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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1998.157
Data decisione, Autorità: 09.11.1998, IICCA
Incarto n. 12.98.00157
Lugano 9 novembre 1998/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella procedura accelerata di contestazione della graduatoria OA.98.80 della Pretura di Locarno-Campagna, promossa con petizione 4 maggio 1998 da
(rappr. dallo studio legale __________)
contro
con cui l’attrice ha contestato la graduatoria del fallimento di __________, procedura n. __________ di quell’Ufficio, ritenendo erroneo l’inserimento quali ipoteche legali di crediti cantonali e comunali di imposta, nonché di 4 cartelle ipotecarie al portatore di complessivi fr. 3’000’000.-- gravanti in secondo grado il fondo n. __________;
Domanda respinta dal Pretore con sentenza 13 luglio 1998;
Appellante l’attrice, che con atto di appello con richiesta di effetto sospensivo del 24 luglio 1998 postula la riforma del giudizio impugnato nel senso di ammettere la petizione almeno al riguardo del credito ipotecario di fr. 3’000’000.--;
Mentre la parte avversaria con osservazioni 24 agosto 1998 chiede la reiezione del gravame e la declaratoria di temerità, con l’attribuzione in suo favore di un’indennità di fr. 800.--;
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Considerato
in fatto ed in diritto:
L’attrice sostiene di essere titolare di un credito di fr. 3’000’000.-- garantito da cartelle ipotecarie gravanti in 3° rango i fondi n. __________, __________, __________, __________ e __________ del comune di __________, ma dalla graduatoria si evince che le sue insinuazioni di credito sono state respinte per la mancata consegna delle cartelle ipotecarie (doc. 1, pag. 13), circostanza preventivamente comunicata all’attrice con lo scritto 9 aprile 1998 dell’UEF di Locarno (doc. 4).
Con la petizione -ai limiti della ricevibilità formale ancorché incoata da un legale- l’attrice conviene in causa l’Ufficio Esecuzione e Fallimenti del distretto di Locarno e, senza neppure dichiararsi creditrice della fallita, asserisce che l’elenco oneri annesso alla graduatoria del fallimento di __________ “riporta erroneamente alla voce ipoteca legale tutta una serie di imposte cantonali e comunali”, mentre “a titolo cautelativo” contesta altresì l’ammissione di 4 cartelle ipotecarie al portatore per complessivi fr. 3’000’000.-- gravanti in 2° rango il fondo n. __________ di __________ in quanto “le cartelle ipotecarie menzionate non esistono e neppure esiste un credito garantito dalle stesse”.
Nella risposta del 14 maggio 1998, presentata dalla Massa fallimentare rappresentata dall’UEF convenuto, è stata chiesta la reiezione della petizione, rilevando, tra l’altro, che la stessa attrice avrebbe tardivamente consegnato all’UEF parte di quelle stesse cartelle ipotecarie di 2° rango che a mente sua non esisterebbero.
Nel giudizio qui impugnato il Pretore ha preliminarmente rilevato che l’attrice, non iscritta in graduatoria, avrebbe contestato proprio l’iscrizione dei crediti relativi alle cartelle ipotecarie da lei stessa vantate, così che la petizione andrebbe respinta già solo per carenza di legittimazione attiva.
Mancherebbe comunque anche la legittimazione passiva, avendo l’attrice convenuto l’UEF di Locarno quando invece parrebbe essere lei stessa la creditrice dei titoli contestati, mentre senza dubbio errata sarebbe la mancata chiamata in causa dello Stato del Cantone Ticino e del Comune di __________ per i crediti fiscali. La petizione, gravata da altri vizi formali, sarebbe perciò da respingere, gravando la procedente degli oneri calcolati su di un valore di causa di almeno fr. 22’839.15, pari al valore dei crediti di imposta.
Nel merito, essa ha ribadito la contestazione del credito di fr. 3’000’000.-- garantito da cartelle ipotecarie al portatore gravanti in 2° rango il fondo n. __________ affermando che esso -per quanto si può capire dal confuso gravame- costituirebbe in pratica un inesistente doppione (cfr. anche le affermazioni fatte all’udienza preliminare), così che i debiti ipotecari ammonterebbero in definitiva a soli fr. 9’200’000.--, e non a fr. 12’200’000.-- come si evince dall’elenco oneri.
Delle argomentazioni della parte resistente -che chiede la reiezione del gravame con declaratoria di temerità e l’attribuzione di fr. 800.-- di ripetibili- si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Si prende in primo luogo atto del fatto che a questo stadio della causa non risultano più contestazioni di sorta al riguardo dei crediti per imposta degli enti pubblici, la cui collocazione in graduatoria è pertanto da ritenere comunque acquisita.
Sulla legittimazione attiva dell’attrice occorre rilevare che essa, incontestabilmente, non figura iscritta quale creditrice in graduatoria, essendo state le sue insinuazioni di credito precedenti l’emissione della stessa respinte sulla base dell’art. 59 RUF per la mancata produzione delle cartelle ipotecarie giustificanti l’asserito credito, decisione che non risulta essere stata impugnata ex art. 17 LEF avanti all’autorità di vigilanza per la violazione di prescrizioni procedurali.
8.1 Il Pretore ha giustamente osservato che la contestazione della graduatoria (o dell’elenco oneri) in via giudiziaria è di principio possibile anche per chi non vi è iscritto quale creditore, senza però soggiungere che l’azione di chi non è iscritto deve necessariamente riguardare (anche) la propria iscrizione (Ammon, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7. edizione, Berna, 1997, § 46, n. 52, pag. 373; sull’estensione della lite riguardante il proprio credito: II CCA 22 ottobre 1996 in re C./Massa fallimentare B.), in difetto di che si ha l’inammissibile situazione in cui la contestazione di crediti iscritti in graduatoria avviene ad opera di persone che non vi sono iscritte e che non pretendono di esserlo (Ammon, opera citata, § 46, n. 51, pag. 373).
8.2 Anche volendo essere indulgenti nei confronti delle poco ortodosse richieste di giudizio formulate dell’attrice (petizione: “1. L’istanza è accolta. Le domande dell’istante sono ammesse.”; appello: “1. L’appello è accolto. Di conseguenza la graduatoria del fallimento di __________ mande dell’attrice, né tanto meno nei considerandi si trova l’espressione della volontà di essere formalmente ammessa quale creditrice nella graduatoria medesima, il che basta a confermare il giudizio pretorile sulla carenza di legittimazione attiva della procedente.
E’ perciò a titolo meramente abbondanziale che si rileva che il litigio, circoscritto a questo stadio della causa alla disputa concernente crediti garantiti da pegni immobiliari di 2° e di 3° rango è in realtà priva di qualsiasi valenza pratica, essendo manifesto, nell’attuale situazione congiunturale, che il presumibile provento degli incanti lascerà del tutto scoperti i crediti oggetto di contestazione, stante l’esigenza di soddisfare dapprima i costi della procedura, le ipoteche legali, il credito in primo rango (che da solo ammonta a fr. 6’035’000.-- e rotti) e -come ammette la stessa appellante (punto 2 in fine, pag. 3)- almeno quello in 2° rango di fr. 1’200’000.-- di cui alla CI dg __________.
Ne segue la declaratoria di irricevibilità del gravame, con il conseguente accollo all’attrice degli oneri di questa procedura, laddove le ripetibili da accordare a controparte possono essere quantificate in fr. 800.--, come da lei richiesto, sulla sola base delle peculiarità della causa e del dispendio avuto per la redazione delle osservazioni all’appello, senza perciò necessità di chinarsi sulla domanda di declaratoria di temerità ex art. 152 CPC.
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia:
I. L’appello 24 luglio 1998 di __________ è irricevibile.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 480.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 500.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo a carico, con l’obbligo di rifondere alla Massa fallimentare fr. 800.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione:
–
Comunicazione alla Pretura di Locarno-Campagna.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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