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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1998.141
Data decisione, Autorità: 14.07.1998, IICCA
Incarto n. 12.98.00141
Lugano 14 luglio 1998/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa - inc. no. OA.94.00832 (già 1’482) della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3 - promossa con petizione 25 giugno 1992 da
rappr. dall'avv. __________
contro
rappr. dall'avv. __________
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 116’190.- oltre interessi a titolo di mercede dell’appaltatore, domanda avversata da quest’ultima e respinta dal Pretore con sentenza 5 febbraio 1998;
ed ora sull’istanza 16 aprile 1998 con cui l’attrice chiede che sia ammessa la restituzione in intero del termine assegnato con ordinanza 3/4 marzo 1998 dal presidente di questa Camera per il versamento dell’anticipo per le spese della procedura di appello (inc. no. 12.98. 00052) e che di conseguenza il versamento dell’anticipo stesso venga dichiarato tempestivo e l’appello 26 febbraio 1998 da lei inoltrato contro la sentenza pretorile ricevibile; il tutto, con protesta di ripetibili;
viste le osservazioni 3 luglio 1998 con cui la convenuta postula la reiezione dell’istanza di restituzione in intero, protestando spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto
che con ordinanza 3/4 marzo 1998 il presidente di questa Camera, nell’ambito della procedura ricorsuale dipendente dall’appello 26 febbraio 1998 della __________ (inc. no. 12.98. 00052), ha assegnato all’appellante un termine scadente il 23 marzo 1998 per versare alla cassa del Tribunale un anticipo spese di fr. 1’700.- con la comminatoria di stralcio del gravame in caso di mancata osservanza dello stesso (art. 312 CPC);
che con sentenza 6 aprile 1998 questa Camera, preso atto che dall’inchiesta svolta presso il Servizio clientela / ricerche della Direzione generale delle __________ era risultato che la data di scadenza indicata sul supporto dati (nastro magnetico) allestito dalla banca cui si era avvalsa l’appellante e su cui si trovava l’ordine di pagamento di fr. 1’700.- era quella del 24 marzo 1998, ha concluso per la tardività del versamento dell’anticipo ed ha pertanto stralciato l’appello dai ruoli;
che con l’istanza 16 aprile 1998 che qui ci occupa l’appellante chiede che sia ammessa la restituzione in intero del termine assegnato con ordinanza 3/4 marzo 1998 e che di conseguenza il versamento dell’anticipo venga dichiarato tempestivo e l’appello ricevibile;
che a sostegno dell’istanza essa afferma che, diversamente da quanto indicato dalle __________ l’operazione sarebbe stata elaborata nel SOC già il 23 marzo e non risulterebbe esser mai stata indicata la scadenza del 24 marzo; a suo dire, il ritardo nell’accredito sarebbe perciò dovuto a un impedimento (tecnico o connesso con il processo stesso del Servizio SOC), indipendente dalla sua volontà e comunque sfuggente al suo controllo, senza che nell’occasione le possa essere rimproverata alcuna negligenza;
che, frattanto, con sentenza 12 giugno 1998, il Tribunale federale, statuendo su un tempestivo ricorso di diritto pubblico inoltrato dalla qui istante, ha confermato che il pagamento dell’anticipo era senz’altro avvenuto tardivamente: l’operazione essendo stata in effetti elaborata nel SOC il 23 marzo, la data di scadenza non poteva essere anteriore al 24 marzo;
che delle osservazioni 3 luglio 1998 con cui la convenuta postula la reiezione dell’istanza di restituzione in intero si dirà, se necessario, nei successivi considerandi;
considerando
in diritto
che giusta l’art. 137 CPC la restituzione in intero per inosservanza di un termine è concessa se l’istante o il suo patrocinatore dimostra di essere stato impedito di agire, di comparire o di chiedere un rinvio, perché, senza sua colpa, ignorava la scadenza del termine oppure perché la notificazione è avvenuta così tardi da renderne impossibile l’osservanza (lett. a), oppure ancora perché l’impedimento di compiere in tempo utile l’atto processuale era dovuto a un fatto grave, che non poteva essere evitato (lett. b);
che nel caso di specie l’istante spende buona parte del suo esposto ricorsuale per tentare di dimostrare la tempestività del versamento dell’anticipo: sennonché, tale questione è già stata nel frattempo risolta per la negativa dal Tribunale federale e non può pertanto essere ridiscussa in questa sede, tanto più che tale argomento, non rientrando tra quelli previsti all’art. 137 CPC, non potrebbe comunque comportare l’accoglimento di una domanda di restituzione in intero;
che, a ben vedere, l’unico argomento che in casu potrebbe giustificare il benfondato della domanda di restituzione in intero è quello secondo cui il ritardo nel pagamento sarebbe dovuto a un impedimento (tecnico o connesso con il processo stesso del Servizio SOC), indipendente dalla volontà della parte istante e comunque sfuggente al suo controllo, senza che le possa essere rimproverata alcuna negligenza;
che tuttavia nel caso di specie, a prescindere dal fatto che non è stata resa verosimile -né tanto meno provata- alcuna disfunzione tecnica o connessa con la procedura SOC, è per contro chiaro che il ritardo nell’effettuazione del pagamento alla cassa del Tribunale era imputabile a negligenza della stessa parte istante, per non aver reso attenta la banca della necessità di eseguire tempestivamente l’ordine di pagamento (doc. G), rispettivamente, se anche avesse resa attenta quest’ultima, per l’eventuale negligenza imputabile in tal caso alla banca, la quale nell’occasione agiva quale suo ausiliario (art. 101 CO) e del cui agire essa è pure responsabile: ora, atteso che lo scopo dell’istituto della restituzione in intero non è quello di sopperire alle eventuali negligenze delle parti (circostanza di cui l’istante è del resto pienamente cosciente: cfr. Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 137 N. 8; Rep. 1994 p. 381; IICCA 10 maggio 1995 in re G. SA/F.; ICCTF 7 novembre 1996 in re M./M. SA), se ne deve giocoforza concludere per la reiezione dell’istanza qui in esame;
che la tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di questa procedura seguono la soccombenza (art. 148 CPC);
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’istanza di restituzione in intero 16 aprile 1998 di __________ è respinta.
II. Le spese della presente procedura consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 230.-
b) spese fr. 20.-
Totale fr. 250.-
da anticiparsi dall’istante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alla parte convenuta fr. 250.- per ripetibili.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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