AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1998.152
Data decisione, Autorità: 07.12.1998, IICCA
Incarto n. 12.98.00152
Lugano 7 dicembre 1998/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.96.131 della Pretura di Mendrisio-Nord, promossa con petizione 5 settembre 1994 da
ora __________ rappr. dall'avv. __________
contro
rappr. dallo studio legale __________
con cui l’attrice ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr. 45’186.40 oltre interessi a titolo di mercede dell’appaltatore;
Domanda avversata dai convenuti, che hanno postulato la reiezione della petizione, e che in via riconvenzionale hanno chiesto la condanna dell’attrice alla riparazione gratuita dei difetti dell’opera;
Il Pretore con sentenza 18 giugno 1998 ha ammesso la petizione per fr. 36’989.80 oltre interessi e la riconvenzionale limitatamente all’esecuzione di parte delle riparazioni richieste;
Appellanti i convenuti, che con atto di appello del 14 luglio 1998 chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere la petizione per soli fr. 4’740.75 e di condannare l’attrice in via riconvenzionale, oltre a quanto già ammesso dal Pretore, al risarcimento di fr. 9’620.--;
Mentre l’attrice con osservazioni e appello adesivo del 9 settembre 1998 postula la riforma del primo giudizio nel senso dell’accoglimento della petizione per fr. 41’636.50 oltre interessi e la reiezione della riconvenzionale.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto:
A. L’attrice afferma che i convenuti nel 1993 le avrebbero appaltato opere da elettricista per il loro fondo di __________.
A fronte di una mercede complessiva -ivi inclusa quella relativa ad opere supplementari- di fr. 114’186.40 i committenti avrebbero pagato solo fr. 60’000.-- e pertanto, nonostante l’adduzione di pretesi difetti e la concessione di uno sconto contrattuale del 15% dell’importo già pagato, esisterebbe un saldo in favore dell’attrice di fr. 45’186.40, oggetto della presente causa.
B. I convenuti si sono opposti alla petizione sostenendo di avere appaltato all’attrice per fr. 64’000.-- unicamente le opere di cui all’offerta del 10 settembre 1993.
Stante l’acconto di fr. 60’000.--, rimarrebbe un saldo di fr. 4’000.-- che tuttavia non sarebbe dovuto data la presenza di numerosi difetti dell’opera, la cui eliminazione è stata richiesta in via riconvenzionale.
C. L’attrice si è opposta alla riconvenzionale contestando qualsivoglia inadempienza da parte sua.
Le parti hanno in seguito sostanzialmente confermato le rispettive tesi e domande, contestando nel contempo quelle della parte avversaria.
D. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, posta l’esistenza tra le parti di un contratto di appalto regolato dalle norme del CO, ha ritenuto che vi sarebbe stato il consenso dei committenti sulla totalità delle opere eseguite, ivi comprese quelle supplementari.
Per tali opere, stante la pattuizione di un ribasso sulla mercede di fr. 11’736.70 e il pagamento di un acconto di fr. 60’000.--, sarebbe dovuta una mercede residua di fr. 37’989.90.
Gli asseriti difetti, per quanto opponibili all’attrice e non alle richieste dei convenuti stessi, si ridurrebbero a poca cosa: inappropriato funzionamento dell’interruttore del circuito, non conforme funzionamento di 4 interruttori dei WC esterni, presenza di un numero eccessivo di lampade nei lucernari.
Tali difetti, la cui eliminazione è stata pronunciata in parziale accoglimento della riconvenzione, autorizzerebbero i convenuti a trattenere fr. 1’000.-- dalla mercede fino al compimento delle riparazioni, dal che l’accoglimento della petizione per fr. 36’989.80 oltre interessi, e ulteriori fr. 1’000.-- dopo l’esecuzione delle riparazioni, e della riconvenzionale quo all’effettuazione di detti interventi.
E. Con l’appello i convenuti postulano la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere la petizione limitatamente a fr. 4’740.75 oltre interessi, più fr. 1’000.-- ad esecuzione avvenuta dei lavori di riparazione, e di condannare l’attrice in via riconvenzionale, oltre a quanto già ammesso dal Pretore, al risarcimento di fr. 9’620.--.
Il Pretore avrebbe negato a torto l’esistenza di un prezzo forfetario per tutte le opere di fr. 64’000.--, come pure avrebbe misconosciuto la pattuizione contrattuale per cui eventuali opere a regia sarebbero state riconosciute solo in presenza di bollettini firmati dalla direzione lavori, il che non sarebbe in concreto avvenuto.
Sulla riconvenzionale il Pretore avrebbe a torto ritenuto una responsabilità dei convenuti ex art. 369 CO per le dimensioni eccessive dei due quadri elettrici, ed eccessivo sarebbe infine l’ammontare riconosciuto alla procedente a titolo di ripetibili.
F. Con l’appello adesivo l’attrice chiede invece la riforma del primo giudizio nel senso di ammettere la petizione per fr. 41’636.50 oltre interessi e di respingere la riconvenzionale, contestando la decisione di concedere il ribasso di fr. 11’736.70 come pure la deduzione di fr. 1’310.-- per i lucernari in eccesso e postulando inoltre l’aggiudicazione di interessi al 6%.
G. Delle osservazioni delle parti ai gravami avversari, dei quali è chiesta la reiezione con protesta di spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
A. Sull’appello principale
A prescindere dal fatto che ciò non è vero -l’offerta è manifestamente fondata su prezzi unitari, e perciò nemmeno l’aggiunta manoscritta “Sconto 15,5%, Netto ~ 64’000.--” permetterebbe, nell’ipotesi che essa fosse rispondente alla volontà delle parti, di concludere per la pattuizione di una mercede forfetaria ex art. 373 CO- la questione non deve essere confusa con quella, diversa, della successiva richiesta di opere supplementari.
In altre parole, l’eventuale pattuizione di una mercede forfetaria per determinate opere non osta a che all’appaltatore sia dovuto un importo maggiore di quello concordato all’inizio qualora gli sia stata richiesta l’esecuzione di opere escluse dal forfait iniziale e ad esso non attinenti.
Punto di questione nella determinazione dell’eventuale credito dell’attrice è perciò in realtà quello a sapere se siano state eseguite opere da ritenere supplementari rispetto a quelle previste dall’accordo iniziale, e se ciò sia avvenuto con il consenso dei convenuti.
“Rimane incontestato che la ditta __________ abbia eseguito diversi lavori nella proprietà mappale __________ dei convenuti. Occorre però distinguere tra i lavori che i signori __________ hanno commissionato alla __________, e sono quelli contenuti nell’offerta siglata con il no. __________ del 10.9.1993 che sono stati effettivamente concordati e pattuiti per una contropartita di fr. 64’000.-- (doc. B) e gli altri lavori (offerta 002722 - doc. B, fattura nr. 902187, fattura 902181 e fattura 902196 al doc. C) che non sono mai stati commissionati da parte dei convenuti.”
La natura di opere supplementari è comunque confermata in maniera inequivocabile dalla perizia giudiziaria (pag. 3 e 4), così che nessun dubbio può sussistere in proposito.
Si tratta tuttavia di un’argomentazione risibile, e nelle circostanze date financo lesiva della buona fede, e che pertanto a giusta ragione non è stata protetta dal Pretore.
Il primo rilievo che si impone è quello per cui le opere supplementari in questione non sono di certo state eseguite all’insaputa dei committenti: la ditta attrice ha addirittura preventivamente allestito una regolare offerta per tali opere, e secondariamente la loro esecuzione è avvenuta alla costante presenza del signor __________ che ha voluto assumere personalmente la direzione dei lavori e che pertanto non può oggi trarre giovamento alcuno dall’affermazione di non essere “uomo del mestiere” (appello, pag. 9), ammissione che è unicamente rilevante ai fini del giudizio circa la congruenza del suo atteggiamento.
E’ altrettanto pacifico che l’esecuzione delle opere supplementari è avvenuta senza alcuna opposizione e contestazione da parte del committente e direttore dei lavori, fatto salvo il cennato rifiuto della sottoscrizione dei bollettini di lavoro.
In siffatte circostanze, atteso che secondo l’ordinario andamento delle cose non vi è da attendersi che una ditta inizi di propria iniziativa ad eseguire delle opere totalmente esulanti da quelle oggetto del contratto, dall’incontestata tolleranza dell’esecuzione dei lavori, per loro natura riconoscibili come supplementari, si deve ritenere provata l’esistenza di un almeno concludente consenso del committente all’esecuzione di tali opere, e questo in conferma della giurisprudenza di questa Camera (II CCA 1° settembre 1997 in re R. e C./B., 15 luglio 1996 in re V. SA/C.), rettamente rammentata dal Pretore.
Aderendo a questa giurisprudenza il Pretore non ha affatto violato l’art. 8 CC, come ritengono a torto gli appellanti (pag. 15 e 16), essendo l’onere della prova del consenso all’esecuzione delle opere supplementari correttamente stato accollato all’attrice, ma ha invece, ai sensi dell’art. 90 CPC, ritenuto fornita tale prova per mezzo della mancata esplicita opposizione all’esecuzione delle opere, con il che è manifesto che la questione non attiene all’onere della prova, ma semmai all’apprezzamento delle prove fornite.
Alla correttezza di questa soluzione non osta, in tali circostanze, il rifiuto del __________ di firmare i bollettini di lavoro: in primo luogo detto rifiuto avviene dopo l’esecuzione delle opere, e non è pertanto parificabile all’opposizione alla loro esecuzione, in secondo luogo risulta dagli atti che il rifiuto derivava dalla volontà di non pagare tali opere perché ritenute a torto comprese in quelle oggetto della prima offerta (deposizione __________, pag. 3; conclusioni dei convenuti, pag. 11; appello, pag. 9), questione sulla quale i convenuti sono però stati ampiamente smentiti dalla perizia, senza che di ciò vi sia una ragionevole critica nell’appello, ed infine dal tenore dei primi scritti di lamentela del __________ (doc. F e H) la tesi del mancato conferimento dell’appalto per tali opere non figura affatto.
Il simili circostanze, ossia svestito di ogni giustificazione sostanziale il rifiuto della firma dei bollettini, ai convenuti rimane proprio solo l’invocazione della questione formale della mancata firma dei bollettini, situazione a loro dire incompatibile con il tenore del contratto, ma anche tale questione può essere risolta con una duplice argomentazione in loro sfavore: da una parte si può affermare che la necessità della firma dei bollettini sia stata pattuita solo nel contesto delle opere previste all’origine, per le quali non vi è però stato alcun maggiore dispendio per lavori a regia, mentre i bollettini sarebbero relativi ad opere che i convenuti negano di avere appaltato, così che per esse, di conseguenza, risulta contraddittorio invocare la pattuizione dell’esigenza vincolante della firma del committente sui bollettini di lavoro; d’altra parte, in tali circostanze l’invocazione della mancanza della firma sui bollettini di lavoro costituisce abuso di diritto (II CCA 21 marzo 1997 in re I. SA/E. SA), con il che viene in definitiva ritornato al mittente quello stesso addebito ingiustificatamente formulato nei confronti dell’attrice (appello, pag. 12).
A sostegno di questa tesi essi adducono il contenuto della deposizione __________ per affermare che l’attrice fin dall’inizio avrebbe conosciuto i dettagli dell’impianto di climatizzazione, così che sua sarebbe la responsabilità per avere montato dei quadri elettrici sovradimensionati.
Essi omettono invece di riportare anche quanto indicato dal perito giudiziario nella delucidazione della perizia (verbali, pag. 40), ovvero che egli alla domanda “Dica il perito se la __________ non avrebbe dovuto proporre o installare un armadio meno profondo” ha risposto che “le informazioni che la ditta __________ aveva in quel momento -28.09.1993- imponevano una profondità di 400 mm” (cfr. anche pag. 42).
Siffatto riscontro è nella valutazione preferibile alla citata deposizione __________, che è priva di riferimenti temporali e che comunque non afferma con la necessaria sicurezza che l’attrice avrebbe tempestivamente conosciuto le esatte dimensioni dell’apparecchio da collocare nel quadro, così da poterne ridurre le dimensioni.
La critica potrebbe innanzitutto essere considerata irricevibile ex art. 321 CPC per il motivo che l’indennità ripetibile “a norma di tariffa” era stata richiesta già con la petizione (pag. 7, petitum 2), senza che i convenuti sollevassero alcuna obiezione, dal che la loro acquiescenza sul principio della retribuzione ai sensi della TOA e l’inammissibile novità dell’argomentazione a questo stadio della causa.
In ogni caso, la censura può essere evasa con la semplice considerazione del fatto che quanto attribuito a titolo di indennità dal Pretore alla parte non patrocinata, si situa entro valori medio bassi della TOA, applicabile quale riferimento anche per la parte non patrocinata -e senza necessità di una particolare dimostrazione del dispendio di tempo, che può essere presunto e stimato dal giudice- in presenza, come nella specie, di una causa di complessità superiore alla media e in cui va considerata anche l’ingiustificata resistenza dei convenuti, che hanno postulato la reiezione della petizione e addirittura incoato una riconvenzionale, quando in sede di trattativa avevano sempre riconosciuto l’esistenza di un consistente debito a loro carico.
Ne segue la reiezione dell’appello principale, infondato in ogni suo punto.
B. Sull’appello adesivo
6.1 La censura relativa ai fr. 1’310.-- è infondata, già solo perché proposta in termini imprecisi (appello adesivo, pag. 7). Il perito, infatti, non ha proposto alcuna “variante” diversa da quella che avrebbero scelto dai committenti, ma ha invece osservato che data la necessità di posare delle luci supplementari nella zona del banco self service sarebbe stato opportuno ridurre le lampade dei lucernari e il numero dei lucernari, soluzione che l’attrice non ha adottato quando invece sarebbe stato suo dovere almeno quello di segnalare la circostanza (art. 369 CO).
6.2 Quo alla deduzione di fr. 11’736.70, l’attrice contesta la tesi pretorile del ribasso in favore di quella di uno sconto, che non vi sarebbe in concreto motivo di concedere.
La censura, basata unicamente sull’indicazione manoscritta di cui al doc. B, è infondata, risultando chiaramente dall’interrogatorio formale di __________ (risposta a domanda 5) la concorde volontà di determinare in fr. 64’000.-- la mercede per le opere di cui alla prima offerta a prescindere dall’indicazione di percentuali e termini di pagamento, così da doversi ammettere che esse in tale misura hanno effettivamente concordato un ribasso della mercede e non uno sconto (DTF 118 II 64; II CCA 6 ottobre 1998 in re G./M. e riferimenti).
7.1 Per quanto attiene alla modifica dell’attribuzione dei circuiti da “controllato” a “diretto” del gruppo 10.4-Q1, l’attrice invoca le risultanze peritali, che avrebbero definito a regola d’arte la soluzione adottata. Se non che, la correttezza della soluzione va in questa caso valutata alla luce della destinazione delle prese di corrente in esame, e il Pretore (pag. 7) ha infatti addebitato all’attrice il fatto che le prese in cui la presenza di corrente dipende da un interruttore (circuito “controllato”) non sarebbero distinguibili da quelle in cui essa è invece costante (circuito “diretto”), condannando di
conseguenza l’attrice all’adozione del provvedimento indicato dal perito (pag. 6), con decisione che può essere qui confermata.
7.2 Il Pretore ha inoltre condannato l’attrice a predisporre 4 interruttori per i WC esterni. Nell’appello adesivo non è possibile trovare una critica di fatto o di diritto a questa decisione, ma solo l’apodittica indicazione del fatto che il giudizio pretorile su questo punto non può essere seguito, che così che la richiesta di riforma nel senso della liberazione da questo obbligo riparatorio è irricevibile.
7.3 La condanna alla riduzione a 12 del numero delle armature dei lucernari è stata pronunciata per l’inutilità dei lucernari in eccesso ascrivibile, come si è detto per la questione della retribuzione delle lampade ivi contenute, all’attrice ex art. 369 CO (consid. 6.1), e deve pertanto essere confermata.
Ne segue la reiezione anche del gravame adesivo.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza delle parti (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 14 luglio 1998 di __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 750.--
b) spese fr. 50.--
T o t a l e fr. 800.--
già anticipati dagli appellanti, restano a loro carico, con l’obbligo solidale di rifondere a controparte fr. 1’500.-- per ripetibili di appello.
III. L’appello adesivo 9 settembre 1998 di __________ è respinto.
IV. Le spese della procedura d’appello adesivo consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 380.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 400.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo solidale di rifondere a controparte complessivi fr. 600.-- per ripetibili di appello.
V. Intimazione:
Comunicazione alla Pretura di Mendrisio-Nord.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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