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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1998.139
Data decisione, Autorità: 09.12.1998, IICCA
Incarto n. 12.98.00139
Lugano 9 dicembre 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
nella causa civile in materia di concorrenza sleale (inc. no. IU.98.8 della Pretura di Locarno-Città) dipendente da istanza 3 luglio 1997 di
rappr. dall'avv. __________
contro
rappr. dall'avv. __________
chiedente di far divieto alla convenuta di utilizzare la denominazione "__________" per l'emittente radiofonica da essa gestita;
istanza che il pretore ha accolto con pronuncia 25 maggio 1998;
appellante la convenuta con allegato 15 giugno 1998 con cui postula la riforma del giudizio pretorile nel senso di respingere l'istanza;
rimedio cui __________ si oppone, sollevando anzitutto eccezione di incompetenza di questa Camera, ovvero sostenendo che il giudizio pretorile avrebbe potuto essere impugnato soltanto con ricorso per cassazione;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che, adottando lo stesso principio formulato dall'art. 31 sexies cpv. 3 Cost relativo alla controversie tra consumatori finali e fornitori, l'art. 13 LCSl impone ai Cantoni di prevedere -fino a un valore litigioso fissato dal Consiglio federale- una procedura di conciliazione o una procedura giudiziaria semplice e rapida, specificando che la stessa dev'essere applicata anche alle controversie senza valore litigioso;
che il nostro Cantone ha optato per la seconda alternativa, introducendo nel Codice di procedura civile l'art. 418e -in vigore dal 3 maggio 1991- che prevede, indipendentemente dal valore litigioso, ossia per tutte le controversie in materia di concorrenza sleale, sia la competenza esclusiva del pretore, sia la procedura di cui agli art. 291 segg. CPC come mezzo adeguato per ottemperare al dettato federale (Messaggio 18.1.1989, in Verbali del Gran Consiglio, Sessione ordinaria autunnale 1990, vol 4, p. 1266-1267);
che la scelta del nostro Cantone prescinde così dalla distinzione indicata dal diritto federale e dipendente dall'eventuale valore litigioso della controversie che impone la procedura semplificata almeno per le vertenze fino a un valore di fr. 8'000.- (Ordinanza del Consiglio federale 14.12.1987);
che né il testo dell'art. 418e CPC, né i lavori parlamentari danno indicazioni particolari concernenti i rimedi di diritto contro le decisioni del pretore;
che pertanto, in virtù del cennato rinvio agli art. 291 segg. CPC, non v'è motivo per creare un'eccezione alla regola formulata dall'art. 300 CPC secondo cui le sentenze pronunciate dal pretore come istanza unica sono impugnabili soltanto con ricorso per cassazione;
che una diversa soluzione, non espressa dal legislatore, creerebbe oltretutto una frattura nella sistematica del nostro Codice di procedura civile;
per tutti questi motivi
decreta
L'appello 15 giugno 1998 presentato alla Seconda Camera civile d'appello da __________ è trasmesso per competenza alla Camera di cassazione civile.
Non si prelevano spese né tassa di giustizia.
Intimazione: -
Comunicazione alla Pretura di Locarno-città.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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