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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1998.140
Data decisione, Autorità: 20.07.1998, IICCA
Incarto n. 12.98.00140
Lugano 20 luglio 1998/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no. 193UR/97 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 promossa con istanza 11 novembre 1997 da
contro
rappr. dall'avv. __________
che il Pretore, con decisione 5 giugno 1998, ha accolto dichiarando sciolta e ponendo in liquidazione la società convenuta.
Appellante la Impresa __________ quale chiede, con atto di appello 17 giugno 1998, la riforma del primo giudizio nel senso di respingere l’istanza dell’Ufficio dei Registri.
Essendo stato concesso all’appello effetto sospensivo con giudizio presidenziale del 18 giugno 1998.
Ed ora sulla domanda 15 luglio 1998 di stralcio della procedura presentata dall’Ufficio dei Registri.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
Considerato
che l’istanza __________ intesa allo scioglimento della Impresa __________ era motivata dal fatto che, entro il 1 luglio 1997 e nemmeno successivamente dopo le diffide d’uso, l’anonima non aveva provveduto ad adeguarsi al nuovo diritto societario (art. 2 cpv. 1 e cpv. 2 Disp. fin. Titolo XXVI del CO), in particolare per quanto riguardava le disposizioni sul capitale minimo dell’art. 621 CO;
che la parte convenuta non è comparsa all’udienza di discussione dell’istanza e il Pretore, con la sentenza qui impugnata, ha decretato lo scioglimento e la messa in liquidazione della società;
che all’appello della società convenuta è stato accordato effetto sospensivo;
che, nel frattempo, la __________ ha provveduto al necessario adeguamento del capitale sociale e di conseguenza l’Ufficio dei Registri, ottenuto lo scopo voluto dalla legge, ha dichiarato di ritirare l’istanza di scioglimento;
che, stante questa situazione, la procedura dev’essere senz’altro stralciata dai ruoli caricando alla società convenuta, per la sola negligenza a causa della quale si è dovuto far capo all’autorità giudiziaria, tasse e spese di giudizio di entrambe le sedi e congrua indennità ripetibile a favore della controparte;
Per i quali motivi
pronuncia: 1. Le procedure inc. no. 193UR della Pretura di Lugano, sez. 5 e inc. no. 12.98.140 del Tribunale di Appello dipendenti dall’istanza 11 novembre 1997 __________ nei confronti di __________ sono stralciate dai ruoli.
La tassa di giudizio di Fr. 100.- e le spese della prima sede così come la tassa di giudizio e le spese della seconda sede in complessivi Fr. 500.- sono a carico della __________, la quale rifonderà inoltre __________ l’importo di Fr. 500.- per ripetibili di entrambe le sedi.
Intimazione a:
– __________
Comunicazione alla Pretura di Lugano, sez. 5
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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