AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1998.146
Data decisione, Autorità: 01.02.1999, IICCA
Incarto n. 12.98.00146
Lugano 1° febbraio 1999/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.96.68 della Pretura del distretto di Riviera, promossa con petizione 5 settembre 1994 da
rappr. dall'avv .__________
contro
rappr. dall'avv.
e
rappr. dall'avv. __________
con cui gli attori hanno chiesto la condanna delle convenute in solido al risarcimento del torto morale subito;
Domanda avversata dalle convenute, che hanno postulato la reiezione della petizione;
In cui il Pretore con decisione su eccezione preliminare con sentenza 18 ottobre 1995 ha respinto la petizione per prescrizione della pretesa nei confronti della convenuta __________, mentre con sentenza 5 maggio 1998 l’ha respinta nei confronti della convenuta __________;
Appellanti gli attori, che con atto di appello del 27 maggio 1998 chiedono la riforma di quest’ultimo giudizio nel senso di ammettere la petizione nei confronti __________.
La quale con osservazioni 14 settembre 1998 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto:
A. Gli attori sono i congiunti di __________ dipendente della ditta __________ (in seguito: la convenuta), deceduto il __________ sul cantiere della discarica della __________ in occasione di un incidente sul lavoro.
B. Secondo quanto narrato in petizione, la foratura di un copertone di un veicolo dumper occupato nel cennato cantiere ne avrebbe richiesto la sostituzione con una copertura di riserva depositata presso l’officina della convenuta, previa una verifica della sua idoneità eseguita dalla __________.
Dopo la sostituzione della copertone, eseguita sotto la supervisione di __________, si sarebbe proceduto al suo gonfiaggio in sovrappressione onde consentire agli elementi di tenuta di assestarsi nelle rispettive sedi, ma nel corso di questa operazione il copertone è scoppiato causando il decesso sul colpo del __________.
Le assicurazioni chiamate in causa avrebbero risarcito il danno materiale, ma non il torto morale patito dalla moglie e dai figli del defunto, del quale dovrebbero rispondere le convenute, responsabili, per diversi motivi, secondo gli art. 55 CO, 55 CC.
__________, in particolare, sarebbe responsabile per avere affidato al dipendente una mansione, quella della sostituzione del copertone, esulante dallo scopo sociale della ditta e dai compiti del dipendente, privo di formazione in materia, pericolosa e rivelatasi fatale.
C. Delle argomentazioni degli attori inerenti la convenuta __________, come pure delle di lei giustificazioni, non torna conto di riferire in questa sede, essendo stata la petizione rivolta contro questa convenuta respinta per prescrizione con giudizio 18 ottobre 1995, cresciuto in giudicato.
D. La convenuta __________ si è opposta alla petizione con risposta 19 gennaio 1995, contestando qualsivoglia negligenza da parte sua.
Essa avrebbe infatti prudenzialmente disposto la verifica della copertura di riserva da parte della __________, il cui scoppio, causato dal cedimento per fatica del tallone esterno, avrebbe costituito evento del tutto imprevedibile.
La convenuta sarebbe perciò estranea alla tragica morte del proprio dipendente, non essendoci stato alcun comportamento illecito da parte sua, con il che -visto anche l’esito della procedura penale- all’azione di controparte farebbero difetto anche i requisiti della colpa e del nesso di causalità adeguata.
E. Le parti hanno in seguito sostanzialmente confermato le rispettive tesi e domande, contestando nel contempo quelle della parte avversaria.
F. Nel giudizio qui impugnato il Pretore ha rilevato che la convenuta, che gestiva in proprio la manutenzione del proprio parco veicoli, non disponeva di personale avente la formazione di gommista, ma nondimeno faceva capo ai propri dipendenti per la sostituzione delle gomme dei veicoli pesanti, mentre la loro riparazione veniva appaltata a ditte specializzate.
Nel caso concreto, la sostituzione del pneumatico -operazione priva di particolari difficoltà e non necessitante una specializzazione- sarebbe avvenuta sotto la sorveglianza del __________, essendo egli il responsabile della manutenzione generale di questo veicolo e la persona più competente in materia. Non vi sarebbe pertanto il necessario nesso causale adeguato tra le circostanze dell’incidente e le direttive impartite dalla convenuta, con il che la petizione sarebbe da respingere.
G. Con l’appello gli attori postulano la riforma del giudizio impugnato nel senso dell’accoglimento della petizione nei confronti di __________.
Il Pretore avrebbe in primo luogo disatteso la pericolosità dell’operazione di sostituzione di una gomma come quella in questione, operazione che -proprio perché pericolosa- sarebbe stato opportuno affidare a professionisti, e non ai propri operai, dotati solo di conoscenze empiriche circa il modo di procedere, e che infatti furono in difficoltà all’atto della sostituzione terminata tragicamente. Dovrebbero inoltre essere ridimensionate le affermazioni riguardanti la formazione professionale del defunto, che era traxista e non meccanico, e che comunque non ricevette alcuna formazione in tal senso dalla convenuta.
In definitiva, il corretto approccio della convenuta alla questione -convenuta che era perfettamente conscia della sua pericolosità- avrebbe dovuto essere quello di affidare il caso a terzi specialisti, con il che l’incidente non sarebbe avvenuto e il __________ sarebbe ancora vivo.
Il Pretore avrebbe poi omesso di considerare che il pneumatico causa dell’incidente non era adatto al veicolo al quale era stato destinato, essendo concepito per un carico massimo ammissibile inferiore a quello cui era sottoposto da tale veicolo, e al quale in passato la convenuta l’aveva esposto utilizzandolo su veicoli analoghi.
H. Delle argomentazioni della resistente, che chiede la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
Inoltre (cpv. 2) egli deve prendere i provvedimenti realizzabili secondo lo stato della tecnica ed adeguati alle condizioni dell’azienda (o dell’economia domestica) che l’esperienza ha dimostrato necessari per la tutela della vita, della salute e dell’integrità personale del lavoratore, in quanto il singolo rapporto di lavoro e la natura del lavoro consentano equamente di pretenderlo.
Tra i provvedimenti ai sensi di questa norma che il datore di lavoro è tenuto ad adottare vi sono in particolare quelli attinenti all’organizzazione del lavoro, all’istruzione dei dipendenti, all’allestimento di adeguati piani di lavoro, e alla conduzione e alla sorveglianza del lavoro stesso, mentre l’esperienza a cui si fa riferimento non è solamente quella del datore di lavoro, ma quella universalmente nota nel settore d’attività dell’azienda.
Sulla base di questa conoscenza, e indipendentemente dalla situazione finanziaria del datore di lavoro, discende l’obbligo di prendere ogni provvedimento a tutela della sicurezza del lavoratore, che deve essere protetto contro ogni possibile pericolo derivante dalla natura del lavoro e dal contatto con ogni sostanza, attrezzo o macchinario del quale il dipendente deve servirsi nell’esercizio delle proprie mansioni, atteso che il datore deve altresì tenere conto dell’eventualità di una disattenzione o di un’imprudenza da parte del lavoratore, nella misura in cui esse sono normali e, entro certi limiti, prevedibili (DTF 112 II 138; Rehbinder, Berner Kommentar, n. 20 ad art. 328 CO; Staehelin, Zürcher Kommentar, n. 20-24 ad art. 328 CO; Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, 5. edizione, n. 4 e 15 ad art. 328 CO).
Il fine ultimo della norma è comunque da ravvisare nell’assunto per cui il potenziale pericolo connesso all’effettuazione della prestazione lavorativa deve in linea di principio essere sopportato dal datore di lavoro, e non dal lavoratore, fatto salvo il caso di un gravemente colpevole ed imprevedibile comportamento da parte sua (DTF 112 II 142, 95 II 140).
Se la violazione dell’art. 328 CO ha comportato la morte del lavoratore, gli eredi acquisiscono il diritto al risarcimento del danno, non già in quanto successori del diritto insorto nel lavoratore, ma per diritto proprio, il che comporta che essi non agiscono ex art. 41 CO per il risarcimento dell’illecito danno derivato loro dalla morte del congiunto ma invece siccome titolari essi stessi di una loro pretesa fondata sull’art. 328 CO, comprendente anche il diritto al risarcimento dell’eventuale torto morale (Staehelin, opera citata, n. 48 e 49 ad art. 328 CO; contra: Streiff/von Kaenel, opera citata, n. 16 ad art. 328 CO, pag. 209 e 210 ).
Si tratta di argomentazioni prive di fondamento.
Il semplicistico rilievo secondo cui il __________ è deceduto per il motivo che gli è stata affidata quell’incombenza attiene infatti al solo nesso di causalità naturale, mentre dal profilo della causalità adeguata è decisivo il rilievo -totalmente disatteso dai ricorrenti- secondo cui la morte del loro congiunto non è stata causata dalle modalità esecutive dell’operazione di sostituzione del copertone -messe in atto in maniera del tutto consona alle regole dell’arte, prova ne è il fatto che gli anelli di tenuta hanno addirittura resistito all’esplosione, rimanendo correttamente nella loro sede (rapporto di constatazione 17 luglio 1990, atto n. 12 dell’incarto penale richiamato, pag. 3 in fine; perizia, punto 2.4, pag. 3)- ma da un difetto del copertone destinato al montaggio, che è esploso sotto l’effetto di una pressione che avrebbe dovuto facilmente sopportare.
Ne consegue che quand’anche si volesse ravvisare un’attitudine anticontrattuale o illecita nella decisione della convenuta di affidare ai propri operai la sostituzione del pneumatico -il che non sembra a prima vista il caso, ma la questione non necessita di essere approfondita- ciò non basterebbe ancora a fondarne la responsabilità in assenza del necessario nesso di causalità adeguata.
4.1 L’indagine peritale, effettuata nell’ambito della procedura penale ma le cui risultanze hanno piena validità anche nella presente causa, ha permesso di accertare due significative circostante di fatto.
Il perito ha in primo luogo stabilito che lo scoppio del copertone Michelin XRDN 29,5 x 29 *, numerato RE 823190 VUH, è stato causato dal repentino cedimento del tallone (costituito da un anello di elementi di acciaio vulcanizzato nella gomma) allorché esso è stato sottoposto ad una pressione di circa 5 bar, cedimento dovuto a fatica del materiale costituente detto tallone (perizia, punti 2.8, 7.3, 9,1).
Il secondo accertamento rilevante è quello per cui il copertone di cui trattasi non era atto ad essere montato sul veicolo dumper articolato Caterpillar 621 al quale era destinato -e questo a priori ed indipendentemente dalle condizioni di conservazione del copertone-, essendo il veicolo troppo pesante per rapporto alla capacità di sopportazione di carico del copertone XRDN *, atteso che per un tale veicolo sarebbe stato necessario l’impiego del copertone XRDN ** (perizia, punti 4.2, 4.3, 4.4).
4.2 La perizia (punti 3.2, 5.7, 9.3) ricostruisce inoltre la storia del dumper Caterpillar in questione: acquistato nel marzo del 1973 dalla ditta __________, esso era stato impiegato alla fine degli anni ‘70 nei lavori di costruzione della galleria autostradale della __________ da un consorzio di imprese al quale partecipava la ditta __________. Dalla metà del 1981 al settembre 1982 esso è nuovamente stato impiegato su cantieri autostradali, noleggiato al consorzio di imprese titolare di quell’appalto. Il 29 settembre 1982 detto veicolo risulta essere stato fatturato dal citato consorzio di imprese alla __________, acquirente di tre veicoli simili al prezzo complessivo di fr. 100’000.-- (allegato 2 alla perizia), ed in seguito esso è pervenuto alla convenuta, e con esso -quale ruota di scorta- il copertone in esame, rigommato per l’ultima volta dalla ditta __________ nel 1981 (perizia, punto 5.3), prima perciò che esso divenisse di proprietà della convenuta.
4.3 Il perito (punti 4.5, 5.7, 5.8) ipotizza che il copertone esploso, prodotto in quella forma tra il 1965 e il 1975 e perciò sicuramente vecchio di almeno 15 anni al momento dell’incidente (punto 5.2), sia stato utilizzato in precedenza nel corso dei lavori di costruzione dell’autostrada su veicoli come quello su cui si è verificato l’incidente.
Tale ipotesi viene fatta propria da questa Camera, che la ritiene certa: il solo fatto che il copertone sia stato venduto assieme ai tre Caterpillar sottintende il fatto che a mente del venditore esso ne costituiva un pezzo di ricambio, mentre il fatto che il copertone fosse già usato fa lecitamente pensare che esso fosse stato usato su quegli stessi veicoli, ma comunque l’oggettivamente riscontrata anomala fatica del materiale, ossia delle lamelle d’acciaio, deve pur essere stata indotta da forze in grado di ingenerarla e non certo dallo stazionamento del copertone nei magazzini della convenuta, di modo che l’unica risposta ipotizzabile è quella dell’utilizzo del copertone con carichi per esso eccessivi, quali quelli inferti dal Caterpillar, e nelle condizioni, definite gravose dal perito, presenti sui grandi cantieri autostradali dell’alto Ticino in cui il veicolo è stato impiegato per anni.
Anche se il profano può non rendersi conto delle enormi forze che essi racchiudono, anche in situazione di veicolo a riposo (perizia, punto 8 e allegato 9), è di meridiana comprensione il fatto che si tratta di organi sottoposti a sollecitazioni estreme, e perciò ad usura, così che si impone il loro regolare controllo e la loro periodica sostituzione, tanto che il detentore che utilizza coperture deteriorate commette infrazione alle norme della circolazione (art. 29, 93 cpv. 2 LCS; art. 58 e segg. OETV), infrazione che è da ritenere grave (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, 3. edizione, n. 6.1.2 ad art. 29 LCS).
Non può inoltre essere ignorato che -a prescindere ovviamente dalle dimensioni- non tutti i pneumatici possono essere impiegati indiscriminatamente su qualsiasi veicolo, esistendo in particolare delle limitazioni legate alla velocità massima che il copertone è in grado di sopportare e al carico massimo ammissibile su ogni ruota. In altre parole, un copertone (nuovo, o comunque privo di difetti) non è di per sé adatto o inadatto all’impiego, dovendo tale valutazione essere effettuata in base alle caratteristiche del veicolo al quale è destinato, ossia -in definitiva- alle sue condizioni di impiego.
Il profano che acquista una vettura nuova può ragionevolmente confidare nel fatto che il fabbricante l’abbia munita di coperture adeguate, mentre in occasione delle periodiche sostituzioni sarà l’esperto del ramo -gommista o meccanico- ad indirizzarlo nella scelta di un prodotto adeguato, scelta alla quale egli potrà ovviamente affidarsi.
Colui che invece acquista direttamente i copertoni senza fornire al professionista l’indicazione del veicolo al quale sono destinati, oppure colui che decide di utilizzare una ruota usata di cui non conosce la provenienza, si assume in prima persona la responsabilità dell’adeguatezza della scelta, e commette un errore significativo qualora questa scelta si riveli sbagliata.
Le verifiche effettuate dalla __________ non hanno rivelato difetti di sorta: montato su un macchinario di controllo, il copertone XRDN * è stato gonfiato fino a 1,5 bar. Riferisce il __________, nel cennato verbale: “...la gomma era perfetta, non perdeva. Non sono state fatte riparazioni perché la gomma , benché fosse usata, era in ordine. Non è stato necessario rigommare il tallone.”.
Queste risultanze non collimano appieno con il responso del perito e sono del resto contraddette dalle difficoltà incontrate nel successivo montaggio: fatto salvo il difetto di usura del materiale, che non era riscontrabile senza sezionare il copertone, l’esperto (punto 6.4) segnala “un’ondulazione della corona del tallone a conferma dell’impossibilità di tenuta della pressione dell’aria. Questa deformazione, sicuramente precedente al sinistro, era dovuta verosimilmente alle condizioni d’impiego del passato e presumibilmente a spostamenti della macchina, su cui era montato, in stato di afflosciamento. Le prove eseguite presso la __________, a 1,5 bar, non hanno permesso di rilevare questo inconveniente in quanto gli elementi meccanici di tenuta non erano identici a quelli montati sul cerchione del Dumper articolato”.
L’operato della __________ deve pertanto essere ritenuto lacunoso per non avere segnalato una visibile anomalia del copertone -che poteva oltretutto essere considerata un sintomo della presenza di più seri problemi-, sfuggitale per avere effettuato la verifica in condizioni più favorevoli, o comunque differenti da quelle (impiego operativo su di un cerchione e chiusura con anelli di tenuta) per le quali la verifica era stata richiesta.
Anche la diversa, ma ugualmente fondamentale questione dell’attitudine del copertone da verificare al veicolo di destinazione (XRDN * invece di XRDN **) è sfuggita al controllo, avendo avuto luogo una delle due ipotesi in cui la convenuta ha richiesto la verifica del copertone senza precisare il veicolo al quale voleva destinarlo e senza che __________ si preoccupasse a sua volta della questione, oppure quella in cui la convenuta ha esposto correttamente l’intero problema ma ha ricevuto una risposta errata.
Di conseguenza, l’avere chiesto ai propri operai di procedere al montaggio sul Caterpillar 621 di un copertone del tipo XRDN * inadatto a quel tipo di veicolo per le proprie riconoscibili caratteristiche, visibilmente danneggiato da un’ondulazione sulla corona del tallone, ed in più gravemente lesionato, ancorché in maniera non visibile, per l’affaticamento del materiale causato da un uso improprio, costituisce di principio una situazione incompatibile con la norma di legge in questione, situazione che era senza dubbio atta a causare o favorire il tragico evento poi verificatosi.
L’opinione contraria non è in effetti giustificabile sulla base del semplicistico rilievo, fatto proprio dal perito (punto 9.2), per cui lo scoppio non sarebbe addebitabile alla non idoneità del copertone al veicolo per il motivo che l’incidente sarebbe avvenuto durante il montaggio e non durante l’impiego, essendo semmai vero che l’inidoneità del copertone al veicolo avrebbe dovuto -se rilevata- portare al pensiero che quel copertone poteva in passato essere stato impiegato in maniera non conforme, e che vi era perciò un’elevata possibilità che lo stesso fosse usurato in maniera anomala.
La risposta deve essere negativa.
8.1 L’art. 101 cpv. 1 CO stabilisce che chi affida, seppure lecitamente, l’adempimento di un’obbligazione o l’esercizio di un diritto derivante da un rapporto di obbligazione ad una persona ausiliaria, come un membro della comunione domestica o un lavoratore, deve risarcire all’altra parte il danno che questi cagiona nell’adempimento delle sue incombenze. La norma, in altri termini, disciplina la responsabilità di una parte contrattuale per il comportamento di quelle terze persone alle quali essa ha delegato l’adempimento di una propria incombenza.
È’ considerato ausiliario ai sensi dell’art. 101 CO colui che adempie l'obbligazione di un debitore secondo le istruzioni di quest’ultimo e con il suo consenso. Il rapporto interno tra debitore ed ausiliario, ed in particolare l’esistenza di un rapporto di subordinazione tra queste parti, non è rilevante per l'applicazione della norma (DTF 70 II 220). Ne discende che un terzo indipendente, il quale non intrattiene alcuna relazione giuridica costante e permanente con il debitore e ciò malgrado effettua una prestazione in sua sostituzione, deve essere qualificato come suo ausiliario (DTF 111 II 506; Schwenzer, Schweizerisches Obligationenerecht, Allgemeiner Teil, Berna, 1998, punti 23.04 e segg.; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2 edizione, Berna, 1997, n. 219 e segg.; Gauch/Schluep/Tercier, Partie générale du droit des obligations, Zurigo, 1992, n. 1641 e segg.), atteso che dottrina e giurisprudenza ritengono che la nozione di ausiliario debba essere interpretata estensivamente (DTF 95 II 53; Guggenheim, Le droit Suisse des contrats, Ginevra 1991, pag 236; Gauch/Aepli/Casanova, OR Allgemeiner Teil, 4. edizione, Zurigo 1996, ad art. 101 CO, pag. 241 e 242).
Agli occhi dell’avente diritto all’obbligazione devono dunque essere considerati ausiliari ex art. 101 CO sia il dipendente cui il superiore assegna l’esecuzione dell’obbligazione, che l’ausiliario cui il debitore conferisce un compito sulla base di un altro rapporto contrattuale o in altra forma, ad esempio accettandone un semplice aiuto a titolo grazioso nell'esecuzione della prestazione.
Per innescare la responsabilità di cui all’art. 101 CO, il danno deve essere conseguente all’operato (o ad un’omissione) dell’ausiliario nell’adempimento di un’incombenza affidatagli dal debitore, il quale è allora responsabile del comportamento dell’ausiliario come delle proprie azioni, a condizione che tale comportamento sia "en rapport de causalité fonctionnel avec l'exécution du contrat" (Engel, opera citata, n. 221; DTF 92 II 18).
Non è necessario che all’ausiliario sia imputabile una colpa, ma il debitore diviene responsabile dell’operato dell’ausiliario qualora questi, nell’adempimento delle sue incombenze, non abbia ossequiato il grado di diligenza che il creditore poteva ragionevolmente attendersi dal debitore nel caso in cui avesse eseguito personalmente la prestazione concordata (DTF 119 II 338). Diversamente a quanto accade per la responsabilità extracontrattuale (art. 55 CO), il debitore non può liberarsi dalla sua responsabilità invocando la sua diligenza nella scelta, sorveglianza e istruzione dell’ausiliario (Gauch/Aepli/Casanova, opera citata, pag. 244), ma solo dimostrando che non gli incomberebbe alcuna colpa qualora avesse agito come ha fatto l’ausiliario (DTF 119 II 338, 117 II 67).
8.2 Posti questi principi, se ne deduce che anche dal profilo dell’applicazione dell’art. 328 CO nel rapporto tra il __________ e la convenuta, __________ deve essere considerata un ausiliario della convenuta ai sensi dell’art. 101 CO, al quale essa ha delegato il compito di indagare sull’idoneità del copertone difettoso (Staehelin, opera citata, n. 41 ad art. 328 CO).
Ne consegue che la convenuta -come si è detto- contrariamente a quanto avviene in applicazione dell’art. 55 CO (Brehm, Berner Kommentar, 2. edizione, 1998, n. 45 e segg. ad art. 55 CO), non può discolparsi invocando la propria diligenza nella scelta, istruzione e sorveglianza dell’ausiliario, ma solo dimostrando che non le incomberebbe alcuna colpa qualora essa avesse agito come ha fatto l’ausiliario (Staehelin, opera citata, n. 42 ad art. 328 CO), il che non è però in concreto il caso, essendo le manchevolezze di __________ state evidenziate al considerando 6.
8.3 La situazione non muta anche volendo attribuire al solo dipendente della convenuta __________ la responsabilità del malinteso con la __________ riguardante l’idoneità del pneumatico al veicolo cui era destinato e ammettendo per ipotesi -ma non è il caso a mente di questa Camera- che alla __________ non incombesse senz’altro in quanto appaltatore diligente l’obbligo di includere nella richiesta verifica la questione dell’idoneità del copertone al veicolo di destinazione.
Innanzitutto vi è anche in tal caso una responsabilità residua di __________ ascrivibile alla convenuta ai sensi del precedente considerando 8.1, per non avere rivelato la deformazione del tallone del copertone, che poteva da un’esperta come lei essere ritenuta indiziante di difetti alla struttura della copertura.
Ma in ogni caso, anche il comportamento di un altro dipendente della convenuta nell’esecuzione delle proprie mansioni, e non solo quello di un ausiliario ad essa esterno, va valutato nell’ottica dell’art. 328 cpv. 2 CO (e quindi dell’art. 97 CO: JAR 1990, pag. 191) e non in quella dell’art. 55 CO, così che nuovamente la discolpa della datrice di lavoro è legata alla prova del fatto che non le incomberebbe alcuna colpa qualora essa avesse agito come ha fatto il __________ (Staehelin, opera citata, n. 41 ad art. 328 CO, pag. 319 e 320 all’inizio; Streiff/von Kaenel, opera citata, n. 16 ad art. 328 CO), prova che -nuovamente- non può riuscire.
L’elevata misura della sofferenza degli attori non è in concreto seriamente messa in discussione dalla parte convenuta, stante l’esistenza incontestata di uno stretto legame tra i membri della famiglia __________.
La colpa della convenuta è di gravità sufficiente a giustificare l’attribuzione di un risarcimento pieno, rilevata la totale assenza di responsabilità del dipendente deceduto (Brehm, opera citata, n. 19 e 35 ad art. 47 CO).
9.1 __________, moglie del defunto, rivendica a tal titolo la somma di fr. 40’000.--.
Premesso che non si intende con questi confronti conformarsi ad un tariffario stabilito dalla giurisprudenza, che non può sussistere già solo per il fatto che ogni caso ha le sue peculiarità, il Tribunale federale ha recentemente considerato tale importo non esagerato, ma posto al limite superiore dell’indennizzo praticabile nei confronti della vedova (Jdt 1994 I, pag. 727), mentre più rispondente alle circostanze del caso, in cui la convenuta risponde in definitiva della colpa di propri ausiliari e dipendenti, ed in cui vi è inoltre una connotazione di tragica fatalità, appare l’importo di fr. 30’000.--, oltretutto più consono alla giurisprudenza di questa Camera (II CCA 4 febbraio 1994 in re P. e llcc./P. e llcc.).
9.2 I tre figli di __________ chiedono ciascuno un indennizzo di fr. 25’000.--, ma anche in questo caso si tratta di importi che ancorché non esorbitanti in termini assoluti quelli concessi in altre circostanze (Hütte/Ducksch, Die Genugtuung, 3. edizione, pag. 35), non appaiono rispondenti alle cennate circostanze del caso e all’indennizzo accordato alla vedova, che deve di principio essere più importante (Brehm, opera citata, n. 136 ad art. 47 CO), così che questa Camera ritiene adeguato attribuire un’indennità di fr. 15’000.-- per ognuno dei figli.
9.3 Gli interessi al 5% su questi importi decorrono dal giorno dell’incidente, così come richiesto dagli attori, non potendosi affermare che il tempo trascorso dal 1990 abbia influenzato il giudizio di questa Camera sull’indennità, che non risulta pertanto superiore per effetto dell’evoluzione della dottrina e della giurisprudenza in materia a quella che sarebbe stata attribuita a quel momento (Brehm, opera citata, n. 87, 94 ad art. 47 CO).
Ne segue, ai sensi dei considerandi, il parziale accoglimento del gravame.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 27 maggio 1998 di __________, __________ e __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 5 maggio 1998 della Pretura del distretto di Riviera è riformata nel modo seguente:
Di conseguenza __________, è condannata a pagare:
a __________ fr. 30’000.-- oltre interessi al 5% dal 1° marzo 1990;
a __________ fr. 15’000.-- oltre interessi al 5% dal 1° marzo 1990;
a __________ fr. 15’000.-- oltre interessi al 5% dal 1° marzo 1990;
a __________ fr. 15’000.-- oltre interessi al 5% dal 1° marzo 1990.
II. Le spese della procedura di appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 2’450.--
b) spese fr. 50.--
T o t a l e fr. 2’500.--
già anticipati dagli appellanti, restano a loro carico per 1/3, mentre per 2/3 sono a carico della convenuta, che rifonderà loro complessivi fr. 1’200.-- per ripetibili parziali di appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione alla Pretura del distretto di Riviera.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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