AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1998.129
Data decisione, Autorità: 12.10.1998, IICCA
Incarto n. 12.98.00129
Lugano 12 ottobre 1998/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.96.639 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 20 settembre 1996 da
__________ rappr. __________
contro
__________ rappr. __________
__________ rappr. __________
con cui l’attrice ha chiesto la condanna di tutti i convenuti in solido al pagamento di fr. 12’366.40 oltre interessi e dei convenuti __________ in solido al pagamento di ulteriori fr. 733.-- oltre interessi a titolo di mercede dell’appaltatrice;
Domanda avversata dai convenuti, che hanno postulato la reiezione della petizione e che il Segretario assessore con sentenza 7 maggio 1998 ha accolto nei confronti di __________ e respinto nei confronti degli altri convenuti;
Appellante l’attrice, che con atto di appello del 28 maggio 1998 postula la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere la petizione anche nei confronti degli altri due convenuti,
i quali con osservazioni del 16 e del 26 giugno 1998 postulano la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili;
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto:
A. L’attrice nel 1994 ha effettuato a due riprese dei lavori di ripristino nelle toilettes dell’esercizio pubblico __________ in via __________ a __________ per i quali ha emesso due incontestate fatture di fr. 12’366.40 e fr. 733.-- (doc. C e D), rimaste impagate.
B. Con la petizione essa ha innanzitutto chiesto la condanna in solido di tutti i convenuti al pagamento della prima fattura. __________ vi sarebbero tenuti in quanto gestori dell’esercizio pubblico e deliberatari dei lavori, mentre __________ (in seguito: __________ sarebbe obbligata per avere richiesto il preventivo e dichiarato di assumere il pagamento.
I convenuti __________ dovrebbero inoltre pagare anche la seconda fattura per avere richiesto i lavori ivi descritti, ed eseguiti dall’attrice a regola d’arte.
C. Nella propria risposta del 25 ottobre 1996 __________ si è opposto alla petizione contestando di avere avuto qualsivoglia rapporto personale od economico con l’esercizio pubblico in questione, che sarebbe invece stato condotto esclusivamente dal figlio __________. Egli non avrebbe pertanto mai richiesto l’esecuzione di opere di sorta, e il suo nome nell’avviso di sinistro doc. A, peraltro da lui non firmato, sarebbe stato indebitamente indicato dal figlio __________.
Con memoriale responsivo 12 novembre 1996 __________ si è a sua volta opposta alla petizione affermando di essersi interessata alla fattispecie in conseguenza del contratto di assicurazione stipulato con __________ -il sinistro avrebbe dato diritto all’assicurato ad un risarcimento di fr. 3’966.40, non erogato ma compensato con premi scaduti- ma di non avere in alcun modo consentito all’assunzione dei costi di riparazione nei confronti dell’attrice.
Delle argomentazioni difensive di __________, che ha accettato il giudizio di condanna, e che è perciò estraneo alla procedura di appello, non torna conto di riferire.
D. Il Segretario assessore nel giudizio impugnato ha ammesso la petizione in quanto rivolta contro . Il padre __________ sarebbe invece stato estraneo alla conduzione del locale, e non sarebbe perciò stato in rapporto di società semplice con il figlio, dal che la reiezione della petizione inoltrata nei suoi confronti. Pure infondata sarebbe la richiesta di condanna dell’, potendosi ritenere provato unicamente che essa chiese un preventivo, ma non potendosi comunque desumere dall’eventuale impegno di liquidazione -del quale beneficia solo l’assicurato- l’integrale assunzione del debito del proprio cliente nei confronti dell’artigiano.
E. Con l’appello l’attrice critica l’apprezzamento delle risultanze istruttorie operato dal primo giudice, ritenendo che egli avrebbe concluso a torto per l’estraneità di __________ alla gestione del __________, deducendosi il contrario dall’avviso di sinistro doc. A, firmato da entrambi i convenuti __________, e da numerose testimonianze, dalle quali risulterebbe che il padre a più riprese collaborò con il figlio in alcune incombenze legate all’esercizio del ritrovo pubblico, dal che l’attrice poteva in buona fede ritenere l’esistenza di un rapporto societario.
Criticabile sarebbe anche la valutazione delle prove riguardanti il coinvolgimento __________ avendo il Pretore omesso di considerare che fu l’assicuratrice a chiedere il preventivo di spese e disatteso il fatto che la fattura fu emessa proprio a suo nome. Essa avrebbe rifiutato di onorare la fattura solo per il motivo che l’assicurato era in mora con il pagamento dei premi, rimangiandosi così la parola data all’attrice, mentre il fatto che la copertura era limitata a fr. 6’500.-- per il sinistro in questione sarebbe irrilevante, potendo __________ recuperare la differenza dai convenuti __________ Dovrebbe infine essere attribuito maggiore peso alla coerente deposizione di __________, non essendovi la prova di un suo particolare coinvolgimento con la ditta attrice.
F. Delle osservazioni al gravame delle parti appellate, che ne postulano la reiezione protestando spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
Da questo principio fondamentale discende l’ovvia considerazione, secondo cui qualora la responsabilità contrattuale sia conseguente a un rapporto di rappresentanza, ad un’assunzione di debito o ad un legame societario, il procedente deve altresì fornire la prova degli elementi di fatto che consentono di concludere per l’esistenza del rapporto sul quale si fonda la responsabilità della parte convenuta in causa.
2.1 La posizione del convenuto __________ è oggetto del punto 3 del gravame (pag. 3 e 4), nel quale l’appellante non afferma più che questi avrebbe stipulato con lei il contratto di appalto.
In assenza di contestazioni, deve perciò valere per acquisito l’accertamento effettuato in prima sede dell’inesistenza di un tale contratto.
2.2 L’appello è invece interamente incentrato -per quanto riguarda __________ - sulla tesi secondo cui egli sarebbe stato in un rapporto di società semplice con il figlio __________ nella conduzione dell’esercizio pubblico in questione.
Va premesso che la società semplice non può per la sua natura di forma societaria sussidiaria essere rivolta all’esercizio di un’attività commerciale come la gestione di un locale notturno (art. 530 cpv. 2 CO; Meier-Hayoz/Forstmoser, Schweizerisches Gesellschaftsrecht, 8. edizione, 1998, § 12, n. 26 e 27, pag. 257 e 258) e che l’attrice adduce pertanto in realtà l’esistenza di una società in nome collettivo.
A parte ciò, è addirittura manifesto che i labili elementi indiziari da lei evidenziati non permettono in alcun modo di concludere con la necessaria certezza per l’esistenza di siffatto legame societario, potendosi con eguale, ed anzi migliore verosimiglianza, ritenere che il padre abbia agito nell’ambito dell’azienda del figlio quale suo rappresentante diretto ex art. 32 CO, in qualità di suo dipendente o mandatario, oppure per semplice cortesia.
Di conseguenza, non sussistendo il rapporto societario è irrilevante il fatto che l’attrice abbia -contro ogni buon senso- in buona fede ritenuto esistente siffatto rapporto, non potendo evidentemente la di lei soggettiva percezione della situazione comportare modifiche giuridicamente rilevanti dell’effettiva situazione.
Per quanto attiene il preteso obbligo di pagamento __________ l’appellante (punto 4, pag. 4 e 5) rimprovera in sostanza al Segretario assessore di avere omesso di considerare importanti elementi di giudizio.
3.1 Da un lato sarebbe stato disatteso che fu __________ chiedere il preventivo di spesa, ma è palese che questo elemento indiziario -quand’anche fosse stato disatteso dal Segretario assessore- non permette da solo alcuna conclusione nel senso auspicato dall’attrice: il preventivo è infatti per sua definizione un documento precontrattuale, che diviene vincolante per le parti solo nel caso di un successivo consenso del committente all’esecuzione dell’opera.
Il vero punto di questione è perciò semmai quello a sapere se dopo la presentazione del preventivo doc. A vi sia stata da parte dell’__________ una dichiarazione di volontà, da intendere quale delibera dei lavori da parte sua oppure come manifestazione della disponibilità all’assunzione del loro costo o di parte di esso.
3.2 Il primo giudice su questo decisivo punto ha ritenuto che siano stati forniti dalle parti elementi probatori a sostegno delle contrapposte tesi, così che se ne giustificherebbe la reciproca elisione, con la conseguenza di ritenere non provato il consenso __________
Si tratta tuttavia di una valutazione che non può essere condivisa.
L’attrice a sostegno della propria tesi -oltre alla citata richiesta di preventivo, indiziante un coinvolgimento dell’assicuratore eccedente la usuale dichiarazione di copertura nei confronti dell’assicurato- ha fornito la testimonianza di __________ sentita senza delazione di giuramento “in quanto nipote di __________ azionista dell’attrice”.
L’attrice insorge, a ragione, contro il mancato deferimento del giuramento: va infatti ritenuto che (fatti salvi gli amministratori) solo l’azionista totalitario o comunque di riferimento è identificabile -per quanto attiene alla facoltà di deporre in giudizio- con la persona giuridica parte del procedimento, mentre l’azionista di minoranza non è organo e non si identifica con la società, e può perciò deporre dichiarandosi indifferente all’esito della lite (II CCA 30 settembre 1998 in re C./A.; 14 marzo 1996 in re A./C.). Di conseguenza, è pacifico che il parente di un’azionista di minoranza può a pieno titolo deporre, e che pertanto la cautela del Segretario assessore -che non risulta avere accertato l’entità della partecipazione azionaria di __________ - non può essere a priori condivisa.
A prescindere dalla questione formale del giuramento, che nelle circostanze di specie non viene ritenuta da questa Camera motivo di riduzione della credibilità della teste, il contenuto materiale della testimonianza è stato il seguente:
“Allestito il preventivo lo abbiamo trasmesso all’assicurazione, ciò sempre conformemente al fax inizialmente ricevuto. Telefonicamente l’assicurazione ci diede il proprio benestare perché i lavori venissero eseguiti come da preventivo, espressamente chiedendo che questi avvenissero rapidamente ritenuto che la discoteca doveva continuare a funzionare.”
Si tratta di una deposizione chiara e dettagliata e, in assenza di elementi di senso contrario, in sé del tutto credibile, che costituisce quindi una sicura prova in favore della tesi dell’attrice.
Secondo il Segretario assessore (consid. 7, pag. 5 e 6), a queste risultanze si verrebbero a contrapporre, elidendole, le contestazioni della compagnia assicuratrice di cui ai doc. F2 e F4, che negava di avere autorizzato il conferimento dei lavori.
A tali contestazioni -ed in ciò risiede il vizio del giudizio impugnato- non può tuttavia essere conferito il rango di prove, trattandosi in realtà di unilaterali esternazioni della convenuta stessa, ovvero, in altre parole, di semplici affermazioni di parte. E’ ben vero che in esse si adducono le asserzioni di tale __________ dipendente dell’__________, ma della diretta percezione dei fatti del __________ non vi è traccia alcuna, atteso che la di lui versione dei fatti viene fornita direttamente dalla parte in causa.
Se ne deve perciò concludere che agli elementi probatori forniti dall’attrice non si contrappone altro -come è usuale nelle procedure civili- che la diversa ma interessata opinione della parte con il che, in assenza della deposizione testimoniale del __________, l’esito della valutazione di questi elementi deve far concludere in favore della tesi dell’attrice.
Va quindi ritenuta l’esistenza di un consenso di __________ all’esecuzione di quelle opere previste nel preventivo di spesa contro la mercede ivi indicata.
3.3 Stabilita l’esistenza di siffatto consenso __________ ci si deve chiedere quale ne sia la portata e il significato.
Il Segretario assessore (consid. 7, pag. 6, secondo paragrafo) ritiene in definitiva irrilevante tale consenso, che rientrerebbe nei consueti interventi che l’assicuratore intraprende nell’ambito della liquidazione del danno, ma tale tesi -sostenibile limitatamente all’intervento dell’assicuratore nella sola fase dell’accertamento del danno- è a prima vista non difendibile, essendo estranea al nostro ordinamento la possibilità che una manifestazione di volontà contrattuale esente da vizi di forma e di volontà non produca delle conseguenze giuridiche (art. 1 CO).
Ciò premesso, il ventaglio delle possibilità si riduce a due alternative: o si deve ritenere che con il proprio consenso __________ ha conferito in prima persona l’appalto all’attrice, oppure va ammesso che essa ha con ciò accettato di assumersi il debito per mercedi di __________ (art. 176 CO).
Le circostanze, da interpretare secondo il principio dell’affidamento, impongono di dare la preferenza alla seconda eventualità, che meglio si attaglia al ruolo di __________ vertenza, e pertanto va ritenuto che l’attrice dal consenso dato da __________ all’effettuazione dei lavori poteva inferire che questa se ne sarebbe assunta i costi entro i limiti del preventivo da lei approvato.
__________a va perciò astretta al pagamento in favore dell’attrice dei fr. 8’894.90 oltre interessi di cui all’approvato preventivo doc. B, e questo a prescindere dalle irrilevanti questioni attinenti al rapporto interno di __________ con __________, per cui la copertura sarebbe stata limitata a fr. 6’500.-- oppure per cui vi sarebbe stata compensazione dell’indennizzo dovuto con i premi d’assicurazione impagati, opponibili all’attrice solo nella forma dell’irrilevante errore sui motivi del contratto (art. 24 cpv. 2 CO).
Non può per contro essere richiesto il maggior costo dell’opera rispetto al preventivo, non risultando per esso analogo consenso __________.
Ne discende, ai sensi dei considerandi, il parziale accoglimento del gravame.
Tassa di giustizia spese e ripetibili delle due sedi seguono la soccombenza delle parti (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 28 maggio 1998 di __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 7 maggio 1998 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 1, è riformata nel modo seguente:
Invariato.
La petizione è parzialmente accolta nei confronti di __________, la quale è condannata a pagare a __________, fr. 8’894.90 oltre interessi al 5% dal 22 maggio 1995.
La petizione è respinta in quanto proposta nei confronti di __________
La tassa di giustizia di fr. 700.-- e le spese di fr. 285.--, da anticipare dall’attrice, restano a suo carico per 4/9, mentre per 1/3 sono a carico di __________ per 2/9 sono a carico di __________.
rifonderà all’attrice fr. 1’100.-- per ripetibili, __________ rifonderà all’attrice fr. 400.-- per parte di ripetibili e l’attrice rifonderà a __________ fr. 1’000.-- per ripetibili.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 580.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 600.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico per 2/3 e per 1/3 sono a carico di __________.
L’attrice rifonderà fr. 500.-- ad __________ mentre __________ le rifonderà fr. 250.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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