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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1998.161
Data decisione, Autorità: 04.12.1998, IICCA
Incarto n. 12.98.00161
Lugano 4 dicembre 1998/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no. CL.98.5 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con istanza 14 aprile 1998 da
__________ rappr. __________
contro
__________ rappr. __________
in materia di contratto di lavoro che il Pretore, con decisione 7 agosto 1998, ha parzialmente accolto condannando il convenuto a pagare all’istante l’importo netto di Fr. 11’514.40 oltre interessi al 5% dal 1 gennaio 1998 e caricando allo stesso convenuto le spese del giudizio siccome parte temeraria ai sensi dell’art. 417 litt. e) CPC.
Appellante il convenuto il quale, con atto di appello 18 agosto 1998, chiede la riforma del primo giudizio nel senso di respingere integralmente l’istanza.
Mentre la parte appellata non ha presentato osservazioni.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa.
Considerato
in fatto ed in diritto
che __________ assunta da __________ quale gerente del __________ a far tempo dal 1 luglio 1997 e per durata determinata sino al 31 dicembre 1997, è stata licenziata con lettera 29 agosto 1997 del seguente tenore:
“Hiermit muss ich Ihnen leider mitteilen, dass ich unser Arbeitsverhältniss aus wirtschaftlichen Gründe per 31.08.1997 auflöse.
Ich Hoffe dass Sie bald eine neue Arbeitsstelle finden werden.
Mit freundlichen Grüssen.” ;
che l’istante, constatata l’impossibilità di continuare il lavoro, ha ritenuto il convenuto responsabile per il salario dovutole sino al 31 dicembre 1997 e non ottendolo l’ha convenuto in causa per vederlo condannato a versarle l’importo di Fr. 12’400.- per 4 mesi di salario e quello di Fr. 2’800.- per rimborso spese per lo stesso periodo;
che il convenuto, all’udienza di discussione del 15 maggio 1998, si è opposto all’istanza argomentando come segue:
“ La signora __________ dopo le discussioni che vi sono state ha avuto un comportamento inaccettabile sul posto di lavoro al punto tale che era impossibile la continuazione del rapporto di lavoro. Per questo motivo il signor __________ dopo diversi interventi da parte sua e da parte della __________ tramite la signora __________ è stato costretto ad interrompere il rapporto di lavoro. La signora __________ della citata Fiduciaria potrà confermare queste circostanze.
Quanto all’ammontare del salario, non risulta che sia stato stabilito ogni mese oltre al salario base un importo di Fr. 700.-
Se fosse stato un rimborso spese a partire dal mese di settembre per il contratto di lavoro, ne (recte non) risulta che questi oneri sono stati documentati da parte della lavoratrice.” ;
che “le discussioni che vi sono state” sono riferite al fatto che alla fine di luglio 1997 l’istante ha disdetto il rapporto di lavoro per la fine di agosto successiva ma il signor __________ non aveva accettato tale disdetta perché illegale;
che il Pretore, con la sentenza impugnata, non ha riconosciuto adempiute le condizioni per un licenziamento immediato, come quello comunicato dal convenuto, e lo ha condannato a risarcire all’istante il salario netto ed il rimborso spese per i mesi da settembre a dicembre 1997, tenendo conto che durante il mese di dicembre l’istante aveva lavorato percependo un importo di Fr. 2’220.-;
che il Pretore ha inoltre ritenuta la resistenza del convenuto alla domanda dell’istante come temeraria e gli ha di conseguenza imposto, ai sensi dell’art. 417 litt. e) CPC, di sopportare tasse e spese di giudizio;
che, con l’appello che ci occupa, il convenuto insiste nel ritenere legittimo il licenziamento per motivi gravi e quindi non dovuto alcun risarcimento e men che meno quello relativo al rimborso spese;
che l’appellante ha precisato che la sua disdetta del 29 agosto 1997 doveva intendersi quale licenziamento per motivi gravi ed ha esplicitato tali motivi solo in occasione dell’udienza di discussione dell’istanza, a nove mesi di distanza dai fatti;
che il motivo grave addotto si rifà al comportamento inaccettabile della dipendente sul posto di lavoro reiterato dopo diversi interventi;
che l’unica risultanza istruttoria al proposito è la deposizione della teste __________ la quale così si è espressa:
“Ho saputo dal signor __________ e dall’altra dipendente signora __________ dopo il licenziamento della signora __________, che vi erano stati con quest’ultima dei problemi. In particolare mi venne riferito che vi erano problemi relazionali fra la signora __________ e la signora __________. Penso si trattasse di problemi nel trovare un accordo sugli orari di lavoro.
.......
Non ho mai assistito a espressioni da parte del signor __________ nei confronti della signora __________ in cui il primo ammonisse la seconda a volersi conformare alle regole contrattuali, con minaccia di licenziamento in tronco.
Da parte mia non ho mai operato interventi sulla signora __________ per richiamarla ai suoi doveri e per ammonirla in merito ad un licenziamento in tronco.” ;
che di fronte a tali constatazioni non occorre scomodare dottrina e giurisprudenza in materia di licenziamento immediato per gravi motivi per giungere alla conclusione che tali motivi non esistevano e che, in ogni caso, eventuali dissapori sul luogo di lavoro, assurgono a fondamento di un licenziamento immediato solo se reiterati dopo formale avvertimento;
che del resto il tenore della lettera di disdetta non lascia trasparire che la stessa si fondasse su motivi gravi non potendosi, evidentemente, seguire la fantasiosa interpretazione, priva di alcun riscontro probatorio, con la quale l’appellante vuole vestire l’espressione “aus wirtschaftlichen Gründe”;
che l’indennità dovuta a seguito di un licenziamento ingiustificato è un risarcimento del danno pari a quanto il dipendente avrebbe guadagnato sino al termine contrattuale del rapporto di lavoro comprese le indennità per spese anche se, cessando l’attività lavorativa, più non se ne incontrano (Berner Kommentar, ad art 337c CO n. 3);
che la resistenza in causa del convenuto - stante l’assoluta infondatezza dei suoi argomenti difensivi attraverso i quali ha voluto costruire una fattispecie che non era sicuramente quella per la quale si è deciso alla disdetta, come dimostra il contenuto della relativa comunicazione ed il silenzio di fronte all’immediata rimostranza della dipendente - è stata senz’altro temeraria ed altrettanto lo è la presentazione dell’appello con la conseguenza che, anche in questa sede, tasse e spese di giudizio gli vanno addebitate;
che non si assegnano ripetibili alla controparte che non ha presentato l’allegato di risposta all’appello;
Per i quali motivi
dichiara e pronuncia
L’appello 18 agosto 1998 di __________ è respinto.
La tassa di giustizia e le spese della procedura d’appello in complessivi Fr. 200.- sono a carico dell’appellante.
Intimazione a:
-__________
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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