AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1998.149
Data decisione, Autorità: 11.11.1998, IICCA
Incarto n. 12.98.00149
Lugano 11 novembre 1998/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.97.68 della Pretura del Distretto di Bellinzona, promossa con petizione 17 aprile 1997 da
rappr. dall'avv. __________
contro
rappr. dall'avv. __________
con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 220’400.-- oltre interessi, domanda ridotta a fr. 120’400.-- oltre interessi in corso di causa;
Domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 8 giugno 1998 ha ammesso per fr. 120’400.-- oltre interessi;
Appellante la convenuta, che con atto di appello del 6 luglio 1998 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;
Mentre l’attore con osservazioni del 18 settembre 1998 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto:
A. L’attore sostiene con la petizione di essere entrato in società con la convenuta e il di lei marito con lo scopo di gestire in comune l’esercizio pubblico bar Indipendenza di __________.
Il progetto di contratto societario gli sarebbe stato sottoposto dall’avv. __________ ed egli, premesso il consenso delle altre parti, l’avrebbe firmato, conferendo in seguito la somma di fr. 170’000.--.
La società sarebbe stata attiva per tutto il 1995, ma all’attore non sarebbe stata consegnata la sua quota di utili di almeno fr. 100’000.--, e del suo conferimento gli sarebbero stati resi solo fr. 49’600.--, con un saldo scoperto di fr. 120’400.--. Egli avrebbe proceduto contro il marito della convenuta, che aveva sottoscritto un riconoscimento di debito (doc. D), ottenendone la condanna, mentre nei confronti della qui convenuta, che non ha sottoscritto alcunché, si renderebbe necessaria la presente procedura.
B. La convenuta si è opposta alla petizione contestando l’esistenza di una società semplice, che dovrebbe se del caso essere liquidata, e il conferimento di fr. 170’000.-- da parte dell’attore, ammettendo unicamente l’esistenza di trattative in tal senso, mai perfezionatesi.
L’attore sarebbe stato un semplice dipendente dell’esercizio pubblico, ed in tale veste avrebbe mutuato i fr. 170’000.-- al solo marito della convenuta, che per sua parte nulla dovrebbe al procedente.
C. L’attore in corso di causa ha rinunciato alla pretesa di fr. 100’000.-- relativa alla quota di utili della società semplice.
Le parti hanno per il resto mantenuto le rispettive tesi e domande, contestando nel contempo quelle della parte avversaria.
D. Il Pretore, sulla base delle risultanze istruttorie, ha raggiunto il convincimento che tra le parti e il marito della convenuta sia venuto in essere, in forma tacita, un contratto di società semplice nella forma della società occulta, laddove la convenuta sola avrebbe funto da rappresentante dei soci verso l’esterno, mentre del tutto inverosimile sarebbe la tesi difensiva del mutuo addotta dalla convenuta.
Dal che la condanna della resistente alla restituzione all’attore della parte ancora scoperta dell’apporto da lui fatto alla società.
E. Con l’appello la convenuta postula la riforma del giudizio impugnato nel senso della reiezione della petizione.
Essa, in sintesi, critica l’apprezzamento delle risultanze di causa da parte del Pretore, che sarebbe conseguentemente giunto all’errata conclusione di ammettere l’esistenza del rapporto societario.
F. Delle argomentazioni del resistente -che conclude per la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili- si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
Risulta pertanto capziosa e fine a sé stessa l’affermazione introducente il punto 5 e seguenti dell’impugnativa, secondo cui l’esame delle deduzioni in diritto del primo giudizio dovrebbe avvenire “sulla scorta della ristabilita situazione di fatto”: quanto apoditticamente esposto nella prima parte dell’appello non solo non “ristabilisce” alcunché, ma neppure costituisce una ricevibile argomentazione appellatoria, e questo proprio per la mancanza di qualsivoglia ragionevole critica alle deduzioni di fatto del giudizio impugnato. Questa doverosa premessa non è scevra di conseguenze per la rimanenza del gravame, che poggia evidentemente su premesse fattuali prive di riscontro.
Si tratta di una censura inconsistente.
2.1 Si può concordare con la convenuta unicamente quo alla scarsa rilevanza probatoria delle deposizioni testimoniali evocate nel giudizio impugnato, risultando dal loro esame che i testi si limitano a riferire circostanze apprese per essere state raccontate loro dalle parti in causa (sul valore di tali deposizioni: II CCA 30 settembre 1998 in re C./A., 8 settembre 1998 in re H. AG/C., 14 luglio 1998 in re I./R., 30 ottobre 1997 in re J./C., 27 aprile 1995 in re H./G., 5 gennaio 1995 in re R./R.; Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 90, n. 8). E’ comunque indiziante della verità della circostanza il fatto che le parti abbiano in più occasioni e a più persone raccontato dell’esistenza del rapporto societario che oggi la convenuta nega strenuamente.
2.2 Per il resto, anche volendo prescindere da tali deposizioni, gli elementi a favore dell’una o dell’altra tesi fanno propendere senza alcun dubbio per la tesi del rapporto societario -che a dispetto dei termini utilizzati (art. 18 CO) risulta essere una società in nome collettivo e non una società semplice, non essendo quest’ultima atta alla gestione di un’attività commerciale (art. 530 cpv. 2 CO; II CCA 12 ottobre 1998 in re O. SA/W. e llcc.; Meier-Hayoz/Forstmoser, Schweizerisches Gesellschaftsrecht, 8. ed., 1998, § 12, n. 26 e 27, pag. 257 e 258)- a scapito di quella del mutuo.
2.2.1 L’ammissione dell’esistenza di una volontà iniziale della convenuta di stipulare un rapporto societario costituisce già un indizio in favore di tale tesi, corroborato dall’allestimento da parte di un legale di un’apposita convenzione.
2.2.2 Il fatto che l’attore abbia lavorato nell’esercizio pubblico oggetto del rapporto societario dal 1° gennaio 1995 appare conforme ai punti 1 e 4 della convenzione, ed è perciò indiziante del perfezionarsi del rapporto societario, mentre si tratta di elemento irrilevante o addirittura controproducente (vedi consid. 2.2.3) nell’ipotesi del mutuo.
2.2.3 La semplice dazione di fr. 170’000.-- non è in astratto indiziante dell’una o dell’altra ipotesi, ma nelle circostanze date essa non può che deporre in favore della tesi del rapporto societario.
E’ infatti del tutto impensabile ed incredibile che un dipendente subordinato come un cameriere, con un salario netto dichiarato di fr. 3’050.-- mensili (doc. E), vada ad indebitarsi presso parenti e terze persone allo scopo di mutuare al marito della datrice di lavoro, senza un contratto e neppure una ricevuta, la per lui elevata somma di fr. 170’000.--, e difatti la convenuta pur avendo sposato la tesi del mutuo non è in grado di fornire alcuna ragionevole spiegazione in proposito se non quella, risibile, del “piacere personale” (appello, pag. 7, in fine).
E’ invece molto più consono al normale andamento delle cose ritenere che lo sforzo finanziario compiuto dall’attore sia avvenuto nell’intento di acquistare qualcosa per sé, al fine di migliorare la propria posizione economica e rendersi indipendente dal profilo professionale, nei termini previsti dall’accordo doc. A.
2.2.4 La convenuta difende la tesi del mutuo adducendo l’avvenuta pattuizione di adeguati interessi.
A torto.
La pattuizione di interessi non risulta infatti né dalla convenzione doc. A, né dalla transazione doc. D, e il loro computo costituisce a ben vedere una semplice estrapolazione del Pretore (pag. 11) effettuata sulla base dell’impegno del marito della convenuta (doc. D) alla restituzione di complessivi fr. 172’600.-- a fronte della dazione di fr. 170’000.--, senza che la transazione stessa abbia (oltretutto a posteriori) fornito una spiegazione per la discrepanza, che potrebbe perciò essere attribuibile all’intento di riconoscere all’attore degli interessi moratori, e non contrattuali, o di indennizzarlo forfetariamente per le difficoltà incontrate nel recupero del denaro, e non quindi -a prescindere dal tasso degli asseriti interessi- all’esistenza di una volontà iniziale delle parti di costituire un mutuo.
2.3 Per quanto non precisato nel presente giudizio, si rinvia comunque alle calzanti ed approfondite argomentazioni del giudizio impugnato, meritevole di piena conferma quo alla valutazione degli atti circa la centrale questione della valutazione della natura giuridica dei rapporti tra le parti.
Ciò nonostante, egli ha accettato di assumere nella presente causa, strettamente collegata al predetto mandato congiunto, il patrocinio della convenuta, il che a prima vista sembrerebbe poter essere non compatibile con il disposto di cui all’art. 12 del Codice professionale, motivo per cui si procede, a norma dell’art. 20 cpv. 1 Lavv, alla segnalazione della fattispecie alla Commissione di disciplina.
Ne segue la reiezione del gravame.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 6 luglio 1998 di __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 2’450.--
b) spese fr. 50.--
T o t a l e fr. 2’500.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere all’attore fr. 3’000.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona e alla Commissione di disciplina dell’Ordine degli avvocati.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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