AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1998.131
Data decisione, Autorità: 11.01.1999, IICCA
Incarto n. 12.98.00131
Lugano 11 gennaio 1999/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.96.15 della Pretura del distretto di Bellinzona, promossa con petizione 30 gennaio 1996 da
arch.
rappr. dall'avv. ___________
contro
rappr. dall'avv. __________
con cui l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 18’796.-- oltre accessori a titolo di onorario dell’architetto, domanda ridotta a fr. 16’391.20 oltre interessi in corso di causa;
Domanda avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione e che in via riconvenzionale ha chiesto la condanna dell’attore al pagamento di fr. 4’875.-- oltre accessori;
Il Pretore con sentenza 7 maggio 1998 ha accolto l’azione principale per fr. 14’526.70 oltre interessi e respinto la riconvenzionale;
Appellante il convenuto, che con atto di appello con richiesta di assistenza giudiziaria del 2 giugno 1998 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione e di ammettere la riconvenzionale;
Mentre l’attore con osservazioni del 23 giugno 1998 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. Con la petizione l’attore sostiene di essere stato incaricato dal convenuto il 26 novembre 1991 della progettazione e della direzione dei lavori in vista dell’edificazione di una casa bifamiliare sul fondo n. __________ di __________ che l’attore e __________ quali comproprietari, intendevano vendere al convenuto (doc. A).
L’attore avrebbe allestito i progetti e i preventivi di massima, dopo di che il convenuto, avrebbe optato per un’abitazione unifamiliare, per la quale il progettista sarebbe giunto allo stadio di domanda di costruzione, ottenuta nella primavera del 1992.
Il convenuto avrebbe tuttavia deciso di rinunciare alla prevista edificazione e, fatto salvo un acconto di fr. 12’000.--, non avrebbe onorato la pretesa complessiva del progettista di fr. 30’796.--, dal che la presente causa per il residuo di fr. 19’796.-- oltre interessi.
B. Nella risposta del 22 aprile 1996 il convenuto ha contestato il conferimento del mandato, come la circostanza che l’acconto di fr. 12’000.-- sarebbe stato pagato a valere sulle future prestazioni dell’attore, quando invece esso sarebbe stato pagato per l’acquisto del terreno.
L’attore avrebbe in realtà agito di sua iniziativa, affermando che i progetti sarebbero stati realizzati senza spese per il convenuto, essendo sua intenzione -in caso di mancato acquisto da parte del convenuto- quella di vendere il terreno a terzi unitamente ai progetti già approvati.
In questa situazione i fr. 12’000.-- da lui versati gli dovrebbero essere restituiti, eccezion fatta per fr. 2’250.-- di interessi previsti dalla convenzione doc. A, a causa del mancato acquisto da parte sua del fondo in questione. Ognuno dei due comproprietari sarebbe perciò debitore nei suoi confronti di fr. 4’875.--, somma oggetto della domanda riconvenzionale, atteso che il contratto di architetto sarebbe nullo per vizio di forma, seguendo anch’esso il destino del contratto preliminare di compravendita immobiliare redatto con una scrittura semplice (doc. A).
C. L’attore si è opposto alla riconvenzionale ribadendo la tesi dell’esistenza di un valido contratto d’architetto, nel cui contesto sarebbe stato versato il noto anticipo di fr. 12’000.--.
Le parti, eccezion fatta per la riduzione a fr. 16’391.20 oltre interessi dell’azione principale, hanno per il resto ribadito le rispettive tesi e domande, contestando nel contempo quelle della parte avversaria.
D. Nel giudizio qui impugnato il Pretore ha rilevato la nullità per vizio di forma del contratto preliminare di compravendita immobiliare di cui al doc. A, vizio che si estenderebbe anche alla clausola d’architetto ivi compresa, che costituiva una componente essenziale del contratto di vendita, senza il quale essa avrebbe perso ogni ragione di essere.
Dalla nullità formale della convenzione doc. A non si potrebbe tuttavia ancora concludere per l’inesistenza del contratto d’architetto, dovendosi piuttosto nelle concrete circostanze -segnatamente dall’avvio da parte del convenuto di numerose iniziative per la realizzazione dell’edificazione del fondo- ritenere che le parti abbiano validamente concluso siffatto contratto nella forma degli atti concludenti.
Non potendosi ragionevolmente pretendere la gratuità delle prestazioni del progettista, data la loro estensione, il convenuto sarebbe tenuto al pagamento della corrispondente mercede di fr. 26’526.70, con un saldo in favore dell’attore di fr. 14’526.70 oltre interessi, mentre del tutto infondata sarebbe la riconvenzionale.
E. Con l’appello, con richiesta di assistenza giudiziaria, il convenuto postula la riforma della sentenza pretorile nel senso di respingere la petizione e di ammettere la riconvenzionale, così come la domanda di assistenza giudiziaria.
Il Pretore avrebbe a torto ritenuto il perfezionamento di un contratto d’architetto nonostante la nullità della convenzione doc. A, e questo per avere attribuito al convenuto, in base a mere congetture, dei comportamenti contrattuali che in realtà non si sarebbero verificati e che sarebbero anzi da escludere ad una corretta lettura dei riscontri dell’istruttoria, o semmai da limitare alla sola progettazione della casa bifamiliare per un onere di fr. 7’881.10.
Dalla reiezione della petizione discenderebbe l’accoglimento della riconvenzionale, ma comunque il Pretore sarebbe incorso in errore negando alla causa del convenuto ogni possibilità di esito favorevole.
F. Delle osservazioni 23 giugno 1998 dell’appellato, che chiede la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
In materia contrattuale questa norma si concretizza nel senso che chi, come l’attore, procede per ottenere l’adempimento di una pretesa contrattuale è gravato dell’onere di dimostrare l’esistenza dell’asserito contratto nonché la congruità della sua pretesa (per tante: II CCA 22 luglio 1998 in re B./F. SA), mentre secondo l’art. 90 CPC il giudice valuta secondo il suo libero convincimento quale sia la forza probatoria degli elementi forniti dalla parte tenuta a farlo e, di conseguenza, se un certo fatto debba o meno ritenersi provato (Rep. 1989, pag. 440; II CCA 31 luglio 1995 in re F./T. SA; Kummer, opera citata, n. 64 ad art. 8 CC).
In petizione l’attore ha affermato di avere dapprima allestito i progetti di massima doc. B1/B2 in quanto “così incaricato dal convenuto” (punto 2, pag. 2) ossia (coerentemente con la precedente affermazione) dopo la firma della convenzione, ma siffatta argomentazione è stata ben presto contraddetta dallo stesso attore, che in replica (punto 1, pag. 2) afferma che “al momento della sottoscrizione della citata convenzione doc. A, avvenuta in data 26 novembre 1991, l’attore aveva infatti già preparato i piani di massima prodotti sub doc. B1 e B2”.
Come rettamente stabilito dal Pretore, al momento della firma della nota convenzione non vi è in realtà stato il conferimento del mandato (o dell’appalto) all’architetto e questo, a prescindere dalla questione della nullità formale dell’atto, già solo per il motivo che l’invocata clausola n. 2 della convenzione, che nel contesto di quell’atto era intesa quale “condizione di vendita” del fondo n. __________ di __________ recita che “I lavori di progettazione, piani esecutivi, appalti e direzione lavori saranno affidati allo studio dell’arch. __________ ”, laddove è pacifico che l’uso della locuzione temporale futura “saranno affidati” non può che essere indicativa di un conferimento contrattuale che non è ancora avvenuto e che ci si impegna invece ad effettuare in un non precisato momento successivo.
Il Pretore, senza per questo convalidare la convenzione, ha ravvisato gli estremi di questo successivo conferimento contrattuale nel comportamento del convenuto, che dopo la firma della nota convenzione avrebbe intrapreso numerose iniziative in vista dell’edificazione del fondo, prima con una casa bifamiliare, ed in seguito con un’abitazione unifamiliare, manifestando così con ripetuti atti concludenti la propria volontà di concludere un contratto di architetto.
Si tratta di una decisione che, sulla scorta della cronologia degli avvenimenti rilevanti, non può essere condivisa.
Il primo rilievo che si impone concerne l’attitudine dell’attore, che allestendo i piani di massima prima della stipulazione della vendita immobiliare e del contratto di architetto ha sicuramente dimostrato in astratto la disponibilità ad eseguire prestazioni professionali anche rilevanti pur in assenza di uno specifico conferimento contrattuale, così che deve essere a priori abbandonata l’argomentazione fondata sul buon senso e la comune esperienza di vita secondo la quale non ci si deve attendere che un artigiano o un professionista effettui di propria iniziativa delle specifiche prestazioni senza che le stesse gli siano state richieste.
Ciò premesso, si può concordare con il Pretore sul fatto che il convenuto ha prestato la propria necessaria collaborazione affinché l’attore procedesse in atti necessari all’adempimento di un contratto di architetto, ma da questo solo elemento non è lecito in queste circostanze trarre la conclusione dell’esistenza del suo consenso alla stipulazione di siffatto contratto in presenza di preminenti elementi che in buona fede dovevano essere intesi in senso contrario.
Da un lato il convenuto non era proprietario del terreno per il quale era in corso l’opera di progettazione, ragione per cui il suo interesse alle prestazioni del progettista era necessariamente legato alla parallela conclusione della vendita immobiliare -ne è del resto cosciente lo stesso Pretore laddove estende alla prestazione di architetto la nullità formale della convenzione doc. A- non potendosi seriamente affermare l’esistenza di un interesse del convenuto (o di chiunque altro) alla prestazione di progettazione senza l’acquisizione del terreno: il progetto, fino a prova del contrario, non è un’opera astratta ed universale, ma al contrario dovrebbe essere determinata indissolubilmente dalle caratteristiche del sedime al quale si riferisce, sia da quelle fisiche (vista, esposizione al sole, morfologia del terreno, inserimento nel contesto del fondo e dei fondi vicini, ecc.) che da quelle giuridiche (dimensioni e volumi in funzione degli indici di sfruttamento e occupazione, altre particolarità pianificatorie e di diritto comunale, accesso, ecc.).
D’altro lato l’interesse del convenuto alla progettazione e all’acquisto del terreno dipendeva essenzialmente dalla soluzione del problema economico relativo al finanziamento dell’intera operazione di acquisto del terreno e successiva edificazione in esecuzione del progetto dell’attore.
Di quest’ultimo problema, la cui rilevanza nel contesto dei prospettati contratti è manifesta, l’attore era sicuramente cosciente. Egli risulta infatti avere accompagnato il convenuto presso la __________ per discutere del finanziamento dell’operazione, circostanza attestata dal teste __________, che rammenta inoltre che in quell’occasione il convenuto affermò che i mezzi propri necessari all’operazione avrebbero dovuto pervenirgli da un ente assicurativo. Il giudizio impugnato (pag. 10) situa questo colloquio nel periodo compreso tra il 20 e il 30 gennaio 1992, ma a ben vedere il problema doveva in realtà essere noto all’attore fin dall’inizio. Giustamente l’attore (replica, punto 2, pag. 4) afferma che “il preventivo generale di massima doc. C non è stato allestito per caso: al convenuto serviva per discutere riguardo il finanziamento di costruzione con i funzionari dell’istituto bancario di cui si dirà più sotto”, ovvero con il cennato signor __________. Il doc. C reca la data 2 dicembre 1991, ed è perciò di una sola settimana successivo alla firma della convenzione doc. A.
E’ pertanto lecito affermare che il convenuto -come del resto sarebbe naturale per un partner in buona fede- fin dall’inizio abbia comunicato all’attore che la sua volontà contrattuale era subordinata alla concessione dell’indispensabile finanziamento ossia, in termini giuridici, era condizionata -in maniera riconoscibile per il partner- alla concessione del finanziamento.
Non può perciò essere ammessa l’esistenza di un vincolante consenso del convenuto all’esecuzione delle prestazioni di architetto, essendo tale consenso stato subordinato ad una condizione non verificatasi, così che si deve ammettere che l’attore, che conosceva la situazione e doveva perciò in buona fede inferire l’esistenza della condizione, non può prevalersi delle prestazioni nondimeno effettuate, per le quali si deve ammettere che egli, come aveva del resto fatto fin dall’inizio, ossia allestendo i doc. B1 e B2 prima della firma della convenzione doc. A, abbia continuato ad agire a proprio rischio, assumendosi cioè le conseguenze della possibile non concessione del finanziamento.
Nulla in atti risulta giustificare la soluzione contraria, non certo le apodittiche affermazioni del teste __________ (“Per la progettazione l’attore doveva essere pagato. Doveva essere pagato in ogni caso, anche se la casa non fosse stata costruita”), che in assenza di migliori indicazioni non permettono di dedurre l’esistenza di un simile consenso e che inoltre sono smentite dalla teste
Ne consegue l’accertamento dell’inesistenza dell’asserito contratto d’architetto.
La domanda riconvenzionale merita pertanto tutela, eccezion fatta per la richiesta di rimozione dell’opposizione interposta al precetto esecutivo doc. 3, domanda non formulata in sede di appello.
Ne segue, ai sensi dei considerandi, l’accoglimento del gravame.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 2 giugno 1998 di __________ è accolto.
§ Di conseguenza la sentenza 7 maggio 1998 della Pretura del distretto di Bellinzona è riformata nel modo seguente:
La petizione è respinta.
La tassa di giustizia di fr. 900.-- e le spese di fr. 3’900.--, da anticipare dall’attore, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere al convenuto fr. 2’400.-- per ripetibili.
La domanda riconvenzionale è accolta.
L’arch. __________, è condannato a pagare a __________, fr. 4'875.-- oltre interessi al 5% dal 6 maggio 1994.
§§ Ed inoltre il decreto 7 maggio 1998 è così riformato:
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 570.--
b) spese fr. 30.--
T o t a l e fr. 600.--
sono a carico dell’arch. __________, che rifonderà a controparte fr. 1’200.-- per ripetibili di appello.
III. L’istanza di assistenza giudiziaria 2 giugno 1998 di __________ è accolta, con il gratuito patrocinio dell’avv. __________.
IV. Intimazione: -
Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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