AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1998.130
Data decisione, Autorità: 12.03.1999, IICCA
Incarto n. 12.98.00130
Lugano 12 marzo 1999/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa a procedura speciale per mercedi e salari -inc. no. CL.97.00132 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2- promossa con istanza 25 settembre 1997 da
contro
rappr.
con cui l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 14’850.- oltre interessi a titolo di indennità per licenziamento abusivo;
domanda avversata dalla controparte, che ha postulato la reiezione dell’istanza, e che il Segretario assessore con sentenza 20 maggio 1998 ha accolto per fr. 4’000.- oltre interessi;
appellante l’istante con atto di appello 29 maggio 1998, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso che l’istanza sia integralmente accolta con protesta di ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la convenuta, con osservazioni 15 giugno 1998, postula la reiezione del gravame, protestando spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto
A. Il 1° febbraio 1990 __________, titolare di un permesso G, è stato assunto dalla __________ in qualità di capo cantiere. A far tempo dal maggio 1997 egli ha lavorato in prestito nel cantiere di _________ della __________
Successivamente a una richiesta con cui il sindacato SEI, da lui interpellato, chiedeva alla datrice di lavoro informazioni sul mancato indennizzo delle trasferte ad __________, il 26 giugno 1997 egli è stato licenziato con effetto al 31 agosto 1997, data poi prorogata fino al 30 settembre 1997 per malattia.
B. Con l’istanza in rassegna __________ ritiene che il suo licenziamento sia la conseguenza del fatto che egli abbia chiesto il rispetto dell’art. 54 CNM per l’edilizia principale in Svizzera, norma concernente il pagamento delle trasferte, e che lo stesso costituisca perciò un atto ritorsivo nei suoi confronti. Stante il carattere abusivo del provvedimento posto in atto dalla __________ egli chiede pertanto che quest’ultima sia condannata a versargli un’indennità ex art. 336a CO di complessivi fr. 14’850.-, corrispondente a 4 mensilità nette.
La convenuta contesta che il licenziamento sia avvenuto per ritorsione. Il provvedimento si è in realtà reso necessario in quanto a quelle condizioni la ditta _________ non era più disposta a far capo ai lavoratori in prestito, di modo che la convenuta, la quale a sua volta non aveva altro lavoro da offrire all’istante, non ha potuto far altro che disdire il contratto.
C. Con la sentenza qui impugnata il Segretario assessore ha accolto l’istanza limitatamente a fr. 4’000.-, caricando all’istante le ripetibili di fr. 300.-.
Il giudice di prime cure ha innanzitutto riconosciuto il carattere abusivo del licenziamento, posto in atto per il fatto che l’istante aveva avanzato in buona fede delle pretese derivanti dal rapporto di lavoro. Preso atto da una parte che il contratto sarebbe verosimilmente terminato per la fine del 1997, sia per le difficoltà economiche della convenuta sia per l’intenzione dell’istante di andare in pensione in Italia, dall’altra che l’istante aveva rifiutato di essere riassunto previa rinuncia alle indennità di trasferta, che egli avrebbe inoltre potuto dormire presso i dormitori della ditta _________ evitando con ciò di farsi remunerare le trasferte e infine che il comportamento della convenuta e della ditta __________ era dovuto a difficoltà economiche, egli ha ritenuto equo riconoscere all’istante un’indennità pari a poco più di un salario mensile netto.
D. Con l’appello che ci occupa l’istante chiede nuovamente l’attribuzione di un’indennità pari a 4 mensilità nette.
Nel suo giudizio il primo giudice non avrebbe sufficientemente tenuto conto del carattere riparatorio che la giurisprudenza più recente attribuisce all’indennità ex art. 336a CO, in particolare non considerando che a seguito del licenziamento il lavoratore frontaliero poteva beneficiare di un’indennità di disoccupazione pari al 25-35% del salario, ridotta rispetto a quella riconosciuta ai lavoratori svizzeri (70-80%); d’altro canto l’appellante ritiene che non gli possa essere rimproverata la mancata accettazione della proposta bonale formulata a suo tempo dalla controparte, in quanto la stessa, nella misura in cui prevedeva la rinuncia all’indennità prevista dall’art. 54 CNM, era contraria a disposizioni imperative di legge.
E. Delle osservazioni con cui la convenuta postula la reiezione del gravame si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.
Considerando
in diritto
In assenza di una formale impugnativa -da proporsi mediante appello o appello adesivo- ogni discussione in merito alla presunta abusività della disdetta non risulta in realtà più necessaria, la particolare tematica, non sottoposta al giudizio d’appello nelle modalità previste dall’istituto, dovendo essere così considerata come assodata con il giudizio di prima sede.
Non torna pertanto conto pronunciarsi nuovamente sulla questione.
Quand’anche fosse stato possibile riesaminare la questione, il giudizio di primo grado, che ha riconosciuto il carattere abusivo del licenziamento doverebbe in ogni caso essere confermato.
Come correttamente rilevato dal primo giudice, il provvedimento è stato infatti preso proprio per il fatto che l’istante aveva chiesto alla convenuta la corresponsione delle indennità di trasferta previste dall’art. 54 CNM. Che proprio questo fosse il motivo del licenziamento è provato, oltre che dalla cronologia dei fatti -il tutto è avvenuto ad una settimana dalla richiesta di informazioni in tal senso da parte del sindacato (cfr. doc. D, E)- dalla stessa convenuta, la quale nel corso dell’udienza di dibattimento finale ha esplicitamente ammesso di non potersi permettere di pagare di più l’istante e di mantenerlo con ciò nell’effettivo, dimenticando però che la remunerazione richiesta in più era chiaramente prevista dal contratto collettivo di categoria; ad ulteriore comprova del fatto che proprio il riconoscimento dell’indennità di trasferta costituisse il vero motivo del licenziamento va inoltre annoverata la circostanza che la convenuta in seguito si era detta disposta a revocare il provvedimento se a sua volta la controparte avesse rinunciato a tali indennità.
L’asserita disponibilità della convenuta a riassumere l’istante, qualora quest’ultimo avesse rinunciato alle indennità di trasferta, costituisce inoltre la prova più lampante del fatto che il licenziamento non era avvenuto per mancanza di lavoro presso la convenuta.
Il Tribunale federale, precisando recentemente la sua giurisprudenza pubblicata in DTF 119 II 157 e segg. (e confermata in DTF 123 III 246 cons. 6), ha stabilito che l’indennità di cui all’art. 336a CO riveste una doppia finalità, non solo punitiva, ma anche riparatrice (DTF 123 III 391 segg.): essa è stabilita dal giudice avuta considerazione di tutte le circostanze, ritenuto il massimo di sei mesi di salario e la facoltà per l’avente diritto di cumulare ad essa il risarcimento del danno per altri titoli giuridici.
Tra le circostanze di cui il giudice deve tenere conto in un caso concreto vi sono, ad esempio, la situazione sociale e le possibilità economiche delle due parti, la gravità dell’offesa alla personalità della parte che ha ricevuto la disdetta, la natura e la durata delle relazioni di lavoro anteriori alla disdetta, il modo in cui essa è stata data, nonché gli effetti economici relativi alla situazione del lavoratore dopo il licenziamento; il giudice dovrà inoltre, se del caso, tenere conto di un’eventuale concolpa dell’avente diritto e del rifiuto ingiustificato di una parte di proseguire o riprendere i rapporti contrattuali ancorché l’altra parte si sia dichiarata disposta a farlo (DTF 119 II 157 e segg., 123 III 391 e segg.; Nordmann, Die missbräuchliche Kündigung im schweizerischen Arbeitsvertragsrecht unter besonderer Berücksichtigung des Gleichstellungsgesetzes, Basilea e Francoforte sul Meno 1998, pag. 214 segg.).
È comunque espressa volontà del legislatore che il giudice possa disporre di un potere di apprezzamento quanto più ampio possibile, ritenuto però che la sensibile riduzione del massimo dell’indennità già operata dal Parlamento (da 12 a 6 mesi) può far propendere per sanzioni non lontane dal massimo affinché esse rivestano anche la funzione di prevenzione generale contro i licenziamenti abusivi voluta dal legislatore (Rep. 1994 p. 353 con rif.; IICCA 21 febbraio 1995 in re P./P. SA, 18 novembre 1996 in re M./T. SA, 16 settembre 1998 in re C./C. SA, 13 gennaio 1999 in re P./W. SA).
La valutazione dell’indennità dovuta nel caso di disdetta abusiva è affidata al giudice nell’ambito del suo libero apprezzamento ed in applicazione delle regole del diritto e dell’equità. Di conseguenza l’autorità d’appello può riesaminare liberamente una tale valutazione, ma con estrema prudenza, intervenendo solo quando le decisioni rese secondo il libero apprezzamento sono manifestamente ingiuste o inique (DTF 109 II 391, 118 II 55; IICCA 23 agosto 1993 in re H./A. SA, 1° dicembre 1993 in re B./P., 6 aprile 1994 in re J./B. SA, 21 febbraio 1995 in re P./P. SA, 30 ottobre 1997 in re B./C., 13 gennaio 1999 in re P./W. SA).
2.1 Nel caso di specie l’appellante ritiene innanzitutto che il Segretario assessore, riconoscendo un’indennità di poco superiore ad un salario mensile netto, non abbia tenuto conto del pregiudizio economico che la disdetta aveva comportato all’istante, il quale in particolare aveva potuto usufruire di un’indennità di disoccupazione ridotta per raffronto ai suoi colleghi svizzeri.
Il rilievo è ampiamente infondato.
Va innanzitutto osservato che nel giudizio impugnato il primo giudice ha già tenuto conto, per la fissazione dell’indennità ex art. 336a CO, del fatto che il contratto di lavoro sarebbe verosimilmente giunto a scadenza il 31 dicembre 1997 e che perciò l’eventuale danno patito dall’istante in realtà sarebbe stato relativamente limitato -il salario durante soli 3 mesi- e ciò indipendentemente dal fatto che l’istante in quel periodo abbia percepito delle indennità di disoccupazione ridotte.
Non va in ogni caso dimenticato, come vedremo nel prossimo considerando, che la perdita finanziaria che l’istante ha subito è in definitiva dovuta alla mancata accettazione della proposta bonale di riassunzione formulata dalla controparte, circostanza che è imputabile alla parte istante, con il che la circostanza qui evocata in realtà non assume alcuna rilevanza pratica.
2.2 Con la sua seconda censura d’appello l’appellante ritiene che la proposta bonale formulata dalla convenuta, in base alla quale quest’ultima avrebbe riassunto l’istante fino al 31 dicembre 1997 senza tuttavia riconoscergli alcuna indennità di trasferita (doc. 1), fosse inaccettabile in quanto contraria a disposizioni imperative di legge.
La tesi non può essere accolta.
È ben vero che di principio un lavoratore frontaliero non può pernottare nel Cantone: è però altrettanto vero che un’eccezione è prevista, previa richiesta da parte del datore di lavoro, nel caso in cui egli sia impiegato in un cantiere discosto, atteso che in tal caso non può essere preteso un suo rientro al domicilio estero (teste __________).
Ora, pacifico nella fattispecie che il cantiere di __________ fosse effettivamente discosto, l’istruttoria ha provato che l’istante avrebbe senz’altro potuto soggiornare presso i dormitori della ditta __________ ad __________ (teste __________) e che il percorso di andata e ritorno fino al cantiere di _________ non comportava più di mezz’ora di trasferta. In tali circostanze era evidente che l’indennità di trasferta di cui all’art. 54 CNM non era dovuta (teste __________), con il che la proposta bonale non violava alcuna disposizione imperativa della legge o del contratto collettivo ed era perciò oggettivamente accettabile.
2.3 Non avendo l’appellante per il resto evidenziato altri motivi per cui la valutazione del Segretario assessore circa l’ammontare dell’indennità ex art. 336a CO sarebbe manifestamente ingiusta o iniqua, la stessa può tranquillamente essere confermata in questa sede.
Ritenuto che l’istante risulta vincente sul principio dell’abusività del licenziamento e che la fissazione dell’indennità ex art. 336a CO rientra in definitiva nel potere di apprezzamento del giudice, in concreto concorrono giusti motivi per compensare le ripetibili di primo grado (art. 148 cpv. 2 CPC; cfr. pure IICCA 21 febbraio 1995 in re P./P. SA).
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese per la procedura di appello (art. 343 cpv. 3 CO, art. 417 cpv. 1 lett. e CPC), mentre le ripetibili tengono conto della pressoché totale soccombenza dell’appellante in questa sede (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamato l’art. 148 CPC
dichiara e pronuncia
I. L’appello 29 maggio 1998 di __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 20 maggio 1998 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2, invariati gli altri dispositivi, è così riformata:
II. Non si prelevano né tasse né spese per la procedura di appello. L’appellante rifonderà alla controparte fr. 200.- per ripetibili.
III. Intimazione a: -
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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