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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2018.57
Data decisione, Autorità: 25.04.2018, CEF
Titolo: Fallimento. Reclamo. Mancata prova di un motivo di annullamento del fallimento
Incarto n. 14.2018.57
Lugano 25 aprile 2018
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza dell’8 novembre 2017 dalla
CO 1
contro
RE 1 (rappresentata dall’amministratore unico RA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 19 aprile 2018 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 12 aprile 2018 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, l’8 novembre 2017 l’CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 7'527.75 più interessi e spese.
B. All’udienza di discussione del 21 marzo 2018 nessuno è comparso.
C. Statuendo con decisione del 12 aprile 2018 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1 dal 13 aprile 2018 alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 19 aprile 2018 per ottenere l’annullamento del fallimento. Stante l’esito del giudizio odierno il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 19 aprile 2018 contro la sentenza notificata alla RE 1 con pubblicazione sul Foglio ufficiale cantonale n. __________ del __________, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
2.1 Nel caso concreto l’amministratore unico della reclamante fa valere che gli ultimi 12 mesi sono stati molto complicati non solo per i ritardi negli incassi ma soprattutto per episodi familiari che lo hanno portato a essere molto spesso all’estero e creato problemi dal profilo delle comunicazioni postali, anche a causa di dissapori con la fiduciaria presso la quale è domiciliata la società. Egli ammette, però, di essere responsabile della situazione e si dice intenzionato a saldare pienamente le pretese dei creditori. Ricorda del resto di avere versato all’istante il 10 aprile 2018 un acconto di fr. 1'000.– e fa presente che, nel corso del mese di maggio, dovrebbe ricevere importanti incassi che gli permetteranno di far fronte ai debiti della società.
2.2 Da quanto esposto dalla reclamante si evince ch’essa non ha, prima della pronuncia del fallimento, estinto il credito dell’istante, compresi gli interessi e le spese nel senso dell’art. 172 n. 3 LEF, né adempiuto alcuno dei presupposti stabiliti all’art. 174 LEF (sopra consid. 2), né prima dell’inoltro del reclamo, né entro la scadenza del termine di reclamo, il 23 aprile 2018 (v. sopra consid. 1), ciò che le sarebbe spettato provare con documenti. E dopo tale scadenza non sarebbe più possibile tenere conto di eventuali pagamenti (DTF 136 III 295 consid. 3.2), peraltro solo ipotizzati dalla reclamante senza riscontri documentali oggettivi e concreti. Il reclamo va pertanto respinto. Non essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento non dev’essere nuovamente pronunciato.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
La tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 150.–, è posta a carico della RE 1.
Notificazione a:
–; –; – Ufficio di esecuzione, Lugano; – Ufficio dei fallimenti, Lugano.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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