AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1998.132
Data decisione, Autorità: 07.10.1998, IICCA
Incarto n. 12.98.00132
Lugano 7 ottobre 1998/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.95.5559 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 16 giugno 1992 da
rappr. dall'avv. __________
contro
rappr. dall'avv. __________
con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 36’086.-- oltre interessi a titolo di mercede dell’appaltatore;
Domanda parzialmente avversata dalla convenuta, che ne ha postulato l’accoglimento limitatamente a fr. 5’551.80, e che il Pretore con sentenza 14 maggio 1998 ha accolto per fr. 23’411.25 oltre interessi;
Appellante la convenuta, che con atto di appello del 3 giugno 1998 chiede la riforma del querelato giudizio in via principale nel senso di ammettere la petizione per fr. 12’413.75 oltre interessi;
Appello sul quale l’attore non si è espresso;
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. Secondo quanto narrato in petizione, l’attore, muratore in proprio, avrebbe fornito la propria opera per conto della convenuta su tre cantieri, a __________, per la quale avrebbe emesso fatture per complessivi fr. 97’984.-- e dalla quale avrebbe ricevuto acconti per fr. 62’000.--, dal che un asserito saldo in suo favore di fr. 36’086.-- oltre interessi, oggetto della presente causa.
B. La convenuta si è opposta alla petizione adducendo, in sintesi, la difettosità delle prestazioni di cui al cantiere di __________ e l’esorbitanza della pretesa per i cantieri di __________, nonché problemi di incasso nei rapporti con i propri committenti, avendo l’attore agito in prevalenza quale subappaltatore. Esisterebbe un saldo in favore dell’attore, ma egli avrebbe accettato di attendere fino al momento del pagamento da parte dei committenti della convenuta, così che nulla gli sarebbe dovuto.
C. Il Pretore, posta l’esistenza tra le parti di un contratto di appalto, ha passato in rassegna le singole fatture dell’attore, contestate dalla convenuta, riducendo di fr. 1’400.-- quella di fr. 3’480.-- per il cantiere di __________ (doc. B), di fr. 9’572.75 quella di fr. 79’076.-- per il cantiere di __________ (doc. C) e dichiarando non dovuta dalla convenuta quella di fr. 1’530.-- di cui al doc. D, trattandosi di lavori commissionati da __________ personalmente.
Dal che l’accoglimento della petizione per fr. 23’411.25 oltre interessi al 5% dal 15 aprile 1992.
D. Delle argomentazioni dell’appellante -che chiede la riforma del giudizio del Pretore nel senso di ridurre a fr. 12’413.75 il credito dell’attore- si dirà nei successivi considerandi di diritto.
L’attore non ha presentato osservazioni al gravame.
Considerato
in diritto:
1.1 L’attore con la petizione ne aveva esplicitamente affermato la correttezza, postulando il pagamento dell’intero saldo scoperto, mentre la convenuta in risposta (ad 2, pag. 3) aveva sollevato le seguenti contestazioni:
il prezzo unitario per l’intonaco esterno sarebbe di fr. 17.-- e non di fr. 18.-- al mq, così come concordato in precedenza per un altro lavoro;
il prezzo unitario attendibile ed usuale per la rete ai soffitti su styroform sarebbe di fr. 9.-- e non di fr. 15.-- al mq;
il committente della convenuta avrebbe inoltre eccepito il prezzo unitario dell’intonaco sui muri vecchi esterni ed interni, che sarebbe stato di fr. 24.-- e non di fr. 40.-- al mq, pari a fr. 6.-- per ognuno dei 4 cm di spessore;
per il che, secondo la resistente, l’importo corretto della fattura sarebbe di fr. 61’144.--.
1.2 Il Pretore (consid. 4, pag. 5), facendo proprie le risultanze della perizia giudiziaria, ha ritenuto che la corretta fatturazione secondo prezzi usuali ammonterebbe a fr. 73’939.60, ovvero fr. 69’503.25 al netto dello sconto contrattuale del 6%, importo per il quale egli ha ammesso la pretesa concernente detta fattura.
1.3 Nel proprio gravame la convenuta sostiene che il perito sarebbe incorso in vari errori di calcolo, applicando le mercedi unitarie da lui stabilite a misure dell’opera differenti da quelle incontestatamente ammesse dalle parti.
A mente dell’appellante (punto 1, pag. 4), la corretta applicazione alla fattura doc. C delle risultanze peritali sarebbe la seguente:
pos. 1 (intonaco interno), non contestata fr. 19’932.--
pos. 2: intonaco esterno fr. 16.50 invece di
fr. 18.-- al mq x 339 mq, ossia invece dei
fr. 6’102.-- fatturati fr. 5’593.50
interno ed esterno), invece dei fr. 40.--
al mq fatturati solo fr. 22.-- al mq,
ovvero fr. 8.-- per maggior spessore
e fr. 14.-- per egualizzare lo spessore,
mentre è da escludere il prezzo dell’intonaco
base, già computato fr. 18’634.--
pos. 4 (rinzaffo muri vecchi), non contestata fr. 2’541.--
pos. 6 (ponte ancoraggio), non contestata fr. 933.--
pos. 7 (rete ai soffitti), contestata, prezzo
usuale fr. 11.-- al mq invece dei fr. 15.--
fatturati, ossia per 23 mq fr. 253.--
fattura fr. 8’501.--
Totale fr. 63’229.50
e detraendo da questo importo lo sconto contrattuale del 6%, lo stesso si ridurrebbe a fr. 59’435.75.
2.1 pos. 2: Intonaco esterno
Tale richiesta sembrerebbe a prima vista essere priva d’oggetto, risultando dalla perizia (pag. 6) che nel computo concludente per l’importo complessivo di fr. 73’939.60, ritenuto dal Pretore, i 339 mq di superficie di intonaco esterno sono stati moltiplicati -oltre che per supplementi di cui si dirà più avanti- proprio per il prezzo unitario postulato dalla convenuta di fr. 16.50.
Tuttavia va rilevato che la convenuta nella propria risposta ammetteva a tal titolo fr. 17.-- al mq (cfr. consid. 1.1; risposta, ad 2, pag. 3), il che, per principio, rende inammissibile la richiesta di ulteriori riduzioni.
Giustificandosi, a mente di questa Camera, di dipartirsi dai poco comprensibili calcoli del perito, e di seguire per una questione di chiarezza la lucida sistematica della convenuta, consistente nella verifica delle singole posizioni della fattura doc. C, ne discende la rettifica di questa posizione da fr. 6’102.-- a fr. 5’763.-- sulla base di un prezzo unitario di fr. 17.-- per 339 mq.
2.2 pos. 3: Supplemento per muri vecchi
Premesso che l’appellante in risposta ha ammesso un supplemento di mercede di fr. 24.-- al mq, e non può pertanto più chiedere con l’appello che all’attore vengano attribuiti solo fr. 22.-- al mq, anche se questo sarebbe l’importo di spettanza dell’attore secondo quanto indicato a pag. 4, in fine, della perizia, atteso che non vi sarebbe più di 1 cm di intonaco da computare quale supplemento a fr. 8.--/cm/mq (perizia, pag. 4; complemento, pag. 6).
Sono perciò parzialmente giustificate le doglianze della convenuta sulle modalità di calcolo adottate dal perito, non potendosi condividere l’operazione (1’172.48 + 339) x (16.50+14+3) = 50’634.60 di cui a pag. 6 del referto, posta alla base del giudizio impugnato, contenendo essa l’errore di computare il supplemento per muri vecchi di fr. 14.-- al mq anche alle superfici nuove, e non solo agli 847 mq indicati dall’attore.
L’importo corretto per questa posizione è pertanto di fr. 24.-- al mq ammessi in risposta dalla convenuta per 847 mq, pari a fr. 20’328.--.
2.3 pos. 7: Rete ai soffitti in Styroform
La contestazione della convenuta del giudizio pretorile è su questo punto manifestamente priva d’oggetto, avendo il perito chiaramente ritenuto nel computo decisivo il richiesto importo di fr. 11.-- al mq, per un totale appunto di fr. 253.-- (perizia, pag. 6).
2.4 Complessivamente la situazione per la fattura contestata è la seguente:
pos. 1 intonaco interno fr. 19’932.--
pos. 2: intonaco esterno (consid. 2.1) fr. 5’763.--
pos. 3: supplemento sui muri vecchi, interno ed
esterno (consid. 2.2) fr. 20’328.--
pos. 4: rinzaffo muri vecchi fr. 2’541.--
pos. 5: gesso liscio plafoni fr. 6’842.--
pos. 6: ponte ancoraggio fr. 933.--
pos. 7: rete ai soffitti (consid. 2.3) fr. 253.--
pos. 8 a 15 fr. 8’501.--
Totale lordo fr. 65’093.--
Deducendo lo sconto contrattuale del 6% ne deriva un totale netto di fr. 61’187.40.
Ne segue, in tale misura, il parziale accoglimento del gravame.
Per la procedura di prima sede si giustifica, in via equitativa, di ritenere le parti soccombenti in eguale proporzione, e di suddividere perciò in parti uguali gli oneri di causa, compensando le ripetibili.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili della procedura d’appello seguono invece la preponderante soccombenza dell’attore (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 3 giugno 1998 di __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 14 maggio 1998 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 2, è riformata nel modo seguente:
__________, è condannata a pagare a __________, __________, fr. 15’165.40 oltre interessi al 5% dal 15 aprile 1992.
II. Le spese della procedura d’appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 780.--
b) spese fr. 20.--
Totale fr. 800.--
già anticipati dalla convenuta, restano a suo carico per 1/3 e per 2/3 sono a carico dell’attore, che rifonderà alla convenuta fr. 250.-- per ripetibili parziali di appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 2.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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