AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1998.164
Data decisione, Autorità: 16.12.1998, IICCA
Incarto n. 12.98.00164
Lugano 16 dicembre 1998/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per giudicare nella procedura in materia di contratto di lavoro inc. CL. 95.1 della Pretura del distretto di Riviera, promossa con istanza 21 novembre 1995 da
rappr. dall'avv. __________
contro
rappr. dall'avv. __________
con cui l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 12’025.-- oltre accessori in conseguenza del contratto di lavoro;
Domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione dell’istanza e che il Pretore con sentenza 11 agosto 1998 ha accolto per fr. 4’390.-- oltre interessi;
Appellante l’istante, che con atto denominato “ricorso per cassazione”
del 17 agosto 1998 chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di
ammettere integralmente l’istanza;
Mentre la convenuta con osservazioni del 12 settembre 1998 postula
la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti
Posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto:
A. L’istante afferma di essere stata assunta dalla convenuta a far tempo dal settembre 1991 in qualità di estetista.
Il 9 ottobre 1995 la convenuta le avrebbe significato la disdetta per il 31 dicembre 1995, dispensandola tuttavia con effetto immediato dal fornire la prestazione lavorativa.
Dal mancato pagamento dei salari di ottobre, novembre e dicembre (fr. 3’175.-- lordi x 3), nonché della tredicesima mensilità (fr. 2’500.-- netti), deriva la presente causa.
B. All’udienza di discussione dell’11 dicembre 1995 la convenuta si è opposta alla richiesta, affermando di avere licenziato in tronco la dipendente per il motivo che questa le avrebbe a più riprese sottratto del denaro, almeno fr. 14’000.-- solo nel 1995. La sanzione sarebbe inoltre giustificata dal fatto che la dipendente dopo la scoperta degli ammanchi avrebbe rifiutato di occuparsi dell’incasso delle prestazioni da lei effettuate. Non sarebbe infine esistito alcun diritto alla 13. mensilità, essendo stato versato in occasione di un Natale l’importo di fr. 2’000.-- a titolo di gratifica.
C. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, richiamato l’esito della procedura penale, conclusasi con un non luogo a procedere per mancanza di sufficienti elementi a carico della dipendente, ha ritenuto che la convenuta avrebbe pronunciato una disdetta con effetto immediato, da ritenere giustificata da una parte per il motivo del venir meno del rapporto di fiducia conseguente alle pretese appropriazioni indebite, ed inoltre dalla violazione della dipendente del proprio dovere di fedeltà.
All’istante sarebbe perciò dovuto solo il salario dei primi 9 giorni di ottobre, il pagamento di 15 giorni di ferie non godute e la quota parte della 13. mensilità, il tutto per fr. 4’390.-- oltre interessi.
D. Con gravame denominato “ricorso per cassazione” l’istante chiede la riforma della sentenza pretorile nel senso di ammettere integralmente le sue richieste.
Il Pretore avrebbe ritenuto a torto l’esistenza di un licenziamento in tronco, non essendo tale la lettera di disdetta 9 ottobre 1995 (doc. 8), e neppure la successiva lettera 16 ottobre 1995 (doc. 9).
Ne discenderebbe, già solo per questo motivo, l’accoglimento delle pretese della procedente.
E. Delle osservazioni al gravame del 12 settembre 1998 della convenuta, di cui si postula la reiezione con protesta di spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
Ciò non rende tuttavia nullo o altrimenti irricevibile il gravame, nella misura in cui dall’impugnativa risultino comunque con chiarezza la misura della critica mossa al giudizio impugnato e le conclusioni alle quali tende il ricorrente (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 309, n. 8), premesse che nella fattispecie appaiono soddisfatte dal gravame in esame, addirittura definito “appellatorio” dalla stessa convenuta (osservazioni, pag. 2).
2.1 La dottrina e la giurisprudenza sono concordi nel ritenere che chi disdice un contratto di lavoro in base all’art. 337 CO deve far conoscere alla controparte che lo fa per un motivo grave. In altre parole, è indispensabile che la persona a cui la comunicazione di risoluzione del contratto è pervenuta possa comprendere che non si tratta di una disdetta ordinaria, bensì che il partner contrattuale è intenzionato a sciogliere da subito il contratto di lavoro per motivi gravi (DTF 92 II 186; ZR 55, N. 161; Decurtins, Die fristlose Entlassung, Muri bei Bern, 1981, pag. 35): gli effetti di una disdetta ordinaria e quelli di una disdetta straordinaria sono completamente diversi, come del resto sono diversi i rimedi in mano alla persona confrontata con un eventuale licenziamento. La chiarezza nella dichiarazione di rescissione è quindi indispensabile affinché ciascuno possa salvaguardare i propri diritti. L’incertezza nella formulazione di una disdetta, dovuta all’uso di espressioni poco chiare o contraddittorie, deve pertanto andare a scapito di colui che ha notificato tale disdetta. Detto altrimenti, nel dubbio la rescissione del contratto va interpretata come una disdetta ordinaria e non come una disdetta straordinaria (II CCA 23 dicembre 1994 in re T./A. SA; Decurtins, opera citata, ibidem; Rehbinder, Berner Kommentar, n. 6 ad art. 335 e n. 15 ad art. 337 CO; Streiff/von Känel, Arbeitsvertrag, Zurigo, 1992, n. 18 ad art. 337 CO; Brunner/Bühler/Waeber, Kommentar zum Arbeitsvertrag, Berna, 1990, n. 2 ad art. 337 CO; ZR 55, N. 161).
2.2 La lettera di licenziamento 9 ottobre 1995 della convenuta (doc. 8) specifica trattarsi di disdetta “con effetto immediato”, il che costituisce senza dubbio un indizio nel senso di una disdetta ex art. 337 CO.
Si tratta però anche dell’unico elemento che depone in tal senso, al quale se ne contrappongono altri di senso contrario: non vi è la menzione del fatto che la disdetta viene pronunciata per motivi gravi e le conseguenze prospettate -promessa del pagamento delle vacanze non godute, ma soprattutto dei “due mesi regolari di disdetta”- sono quelle del licenziamento ordinario e non di quello in tronco.
Nella valutazione complessiva di questo scritto, un destinatario in buona fede poteva ragionevolmente ritenere di avere ricevuto un licenziamento ordinario nell’ambito del quale veniva esentato con effetto immediato dalla prestazione lavorativa durante il regolare periodo di disdetta, del quale veniva promesso il pagamento, o comunque poteva al limite sussistere una situazione di incertezza -da risolvere, come si è detto (consid. 2.1), a sfavore della datrice- circa l’esatta natura del provvedimento, mentre in nessun caso va ammesso che l’istante da questa comunicazione dovesse inferire di essere stata licenziata in tronco.
2.3 A questa lettera avrebbero fatto seguito un colloquio tra le parti avvenuto il 9 ottobre, e una lettera 12 ottobre 1995 dell’istante. Queste circostanze sono menzionate nella successiva lettera 16 ottobre 1995 del patrocinatore della convenuta, ma agli atti non figurano né l’asserita lettera dell’istante né i contenuti del colloquio, la cui rilevanza nella valutazione della natura del licenziamento pronunciato può pertanto unicamente essere presunta, rimanendo così priva di effetto ai fini di questa causa.
2.4 In assenza dei predetti elementi di giudizio, oltre alla citata prima lettera del 9 ottobre 1995 va considerata unicamente ancora la lettera del 16 ottobre 1995 (doc. 9) redatta dal patrocinatore della convenuta.
Questo scritto, ancorché titolato “disdetta dal rapporto di lavoro”, intendeva innanzitutto essere la risposta alla lettera 12 ottobre dell’istante. Nei contenuti esso ribadisce sostanzialmente la precedente lettera della convenuta (“Le devo pertanto confermare il licenziamento per il 9 ottobre 1995”), laddove la novità è costituita dalla spiegazione del fatto che “la mia cliente ha dovuto decidere di licenziarla con effetto immediato perché lei non era più d’accordo di ottemperare alle sue usuali mansioni e, in particolare, si era categoricamente rifiutata di continuare a gestire la clientela anche dal punto di vista dell’incasso delle prestazioni da lei effettuate”, mentre la convenuta rinunciava espressamente ad invocare la questione dei pretesi furti.
2.5 La valutazione di questo secondo scritto non può naturalmente disattendere l’esistenza della precedente lettera che, come si è detto, era da considerare in buona fede un licenziamento ordinario con sospensione immediata dal servizio.
Data tale premessa, dal complesso dei due scritti l’istante, a mente di questa Camera, non poteva ancora necessariamente dedurre di essere stata licenziata in tronco. E’ ben vero che la seconda lettera menziona un motivo a sostegno di quello che ora è definito licenziamento con effetto immediato, ma lo stesso non viene esplicitamente definito causa grave ai sensi dell’art. 337 CO, ed inoltre -e ciò è decisivo- non si afferma in forma esplicita la revoca di quanto promesso nella prima lettera, ossia il pagamento del salario del periodo di disdetta, ma al contrario si conferma il precedente licenziamento, suscitando in un destinatario non esperto della materia la giustificata impressione che nella sostanza nulla sia mutato rispetto alla prima comunicazione.
2.6 Se ne deve concludere per l’insufficiente chiarezza dei combinati doc. 8 e 9, il che comporta che il licenziamento in questione deve essere considerato come un licenziamento ordinario, con le conseguenze che la stessa convenuta aveva previsto nella sua prima comunicazione, ossia l’obbligo al pagamento del salario del periodo di disdetta.
Ciò rende superflua la questione a sapere se nella fattispecie -dovendosi ammettere la natura di licenziamento ordinario del doc. 8- sarebbe stato ammissibile pronunciare a pochi giorni di distanza e sulla scorta degli stessi motivi un licenziamento in tronco (in senso contrario: II CCA 14 ottobre 1997 in re D./P.).
Dal giudizio impugnato si evince inoltre che la 13. mensilità, da riconoscere per intero stante la cessazione del rapporto di servizio al 31 dicembre 1995, ammonta a fr. 2’485.-- annui (lordi), importo che l’istante ha dichiarato di riconoscere (ricorso, punto 7.2, pag. 7).
Gli interessi sul credito dell’istante decorrono dalla data media del 15 novembre 1995 per i salari e dal 1° gennaio 1996 per la 13. mensilità.
Ne segue, ai sensi dei considerandi, il parziale accoglimento del gravame.
Non si prelevano tasse o spese. Le ripetibili delle due sedi seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 17 agosto 1998 di __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 11 agosto 1998 della Pretura del distretto di Riviera è riformata nel modo seguente:
__________, è condannata a pagare __________, fr. 12’010.-- al lordo degli oneri sociali di legge oltre a interessi al 5% dal 15 novembre 1995 su fr. 9’525.-- e dal 1° gennaio 1996 su fr. 2’485.--.
II. Non si prelevano tasse o spese per la procedura di appello. La convenuta rifonderà all’istante fr. 500.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione:
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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