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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1998.143
Data decisione, Autorità: 26.06.1998, IICCA
Incarto n. 12.98.00143 12.98.00144
Lugano 26 giugno 1998/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Zali e Pellegrini (in sostituzione del giudice Chiesa assente)
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nelle cause SF.98.144 e SF.98.145 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, in materia di sfratto dei conduttori, promosse con separate istanze 27 maggio 1998 da
contro
con cui l’istante ha chiesto lo sfratto dei convenuti dall’appartamento n. __________ da loro locato al __________ piano dello stabile di cui in via __________ a
Istanza che il Pretore con decreto 17 giugno 1998 ha accolto;
Appellanti i convenuti, che con atto di appello del 24 giugno 1998 con richiesta di effetto sospensivo chiedono l’annullamento del decreto impugnato;
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
Ritenuto
in fatto: – che le parti il 28 febbraio 1997 hanno sottoscritto il contratto di locazione per il suddetto appartamento, della durata di 3 anni e contro un canone mensile di fr. 850.-- da pagare in via anticipata (doc. A);
– che il 23 febbraio 1998 l’istante ha formalmente sollecitato i canoni di dicembre 1997, gennaio e febbraio 1998, comminando la disdetta del contratto per il caso di mancato pagamento entro 30 giorni (doc. C);
– che il 27 marzo 1998 l’istante ha significato ai convenuti separate disdette per il termine del 30 aprile 1998 (doc. D dei rispettivi incarti);
– che tale disdetta non risulta essere stata contestata;
– che con l’istanza 27 maggio 1998 il locatore ha chiesto lo sfratto dei convenuti, che non avrebbero liberato l’appartamento entro il termine di scadenza del contratto;
– che l’udienza di discussione del 17 giugno 1998 è comparso unicamente __________, che ha addotto l’integrale pagamento dei canoni in questione ma ha ammesso di non potere in quella sede fornire la prova di tale sua affermazione, possedendo unicamente la ricevuta 17 marzo 1998 relativa al canone del febbraio 1998;
– che il Pretore con decreti 17 giugno 1998 ha pronunciato il richiesto sfratto in base alla documentazione agli atti;
– che con l’appello in rassegna, per il quale è chiesto il conferimento dell’effetto sospensivo, i convenuti postulano l’annulla-mento del querelato decreto, sostenendo che l’istanza di sfratto sarebbe stata presentata per il mancato pagamento dei canoni di marzo e aprile 1998, motivo per cui all’udienza sarebbero state presentate unicamente le ricevute relative ai mesi di febbraio, marzo e aprile, e adducendo inoltre che le pigioni di dicembre 1997, gennaio e febbraio 1998 sarebbero già state pagate a suo tempo, e questo nonostante la mancanza della ricevuta di gennaio, andata smarrita;
Considerato
in diritto: – che stante la situazione di litisconsorzio dei convenuti, firmatari del medesimo contratto di locazione, si giustifica di evadere i gravami con un’unica sentenza;
– che contrariamente alle tesi degli appellanti è evidente che la disdetta è stata pronunciata per il mancato pagamento dei canoni dei mesi di dicembre 1997 e gennaio e febbraio 1998, così come risulta chiaramente dal sollecito con comminatoria di disdetta;
– che l’art. 321 CPC vieta l’adduzione di nuovi fatti e di nuove prove in sede di appello, così che la documentazione prodotta dagli appellanti unitamente all’appello non può essere considerata ai fini del giudizio;
– che comunque, anche nella per i convenuti migliore delle ipotesi, vi è la pacifica ammissione dell’impossibilità di fornire la prova dell’avvenuto pagamento della pigione del mese di gennaio 1998 (appello, punto 2, pag. 2);
– che in assenza di tale prova, che doveva essere fornita dai conduttori (art. 8 CC), l’affitto in questione deve valere siccome non pagato;
– che tanto basta a giustificare la disdetta del locatore e la susseguente procedura di sfratto;
– che l’appello, manifestamente infondato e presentato con mere finalità dilatorie, può pertanto essere respinto in base all’esame preliminare di cui all’art. 313bis CPC, senza necessità di intimarlo alla controparte per una presa di posizione;
– che la decisione sul merito del gravame rende priva di oggetto la richiesta di effetto sospensivo;
– che le spese di questa decisione seguono la soccombenza degli appellanti (art. 148 CPC);
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 e 313bis CPC e la TG
dichiara e pronuncia:
L’appello 24 giugno 1998 di __________ e __________ è respinto.
Le spese della procedura d’appello consistenti in fr. 130.-- di tassa di giustizia e fr. 20.-- di spese, per complessivi fr. 150.--, sono a carico degli appellanti in solido.
Intimazione:
– __________
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
per Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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