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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1998.159
Data decisione, Autorità: 22.01.1999, IICCA
Incarto n. 12.98.00159
Lugano 22 gennaio 1999/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella procedura di assistenza giudiziaria - inc. no. AG.98.00005 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6 - promossa con richiesta 23 febbraio 1998 dal
nella causa pendente presso quel Tribunale tra
(tutti rappr. dall'avv. __________)
contro
(rappr. dall'avv. __________)
e nella quale è pure coinvolta, in qualità di terzo sequestratario, la società
(rappr. dall'__________)
in materia di rogatoria internazionale che il Pretore, con decisione 3 agosto 1998, ha
accolto così pronunciando:
quali e quanti averi sono stati bloccati;
quali e quanti titoli sono stati bloccati;
quali e quant’altro è stato bloccato.
§ La spett. __________, __________ produrrà la relativa documentazione pertinente all’indirizzo della Pretura, nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato del presente decreto.
Ed ora sull’appello 14 agosto 1998 della __________ che chiede la riforma del decreto del Pretore nel senso di respingere la richiesta rogatoriale presentata dal Tribunale di __________
Al quale appello ha aderito, con scritto 8 settembre 1998, la __________ mentre vi si sono opposti, con osservazioni all’appello 18 settembre 1998, le parti __________.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti della causa
Considerato
in fatto ed in diritto:
Con lettera 17 novembre 1997 l’amministratore di __________ ha confermato al Pretore di aver preso atto della sua decisione e di aver dato seguito alla stessa.
Il 10 febbraio 1998 il giudice delegato del Tribunale di __________ 3a sezione civile, nell’ambito di una pronuncia di rimessione in termini a favore della __________ per eventualmente produrre una idonea polizza fideiussoria atta a sostituire il sequestro conservativo ha pure disposto “l’acquisizione presso la Pretura del distretto di Lugano, di informazioni relative all’esecuzione del sequestro conservativo autorizzato con ordinanza del 19/10/1997, dichiarata esecutiva in Svizzera con provvedimento del Pretore di Lugano reso in data 11/11/1997”. A tal fine la cancelleria del Tribunale di __________ ha instato, il 23 febbraio 1998, presso la Pretura di Lugano nei seguenti termini: “Si trasmette per l’esecuzione e per quant’altro di competenza l’allegata ordinanza emessa da questa __________ in data 11-11-1997 (recte 10-2-1998 n.d.r.) con cui si dispone acquisirsi quanto previsto nella parte dispositiva”.
Il Pretore ha ritenuto che tale richiesta rappresentasse una domanda rogatoriale estera di edizione documenti e l’ha intimata alle parti interessate per la presentazione delle loro osservazioni. __________. e __________ vi si sono opposte.
Con decreto 3 agosto 1998 ha accolto la rogatoria, così come meglio specificato in ingresso, dando per adempiuti i presupposti di forma voluti dalla Convenzione dell’Aia del 18 marzo 1970 (CLA 70) sull’assunzione all’estero delle prove in materia civile o commerciale e negando la facoltà per il giudice rogato di sindacare l’utilità di una prova ammessa dal tribunale rogante.
ha presentato appello contro tale decisione chiedendo che la domanda di rogatoria venga respinta perché non soddisfa le disposizioni della CLA 70 a riguardo delle prescrizioni di forma minime volute per l’accoglimento di un atto rogatorio di Stato estero e perché l’obbligo fatto alla __________ pone quest’ultima nella situazione di dover violare il proprio segreto professionale quale fiduciaria e di conseguenza s’imponeva una valutazione dei rispettivi interessi in gioco prima di emanare la contesta decisione. ritiene inoltre la domanda rogatoria come estremamente vaga e assimilabile ad un “free trial discovery of documents” che sia la Svizzera che l’Italia, in occasione della ratifica della Convenzione, non si sono dichiarate disposte ad eseguire. La __________ si è associata alle motivazioni e conclusioni dell’appello.
I signori __________, con osservazioni 18 settembre 1998, hanno chiesto la reiezione dell’appello e la conferma del primo giudizio.
L’art. 1 cpv. 1 CLA 70 prevede che l’autorità giudiziaria di uno stato estero può, in materia civile o commerciale, chiedere a mezzo di rogatoria all’autorità competente di un altro Stato contraente di compiere ogni atto d’istruttoria, nonché ogni altro atto giudiziario dove quest’ultima espressione (cfr. art. 1 cpv. 3 CLA 70) non comprende né la presentazione o la notifica di atti giudiziari, né le misure cautelative o esecutive.
La conoscenza di cosa sia stato bloccato con un sequestro conservativo presso una terza persona non può essere considerato far parte dell’istruzione della causa ossia di quell’attività diretta all’ammissione ed all’assunzione delle prove ed a preparare e delimitare l’oggetto della controversia per poter giungere alla decisione. Infatti la lite attorno al provvedimento del sequestro conservativo è già stata definita con la decisone del 19 ottobre 1997 della 3a sezione civile del Tribunale di __________, riconosciuta e dichiarata esecutiva in Svizzera e la conoscenza di cosa sia stato sequestrato non è sicuramente utile per decidere la causa di convalida del sequestro.
Non trattandosi di atto di istruttoria la richiesta in tal senso del Tribunale di __________ non poteva di conseguenza essere accolta e dar luogo, come ha fatto il Pretore, ad una procedura di edizione documenti.
Infatti nel diritto italiano l’esecuzione del sequestro conservativo di beni mobili o di crediti si attua nelle forme stabilite per il pignoramento presso il debitore o presso i terzi (art. 678 cod. proc. civ.); e proprio per la conoscenza di cosa sia stato sequestrato presso un terzo quest’ultimo dev’essere chiamato a comparire presso il Pretore della sua residenza per rendere la dichiarazione con la quale specifica di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso (art. 547 cod. proc. civ.).
L’acquisizione di informazioni relative all’esecuzione del sequestro conservativo è quindi un tipico atto esecutivo per il quale non è possibile chiedere assistenza giudiziaria ai sensi della CLA 70.
Anche per questo motivo la chiesta assistenza giudiziaria internazionale non poteva essere accolta.
Non tocca evidentemente a questa Camera indagare attorno alla via ammissibile per giungere alla conoscenza di cosa sia stato sequestrato in particolare se ciò si possa attuare attraverso la delibazione della relativa pronuncia del tribunale estero oppure attraverso una richiesta in tal senso al giudice svizzero che ha delibato il provvedimento conservativo estero a valere quale complemento e corollario necessario della pronuncia di riconoscimento oppure ancora attraverso altre vie.
Le spese della procedura d’appello sono a carico della parte resistente e soccombente che rifonderà inoltre all’appellante un indennità ripetibile mentre al terzo sequestratario non è riconosciuto alcunché essendosi limitato ad aderire alle richieste dell’appellante.
Per i quali motivi
dichiara e pronuncia:
I. L’appello 14 agosto 1998 di __________ è accolto e di conseguenza il decreto 3 agosto 1998 del Pretore di Lugano, sez. 6 viene così riformato:
II. La tassa di giudizio della procedura d’appello in Fr. 250.– e le spese in Fr. 50.– (totale Fr. 300.–), già anticipati dall’appellante, sono a carico della parte __________ che rifonderà inoltre a controparte Fr. 500.– per ripetibili d’appello.
III. Intimazione a:
–
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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