AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1998.138
Data decisione, Autorità: 25.01.1999, IICCA
Incarto n. 12.98.00138
Lugano 25 gennaio 1999/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa ordinaria appellabile OA.94.801 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 30 agosto 1989 da
rappr. dall'avv. __________
contro
rappr. dall'avv. __________
con cui l’attore ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr. 52’205.90 oltre interessi a titolo di onorario dell’architetto, domanda ridotta a fr. 35’970.-- oltre interessi in corso di causa;
Domanda avversata dai convenuti, che hanno postulato la reiezione della petizione e in cui __________ in via riconvenzionale ha chiesto la condanna dell’attore al pagamento di fr. 115’400.-- oltre interessi;
Il Pretore con sentenza 2 giugno 1998 ha respinto sia la petizione che la riconvenzionale;
Appellante l’attore, che con atto di appello del 16 giugno 1998 postula la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere la petizione per fr. 35’970.-- oltre interessi;
Mentre i convenuti con osservazioni del 2 settembre 1998 postulano la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili;
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto:
A. L’attore in petizione afferma di essere stato incaricato dai convenuti verso la metà del 1988 di progettare e dirigere i lavori di costruzione di una casa di abitazione nel comune di __________.
Egli avrebbe iniziato la fase progettuale nell’ottobre del 1988, inoltrando la domanda di costruzione il successivo 20 dicembre.
Tuttavia, dopo un ultimo incontro avuto il 10 gennaio 1989, i convenuti avrebbero rifiutato la necessaria collaborazione per la prosecuzione del lavoro dell’attore, che non avrebbe così potuto fare altro che cessare ogni rapporto con i convenuti, emettendo a loro carico, secondo i parametri di cui alla norma SIA 102, una nota onorari di fr. 52’205.90 per le prestazioni eseguite, importo rimasto impagato e oggetto della presente causa.
B. I convenuti nella propria risposta del 30 novembre 1989 si sono opposti alla petizione. Premessa la carenza di legittimazione passiva di __________, che non avrebbe conferito incarico alcuno all’attore, il mandato conferitogli da __________ sarebbe stato limitato ad un semplice studio di fattibilità e all’allestimento di un progetto di massima, mentre l’elaborazione dei piani di dettaglio sarebbe stata rinviata al momento dell’approvazione da parte della committente e delle autorità di questi progetti di massima. Tale progettazione avrebbe dovuto essere allestita entro il mese di settembre del 1988, in quanto la convenuta desiderava entrare nella nuova casa entro l’estate o al più tardi l’autunno del 1989, ed inoltre il costo di costruzione non avrebbe dovuto eccedere fr. 650’000.--, ivi compreso l’onorario dell’architetto.
Questi sarebbe comunque stato gravemente inadempiente, dato che il progetto da lui allestito sarebbe stato respinto dal comune di __________ per gravi violazioni del diritto comunale e cantonale. Nel corso dell’incontro del 10 gennaio 1989 la convenuta avrebbe esposto all’attore l’elenco delle sue inadempienze, ed in seguito, essendo cessato il rapporto di fiducia, si sarebbe rivolta ad altro professionista per la realizzazione dell’opera.
Nulla sarebbe pertanto dovuto all’attore inadempiente, ma comunque contestata sarebbe l’applicabilità della norma SIA 102 ed in genere la rispondenza della fattura alle prestazioni affidate ed effettivamente eseguite.
C. Della domanda riconvenzionale di __________ non torna conto di riferire, essendo la stessa stata respinta dal Pretore con decisione rimasta inimpugnata.
D. In sede di conclusioni l’attore ha ridotto a fr. 35’970.-- oltre interessi la propria richiesta.
Le parti hanno per il resto mantenuto le rispettive tesi e domande, contestando nel contempo quelle della parte avversaria.
E. Il Pretore nel giudizio impugnato, dopo avere respinto l’eccezione di carenza di legittimazione passiva di __________, ha rilevato che la pretesa dell’attore -a prescindere dalla disputa sull’estensione delle prestazioni richieste all’architetto- verte unicamente sulla remunerazione dell’opera di progettista, ed ha pertanto ritenuto applicabili le norme sul contratto di appalto, il quale sarebbe stato rescisso dai committenti, così come attestato dalla documentazione in atti.
L’istruttoria avrebbe dimostrato che la domanda di costruzione non sarebbe stata approvata siccome in urto con il piano regolatore e pertanto, nulla risultando circa la possibilità di utilizzare i piani allestiti, in applicazione dell’art. 377 CO non potrebbe essere attribuito alcunché all’attore, che comunque non avrebbe dimostrato l’avvenuta pattuizione dell’applicabilità della norma SIA 102.
F. Delle argomentazioni dell’appellante -che postula la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere la petizione per fr. 35’970.-- oltre interessi- e di quelle dei resistenti -che chiedono la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili- si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
A questo stadio della causa non risulta più esservi contestazione circa l’avvenuto conferimento contrattuale all’attore ad opera di entrambi i convenuti, né sulle circostanze della rescissione contrattuale, unilateralmente pronunciata dai committenti prima della consegna dell’opera pattuita, e neppure sull’applicabilità alla specie delle norme del CO in materia di contratto di appalto quale conseguenza dell’estensione delle prestazioni contrattuali pattuite con l’architetto, questioni che possono pertanto essere date per acquisite.
Secondo l’art. 377 CO, finché l’opera non sia compiuta il committente può sempre recedere dal contratto tenendo indenne l’appaltatore del lavoro già fatto e di ogni danno (DTF 117 II 273 consid. 4; per un contratto d’architetto: II CCA 10 maggio 1996 in re arch. F./S.).
Trattandosi di cessazione prematura del contratto, è evidente che al momento in cui essa viene pronunciata dal committente l’opera non è ancora (e non deve esserlo) stata completata (Gauch, Der Werkvertrag, 4. edizione, Zurigo, 1996, n. 524; Bühler, Zürcher Kommentar, n. 21 ad art. 377 CO), ed è perciò fuori luogo qualsiasi discussione circa la possibile difettosità dell’opera in quel momento, oppure circa il fatto che essa, così come si trova, non potrà essere utilizzata.
Il recesso ex art. 377 CO implica infatti la rinuncia del committente all’opera compiuta dell’appaltatore, conferendogli unicamente il diritto alla consegna di quanto eseguito (Gauch, opera citata, n. 530), senza riguardo per eventuali difetti dell’opera (Bühler, opera citata, n. 22 ad art. 377 CO), questione superata appunto dalla rescissione pronunciata dal committente.
Non risultando dagli atti che i rimproveri e le accuse di inadempienza dei committenti all’attore addotti in causa abbiano portato ad un formalmente corretto recesso del contratto fondato su causa diversa -ad esempio mora o difettosità ex art. 366 CO- dalla libera decisione in tal senso dei committenti, deducibile dalla locuzione “il __________ telefonicamente informò l’attore che la convenuta considerava caduto qualsiasi rapporto di fiducia nei confronti dell’attore” (risposta, pag. 16), la causa, in ossequio al predetto art. 377 CO, doveva limitarsi alla verifica di quanto spettante all’attore per il lavoro compiuto sino a quel momento.
Ciò non significa comunque che la petizione sia per questo motivo da respingere, avendo egli fornito al giudice la prova delle circostanze di fatto attestanti l’entità del lavoro da lui svolto, con la conseguenza che diviene compito del giudice quello di stabilire secondo il suo prudente criterio l’ammontare della mercede a lui spettante in base al valore di detto lavoro (art. 374 CO; II CCA 19 gennaio 1999 in re I. AG/C.).
Il perito giudiziario (pag. 7 e 8), con valutazione da cui non vi è motivo di dissentire, ha infatti quantificato in 102 ore il dispendio di tempo dell’attore e in 238 ore il dispendio di tempo di suoi collaboratori subordinati, proponendo la retribuzione oraria di fr. 145.-- all’ora per il titolare, che -senza riguardo per il fatto che è prevista dalle norme SIA appare a questa Camera consona alle qualifiche dell’attore e all’importanza del compito ricevuto, e di fr. 55.-- all’ora per i collaboratori, valutazione anche in questo caso condivisibile.
Ne consegue l’accertamento di un valore del lavoro dell’attore di fr. 27’880.-- (perizia, pag. 8), importo al quale vanno aggiunte le spese, che non possono tuttavia essere attribuite nella misura di una percentuale del 10% dell’onorario, così come proposto dal perito (complemento, pag. 4), ma vanno computate in base al dispendio effettivo.
L’attore a tal titolo aveva conteggiato l’importo di fr. 500.-- (doc. N, pag. 2), ivi comprese le spese di trasferta, importo che, nonostante la generica contestazione dei convenuti (risposta, pag. 18), appare nel complesso congruo in rapporto alle prestazioni eseguite, costituendo oltretutto una limitata frazione di quanto ritenuto accettabile dal perito.
Ne discende, atteso che nulla è stato postulato per il mancato guadagno per le successive fasi del contratto, un credito complessivo dell’attore di fr. 28’380.-- oltre interessi al 5% dal 25 aprile 1989, data del sollecito doc. O.
Ne consegue, ai sensi dei considerandi, il parziale accoglimento del gravame.
Tassa di giustizia spese e ripetibili delle due sedi seguono la soccombenza delle parti (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 16 giugno 1998 dell’arch. __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 2 giugno 1998 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 3, è riformata nel modo seguente:
e __________ sono, condannati a pagare all’arch. __________, con vincolo di solidarietà, fr. 28’380.-- oltre interessi al 5% dal 25 aprile 1989.
In tale misura sono tolte le opposizioni interposte ai precetti esecutivi n. __________e n. __________dell’Ufficio esecuzione di Lugano.
Invariato.
La tassa di giustizia dell’azione principale di fr. 2’200.--, e le spese, da anticipare dall’attore, sono a carico delle parti per metà ciascuno, compensate le ripetibili.
Invariato.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 750.--
b) spese fr. 50.--
T o t a l e fr. 800.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico per 1/5 e per 4/5 sono a carico dei convenuti in solido, che, sempre in solido, rifonderanno all’attore complessivi fr. 1’000.-- per ripetibili parziali di appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 3.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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