimento di conciliazione.
Quo al merito della pretesa, la stessa risulta essere stata pacificamente riconosciuta dall’istante nel proprio scritto del 30 settembre 1997, il che comporta l’accoglimento della domanda riconvenzionale, con il rilievo che a fronte di una chiara ammissione risulta a maggior ragione ingiustificata l’adduzione da parte del Pretore di formalismi, rivelatisi comunque non fondati.
Ne consegue, ai sensi dei considerandi, l’accoglimento del gravame dell’istante e il parziale accoglimento di quello della convenuta, con la precisazione che gli interessi al 5% sul credito dell’istante possono decorrere dalla richiesta data del 13 giugno 1997, e quelli sul credito della convenuta dal 23 settembre 1997, date corrispondenti al momento dell’introduzione in giudizio delle richieste.
Non si prelevano tasse o spese.
Le ripetibili, da compensare nella procedura di prima sede seguono la soccombenza delle parti.
Per i quali motivi,
dichiara e pronuncia
I. L’appello 28 agosto 1998 di __________ è accolto ai sensi dei considerandi e l’appello 28 agosto di __________ è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.
Di conseguenza la sentenza 17 agosto 1998 della Pretura del distretto di Vallemaggia è riformata nel modo seguente:
__________, è condannata a pagare a __________ fr. 14’049.60 oltre interessi al 5% dal 13 giugno 1997.
__________, è condannato a pagare a __________, fr. 3’570.85 oltre interessi al 5% dal 23 settembre 1997.
II. Non si prelevano tasse o spese per la procedura di appello.
La convenuta rifonderà all’istante fr. 600.-- per indennità relative al di lui appello, mentre l’istante rifonderà alla convenuta fr. 200.-- per ripetibili conseguenti al di lei gravame.
III. Intimazione: -
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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